Cass. pen., sez. I 28-02-2008 (13-02-2008), n. 8995 Sequestro probatorio – Mantenimento come sequestro preventivo – Richiesta del P.M.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con ordinanza del 25/1//2006 il G.i.p. del Tribunale di Crotone rigettava l’opposizione avanzata da G.S. avverso il diniego di dissequestro di n. 307 cartucce, sequestrate dalla p.g. nel procedimento a suo carico per i reati di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis e art. 697 c.p., sul rilievo che, pur essendo cessata l’esigenza del mantenimento del vincolo a fini probatori, ostava alla restituzione delle cartucce la loro destinazione alla confisca obbligatoria L. n. 152 del 1975, ex art. 6;
che il ricorso proposto dal G. risulta fondato, poichè il mantenimento del sequestro probatorio a fini preventivi sul presupposto della confiscabilità del bene, secondo l’art. 262 c.p.p., comma 3, non può essere disposto d’ufficio dal giudice, in assenza di apposita richiesta del pubblico ministero di applicazione del vincolo cautelare ex art. 321 c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 15/6/1999, Bresciani, rv. 213856);
che l’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Crotone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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