Cass. pen., sez. I 27-02-2008 (20-02-2008), n. 8785 Provvedimento di confisca emesso de plano in sede esecutiva – Rimedio esperibile.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1. Con ordinanza 28.05.2007 il Tribunale monocratico di Massa, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva de plano la confisca della somma portata da un libretto postale relativo al procedimento, definito, a carico di G.A. nel corso del quale erano stati effettuati sequestri di somme di denaro e di libretti bancari anche a carico di S.S.R. e M.M., rispettivamente moglie e madre del G..
2. Avverso tale ordinanza, ed avverso altra analoga ordinanza 14.06.2007, chiedendone l’annullamento proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti G.A., S.S.R. e M.M., lamentando assoluta carenza di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualità dei sequestri operati.
In data 05.10.2007 il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria con la quale richiedeva volersi qualificare il ricorso opposizione da trasmettere quindi per la relativa decisione al Gip del Tribunale di Massa.
3. Il ricorso, come da corretta richiesta del P.G. presso questa Corte, deve essere qualificato opposizione, con trasmissione conseguente degli atti al Gip del Tribunale di Massa per l’ulteriore corso. Ed invero, secondo giurisprudenza consolidata di legittimità (tra le tante conformi, si veda, da ultimo Cass. Pen. Sez. 1, 22.03.2007, n. 14642, RV 236164, Stankovic), avverso l’ordinanza di cui sopra, emessa senza le formalità di rito, è previsto quel particolare mezzo di reclamo, dato dall’art. 667 c.p.p., comma 4, che è l’opposizione davanti allo stesso giudice dell’esecuzione, rimedio da esperirsi con le previste garanzie del contraddittorio camerale (ex art. 127 c.p.p.) e produttivo di ordinanza soggetta, questa sì, a successivo controllo di legittimità attraverso la proposizione di eventuale ricorso per cassazione. Non è quindi consentita l’impugnazione immediata della prima ordinanza emessa de plano, poichè contro di essa è dato il rimedio dell’opposizione, il cui preventivo esperimento è assolutamente indispensabile per ottenere un provvedimento eventualmente ricorribile. Tanto ritenuto, poichè peraltro a norma dell’art. 568 c.p.p., u.c., spetta al giudice procedere alla più adeguata collocazione della dichiarazione di volontà della parte nell’ambito dei rimedi apprestati dalla legge processuale, il predetto ricorso deve essere qualificato come opposizione con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Massa per le decisioni – nell’ambito delle indicata procedura – sulle istanze di cui sopra.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Massa per le decisioni.

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