Cass. pen., sez. II 22-02-2008 (20-02-2008), n. 8146 Imputato assistito da due difensori – Mancato avviso ad uno di essi – Nullità a regine intermedio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 3.9.2007, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo Valentia dispose il sequestro preventivo, in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, di:
ditta individuale "(OMISSIS)" di D.R.M.;
appartamento sito in (OMISSIS);
appartamento e locale deposito sito in (OMISSIS);
fabbricato a quattro livelli sito in (OMISSIS);
fabbricato in costruzione sito in (OMISSIS);
Audi A3 targata (OMISSIS) intestata a D.R.R.;
Kia Carnival targata (OMISSIS);
Motociclo Honda Pantheon targato (OMISSIS);
11 buoni postali cointestati a M.S. e C.A.;
tutti i beni mobili riconducibili all’attività della lavanderia " (OMISSIS)" ritenuti di pertinenza di D.R.M., indagato per i reati di estorsione e minaccia.
Avverso tale provvedimento l’interessato propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Vibo Valentia, con ordinanza del 13.10.2007, la respinse tranne che per i buoni postali.
Ricorre per cassazione il difensore di D.R.D., terzo interessato, deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione all’omesso avviso all’Avv. Francesco Stilo, nominato difensore prima dell’udienza;
nonostante la nullità fosse stata tempestivamente eccepita il Tribunale non ha rinviato l’udienza;
2. violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies e difetto di motivazione sulle specifiche doglianze avanzate dalla difesa; l’ordinanza è stata redatta con testo identico e cumulativo, sostituendo nel dispositivo il nome di D.R.M. con quello del terzo interessato; il Tribunale avrebbe ignorato che D.R.D., fratello di M., è proprietario dell’intero immobile e non del solo appartamento sovrastante la lavanderia "(OMISSIS)" e che lo ricevette per donazione dai genitori nel 1992, vale a dire in epoca non sospetta, quando il fratello M. aveva 18 anni; nessuna rilevanza potrebbe essere attribuita ai fini della dimostrazione dell’interposizione fittizia, al fatto che l’appartamento fosse abitato da D.R. M., essendo costui il fratello del proprietario e non un estraneo e vi è un contratto registrato di comodato a favore di M. S.; la difesa avrebbe fornito prova della capacità reddituale del ricorrente ma in ogni caso egli ricevette per donazione dai genitori l’immobile, che fu costruito su un terreno da costoro acquistato il 27.3.1985 al prezzo di L. 13.000.000; il costo di costruzione stimato dall’Agenzia delle entrate è riferito all’attualità e non al momento dell’acquisto; non si sarebbe tenuto conto dei documenti prodotti che attestavano la previsione di una penale, il pagamento di L. 142.000.000 da D.R.F., unico referente nella commissione e nel pagamento delle opere; irrilevante sarebbe che in occasione della contestazione di una violazione edilizia sarebbe intervenuto D.R.M., posto che il padre F. è invalido;
3. violazione del diritto alla prova ed al contraddittorio in relazione agli stessi elementi esposti al motivo precedente. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Il Tribunale ha richiamato una pronunzia di questa Corte secondo la quale "In caso di omessa notifica a uno dei due difensori dell’indagato dell’avviso della udienza di riesame si verifica una nullità a regime intermedio della procedura. Peraltro, qualora il difensore regolarmente avvisato concluda nel merito e l’altro difensore sia comparso, limitandosi ad eccepire la omessa notifica senza chiedere un termine a difesa, la nullità resta sanata, in base all’art. 184 c.p.p., comma 1; e, in mancanza di espressa richiesta di rinvio della udienza ex art. 184 c.p.p., comma 2, deve intendersi – tenuto conto delle strette cadenze che caratterizzano la procedura di riesame e della connessa presunzione di interesse del sottoposto a misura coercitiva di ottenere una rapida decisione – che il secondo difensore abbia rinunciato al termine a difesa, aderendo alle richieste di merito formulate dal condifensore". (Cass. Sez. 6 sent. n. 3118 del 24.7.1997 dep. 8.8.1997 rv 209751).
Ad avviso del Tribunale pertanto, avendo il difensore comparso, eccepito la nullità conseguente all’omessa notifica dell’avviso, ma non avendo chiesto un termine, la nullità sarebbe sanata.
Il Collegio non condivide l’assunto.
La massima sopra riportata sembra riferirsi all’ipotesi in cui il difensore non avvisato si limiti a segnalare di non aver ricevuto l’avviso dell’udienza, ma che esplicitamente o implicitamente rinunzi ad eccepire formalmente la nullità.
Altra e distinta ipotesi è invece quella nella quale il difensore eccepisca formalmente la nullità a regime intermedio.
In questo secondo caso non è necessario che il difensore, dopo la formale proposizione dell’eccezione, formuli ulteriori richieste dal momento che l’art. 182 c.p.p. impone soltanto che la parte eccepisca la nullità e non pone a carico della stessa ulteriori oneri, mentre l’art. 184 c.p.p. fa salva la concessione del termine quando la parte compaia al solo scopo di far valere la nullità.
Del resto le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "Nel procedimento di riesame l’inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell’avviso di udienza e quella dell’udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell’atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario". (Cass. Sez. Un. sent. n. 8881 del 30.1.2002 dep. 7.3.2002 rv 220841. Fattispecie relativa a procedimento di riesame di sequestro probatorio).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullati rinvio al Tribunale di Vibo Valentia per un nuovo esame.
La decisione assunta rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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