DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2010, n. 270

Regolamento recante modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, a norma dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 15-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli
13-bis, comma 4, e 17, comma 4-bis;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante riforma dell’organizzazione del Governo, e in
particolare, gli articoli 4, comma 4, e 21, concernenti
rispettivamente le modalita’ di individuazione degli uffici di
livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti nei
Ministeri e l’articolazione ordinamentale del Ministero della difesa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e, in
particolare, l’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, che, ad
esclusione, tra gli altri, delle Forze armate, impone alle
amministrazioni pubbliche di ridimensionare i propri assetti
organizzativi risultati all’esito delle riduzioni gia’ operate ai
sensi dell’articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, attraverso
le ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali di livello non
generale, in misura non inferiore al dieci per cento, nonche’ delle
dotazioni organiche del personale civile non dirigenziale, in modo
tale da conseguire una riduzione non inferiore al dieci per cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 1° febbraio
2010, recante l’individuazione degli uffici e dei posti di livello
dirigenziale non generale, dei relativi compiti nonche’ della
struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali,
compresi relativi Uffici tecnici territoriali e degli Uffici
centrali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio
2010;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell’ordinamento militare, e in particolare il libro primo,
titolo III, concernente l’organizzazione dell’Amministrazione della
difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, e in particolare il libro primo,
titoli II e IV, concernenti, rispettivamente, l’organizzazione
dell’Amministrazione della difesa e i compiti della sanita’ militare
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, il libro quarto, titolo
II, capo II, concernente gli accertamenti psico-fisici di idoneita’
al servizio militare e ai servizi di navigazione aerea, e il libro
quinto, titolo I, capo I, concernente la ripartizione delle dotazioni
organiche del personale civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9
settembre 2005, e successive modificazioni, concernente la
rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali,
delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale
civile del Ministero della difesa;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 26 agosto 2010;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 novembre 2010;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per la semplificazione normativa, per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, per le riforme per il federalismo e
dell’economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
1. In attuazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, al testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 81:
1) al comma 3, la lettera e), e’ sostituita dalla seguente:
«e) un dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del
Ministero della difesa con funzioni di relatore.»;
2) il comma 8, e’ sostituito dal seguente:
«8. Il membro relatore e’ incaricato con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Segretario generale della difesa.»;
b) all’articolo 89, comma 1, lettera f), dopo le parole: «anche
per l’impiego nei complessi multinazionali», sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «. In particolare, in materia di sanita’ militare,
assicura la direzione e il coordinamento dell’attivita’ e dei servizi
sanitari militari, nonche’ la formazione del personale sanitario,
tecnico e specializzato militare e civile destinato a enti e reparti
sia centrali che periferici, mantenendo l’unitarieta’ delle funzioni
sanitarie, attraverso apposita struttura nell’ambito dello Stato
maggiore della difesa, retta da ufficiale di grado non inferiore a
generale ispettore, o grado corrispondente, la cui designazione e’
approvata dal Ministro della difesa»;
c) all’articolo 95, comma 1, lettera b), le parole: «generali
interessate» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo
106, comma 1, e 113, comma 2, secondo le rispettive competenze,»;
d) l’articolo 106, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 106 (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). –
1. Il Segretariato generale della difesa, composto da nove strutture
di livello dirigenziale generale, e’ cosi’ ordinato:
a) Ufficio generale del Segretario generale, di livello
dirigenziale, retto da un dirigente civile di seconda fascia del
ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o da un ufficiale con
il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze
armate, con competenze in materia di segreteria del Segretario
generale, coordinamento generale delle attivita’ del Segretariato
generale, studi e informazione; affari giuridici; affari generali;
controllo di gestione;
b) Ufficio generale centro di responsabilita’ amministrativa, di
livello dirigenziale, retto da un ufficiale con il grado di
brigadiere generale del Corpo di commissariato dell’Esercito o gradi,
corpi e ruoli corrispondenti delle Forze armate, compresa l’Arma dei
carabinieri, con competenze in materia di gestione del bilancio e
programmazione economica, finanziaria e strategica per quanto
inerente il centro di responsabilita’ "segretariato generale";
c) I Reparto – Personale, di livello dirigenziale generale, retto
da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero della
difesa il cui incarico e’ conferito ai sensi dell’articolo 19, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con competenza in materia di ordinamento dell’area
tecnico-amministrativa e impiego del relativo personale;
reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e
affari giuridici del personale militare e civile, contenzioso in
materia di personale militare e civile non assegnato alle relative
direzioni generali; infrastrutture e demanio; antinfortunistica e
prevenzione;
d) II Reparto – Coordinamento amministrativo, di livello
dirigenziale generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa il cui incarico e’ conferito ai
sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del
2001, e successive modificazioni, con competenze in materia di:
coordinamento amministrativo anche alla luce di quanto previsto
dall’articolo 107 e relativo monitoraggio dei flussi della spesa,
nonche’ emanazione di direttive in materia di attivita’
amministrativa; coordinamento generale per quanto riguarda le
problematiche connesse ad aspetti interpretativi ed applicativi di
normative in materia contrattuale; contenzioso non assegnato ai
reparti e alle direzioni di cui alle lettere c), h), i), l) ed m),
comprese le transazioni, nonche’ quello in materia di incidentistica
e i giudizi di responsabilita’ amministrativa e contabile, il
recupero di danni erariali e ogni altra attivita’ demandata in
materia nell’ambito del segretariato generale;
e) III Reparto – Politica industriale e relazioni internazionali,
di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o
grado corrispondente delle Forze armate, con competenza in materia di
politica industriale della difesa, inclusi gli aspetti di
pianificazione previsti dall’articolo 41, comma 1, lettera a) del
Codice; competenza in materia di relazioni internazionali
multilaterali e bilaterali, attinenti la cooperazione governo-governo
nei campi dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della Difesa e
sostegno alla cooperazione industriale. E’ competente altresi’ sul
controllo delle esportazioni e delle compensazioni industriali;
f) IV Reparto – Coordinamento dei programmi di armamento, di
livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale generale o grado
corrispondente delle Forze armate, con competenza sulla politica di
acquisizione, attinente le attivita’ di ammodernamento e rinnovamento
dei sistemi, mezzi ed equipaggiamenti della difesa, compresi gli
aspetti di cooperazione internazionale specifici; effettua, sentito
il reparto di cui alla lettera d), l’armonizzazione procedurale e la
standardizzazione delle metodologie contrattuali di settore;
g) V Reparto – Innovazione tecnologica, di livello dirigenziale
generale, retto da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del
Ministero della difesa il cui incarico e’ conferito ai sensi
dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, con competenza in materia di studi sui
sistemi informatici e telematici, attivita’ destinate ad incrementare
il patrimonio di conoscenze della difesa nei settori dell’alta
tecnologia, armonizzando altresi’ gli obiettivi della difesa con la
politica tecnico-scientifica nazionale, standardizzazione dei
materiali e assicurazione di qualita’, normazione tecnica;
statistica; gestione dell’attivita’ degli Enti dell’area
tecnico-industriale e relazioni con l’Agenzia Industrie Difesa;
h) Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate
(TELEDIFE). Di livello dirigenziale generale, e’ retta da un
ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate e
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 95,
comma 1, lettera b), all’approvvigionamento e all’emanazione della
normativa tecnica relativi a impianti, mezzi, sistemi informatici e
per le telecomunicazioni, ai radar compresi quelli tattici per la
sorveglianza delle aree di operazioni, per la sorveglianza marittima
e per la difesa aerea e ai sistemi elettronici, purche’ non facenti
parte integrante e inscindibile di sistemi d’arma piu’ complessi
terrestri, navali, aerei e spaziali, ai materiali delle trasmissioni,
ai sistemi satellitari di telecomunicazione, navigazione e
osservazione, agli impianti e ai mezzi per l’assistenza al volo e per
la meteorologia, nonche’ alla predisposizione e implementazione dei
sistemi informatici nelle infrastrutture. Sovrintende alle attivita’
di studio, progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione,
trasformazione, ammodernamento, e alle indagini tecniche, sui
materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
i) Direzione armamenti terrestri (TERRARM). Di livello
dirigenziale generale, e’ retta da un ufficiale generale
dell’Esercito e provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 95, comma 1, lettera b), all’approvvigionamento e
all’emanazione della normativa tecnica relativi alle armi, alle
munizioni, ai materiali del genio, alle mine, agli esplosivi, alle
protezioni individuali e agli equipaggiamenti del combattente, ai
materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica, ai materiali
per la protezione antincendio, alle apparecchiature e agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei sistemi
d’arma terrestri, ai sistemi missilistici, ai mezzi ruotati, tattici,
speciali e da combattimento cingolati, ruotati, blindati e anfibi e
agli auto-motoveicoli. Sovrintende alle attivita’ di studio,
progettazione, sviluppo tecnico, costruzione, produzione,
trasformazione, ammodernamento, disposizione delle indagini tecniche,
sui materiali di competenza. Cura il contenzioso e le transazioni
afferenti alla materia contrattuale di pertinenza;
l) Direzione armamenti navali (NAVARM). Di livello dirigenziale
generale, e’ retta da un ufficiale ammiraglio della Marina militare e
provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 95,
comma 1, lettera b), all’approvvigionamento e all’emanazione della
normativa tecnica relativi ai mezzi navali, alle armi, alle
munizioni, agli armamenti, alle apparecchiature e agli
equipaggiamenti formanti parte integrante e inscindibile dei
complessi d’arma navali, ai mezzi, alle apparecchiature e ai
materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi.
Sovrintende alle attivita’ di studio, progettazione, sviluppo
tecnico, costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento,
disposizione delle indagini tecniche, sui materiali di competenza.
Cura il contenzioso e le transazioni afferenti alla materia
contrattuale di pertinenza;
m) Direzione armamenti aeronautici (ARMAEREO). Di livello
dirigenziale generale, e’ retta da un ufficiale generale
dell’Aeronautica militare e provvede, nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 95, comma 1, lettera b), all’approvvigionamento e
all’emanazione della normativa tecnica relativi agli aeromobili
militari e ai mezzi spaziali, alle armi, alle munizioni, agli
armamenti, alle apparecchiature e agli equipaggiamenti formanti parte
integrante e inscindibile dei complessi d’arma aeronautici e
spaziali, ai materiali di aviolancio e, ove richiesto, ai
carbolubrificanti, nonche’ per gli aeromobili militari provvede
all’ammissione, alla navigazione aerea, alla certificazione e alla
immatricolazione nel registro degli aeromobili militari. Sovrintende
alle attivita’ di studio, progettazione, sviluppo tecnico,
costruzione, produzione, trasformazione, ammodernamento, disposizione
delle indagini tecniche, sui materiali di competenza. Cura il
contenzioso e le transazioni afferenti alla materia contrattuale di
pertinenza.
2. Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere h), i), l) ed m),
dipendono otto uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale
non generale retti da militari, preposti all’attuazione di programmi
e accordi nazionali e internazionali per l’acquisizione di impianti,
mezzi e materiali forniti dall’industria nazionale ed estera, nonche’
al controllo tecnico dell’esecuzione dei contratti di competenza,
alla certificazione di qualita’ dei fornitori e alla dichiarazione di
conformita’ dei prodotti per la presentazione al collaudo.
3. Agli uffici, ai reparti e alle direzioni di cui al comma 1, e’
demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di
supportare il Segretario generale e i Vice segretari generali di cui
egli si avvale, nell’esercizio delle attribuzioni conferite dalle
vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche’
nell’attivita’ di predisposizione delle linee di indirizzo
programmatico e di coordinamento dell’area tecnico-amministrativa. Ai
medesimi uffici, reparti e direzioni e’ assegnato personale militare,
su base di equilibrata rappresentativita’ delle Forze armate, nonche’
personale civile.
4. Ove il Segretario generale e i Vice segretari generali della
difesa siano scelti al di fuori del personale militare, si provvede,
se necessario, alla modifica delle dotazioni organiche del Ministero
della difesa sulla base della normativa vigente, assicurando il
rispetto del criterio dell’invarianza della spesa di personale.
5. Con decreto del Ministro della difesa di natura non
regolamentare, di cui all’articolo 113, comma 4, sono individuati
nell’ambito del Segretariato generale centoundici uffici di livello
dirigenziale non generale e le relative competenze, ivi inclusi
quelli di cui al comma 2.»;
e) all’articolo 111, comma 2, le parole: «e’ articolato in
undici» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolato in dieci»;
f) all’articolo 112, comma 2, le parole: «e’ articolato in
diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolato in
diciassette»;
g) all’articolo 113:
1) al comma 1, le parole: «, in numero di nove,» sono
soppresse;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Sono direzioni generali del Ministero della difesa:
a) la Direzione generale per il personale militare;
b) la Direzione generale per il personale civile;
c) la Direzione generale dei lavori e del demanio;
d) la Direzione generale di commissariato e di servizi generali;
e) la Direzione generale della previdenza militare, della leva e
del collocamento al lavoro dei volontari congedati.»;
3) il comma 4, e’ sostituito dal seguente:
«4. All’attuazione delle disposizioni di modifica del numero
massimo dei posti di livello dirigenziale non generale previsto dal
comma 4-bis, si provvede, entro novanta giorni dalla sua data di
entrata in vigore, con uno o piu’ decreti del Ministro della difesa
di natura non regolamentare adottati ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti alla
individuazione degli uffici e dei posti di livello dirigenziale non
generale e dei relativi compiti, nell’ambito del Segretariato
generale, delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici
territoriali, e degli uffici centrali.»;
4) dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente:
«4-bis. Il numero massimo dei posti di livello dirigenziale non
generale, in attuazione dell’articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies,
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e’ rideterminato
in riduzione in duecentottantasei unita’.»;
h) all’articolo 114, comma 2, le parole: «e’ articolata in
ventisette» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in
ventisei»;
i) all’articolo 115, comma 2, le parole: «e’ articolata in
ventuno» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in venti»;
l) all’articolo 116, comma 2, le parole: «e’ articolata in
diciannove» sono sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in
diciotto»;
m) all’articolo 120:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, comprese le
predisposizioni e, su richiesta, le implementazioni dei sistemi
informatici nelle infrastrutture» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «e’ articolata in ventiquattro» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in ventitre»;
n) all’articolo 122:
1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «materiali di uso
ordinario», sono aggiunte le seguenti: «. Cura, inoltre,
l’approvvigionamento dei materiali sanitari e farmaceutici,
l’attivita’ contrattuale relativa all’erogazione dell’energia
elettrica, dell’acqua e del gas, nonche’ la gestione amministrativa
degli asili nido»;
2) al comma 2, le parole: «e’ articolata in quattordici» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ articolata in tredici»;
o) all’articolo 248:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o all’istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA)» sono soppresse;
1.2) le parole: «inoltrate alla Direzione generale della
Sanita’ militare, secondo le procedure a tal fine stabilite dal
Segretariato generale della difesa, sentiti lo Stato maggiore della
difesa, gli Stati maggiore di Forza armata e i Comandi generali
dell’Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto. La
Direzione generale della Sanita’ militare comunica all’INAIL e
all’IPSEMA i dati in suo possesso relativi agli infortuni e alle
malattie professionali del personale militare;» sono sostituite dalle
seguenti: «inoltrate alle competenti articolazioni del Ministero
della difesa, secondo le procedure stabilite dallo Stato maggiore
della difesa. Tali articolazioni comunicano all’INAIL i dati in loro
possesso relativi agli infortuni e alle malattie professionali del
personale militare;»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole: «anche alla Direzione
generale della Sanita’ militare, secondo le medesime procedure» sono
sostituite dalle seguenti: «alle articolazioni»;
p) all’articolo 257:
1) al comma 2, le parole: «del Direttore generale della
Direzione generale della sanita’ militare» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’autorita’ militare individuata dal Capo di stato
maggiore della difesa»;
2) al comma 3, le parole: «La Direzione generale della sanita’
militare istituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Presso lo Stato
maggiore della difesa e’ istituito»;
3) al comma 4, le parole: «la Direzione generale della sanita’
militare, d’intesa con lo Stato maggiore della difesa,» sono
sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa, d’intesa
con»;
4) al comma 9, le parole: «la Direzione generale della sanita’
militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della
difesa»;
q) all’articolo 258:
1) al comma 1, le parole: «alla Direzione generale della
sanita’ militare,» sono sostituite dalle seguenti: «alle
articolazioni di cui all’articolo 248, comma 1,»;
2) al comma 2, le parole: «La Direzione generale della sanita’
militare provvede:» sono sostituite dalle seguenti: «Le articolazioni
di cui all’articolo 248, comma 1, provvedono:»;
r) all’articolo 260, comma 4, le parole: «del Direttore generale
della Direzione generale della sanita’ militare.» sono sostituite
dalle seguenti: «dello Stato maggiore della difesa.»;
s) all’articolo 283, comma 1, la parola: «generale» e’ soppressa;
t) all’articolo 580, il comma 4, e’ sostituito dal seguente:
«4. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le
direttive tecniche riguardanti l’accertamento delle imperfezioni e
infermita’ di cui all’articolo 579, comma 3, e i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa,
sentita ciascuna Forza armata.»;
u) all’articolo 584, il comma 5, e’ sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le
direttive tecniche riguardanti l’accertamento e la valutazione, ai
fini dell’idoneita’ ai servizi di navigazione aerea, delle
imperfezioni e infermita’ di cui all’articolo 586, predisposte dallo
Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore
dell’Aeronautica militare.»;
v) all’articolo 957, il comma 5, e’ sostituito dal seguente:
«5. Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro
della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti
l’accertamento delle imperfezioni e delle infermita’ di cui
all’articolo 579, nonche’ i criteri per delineare il profilo dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo
Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.»;
z) all’articolo 964:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «legge 27 dicembre 2006, n. 296, e» sono
sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2006, n. 296,»;
1.2) dopo le parole: «dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»,
sono aggiunte le seguenti: «e dell’articolo 2, commi da 8-bis a
8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,»;
1.3) le parole: «e’ rideterminata in riduzione in 175
unita’,» sono sostituite dalle seguenti: «e’ rideterminata in
riduzione in 159 unita’,»;
2) al comma 2, le parole: «e’ rideterminata in riduzione in
37.242 unita’,» sono sostituite dalle seguenti: «e’ rideterminata in
riduzione in 33.402 unita’»;
aa) all’articolo 965:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «164 unita’» sono
sostituite dalle seguenti: «148 unita’»;
2) al comma 2, le parole: «e’ comprensivo di due dirigenti
generali con incarico» sono sostituite dalle seguenti: «e’
comprensivo di un dirigente generale con incarico»;
3) al comma 3:
3.1) le parole: «Il totale di 164 unita’ di cui al comma 1,
lettera b), tiene conto della riduzione» sono sostituite dalle
seguenti: «Il totale di 148 unita’ di cui al comma 1, lettera b),
tiene conto delle riduzioni,»;
3.2) le parole: «dell’articolo 1, comma 897 della legge n.
296 del 2006 e di ulteriori» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’articolo 1, comma 897 della legge n. 296 del 2006, di»;
3.3) dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133», sono aggiunte le seguenti: «e di
ulteriori 16 unita’ dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai
sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25,»;
bb) all’articolo 966, comma 1, lettera a):
1) al numero 1), le parole: «5.276 unita’» sono sostituite
dalle seguenti: «5.266 unita’»;
2) al numero 2), le parole: «31.805 unita’» sono sostituite
dalle seguenti: «27.975 unita’»;
cc) all’articolo 967, comma 1, le parole: «dopo l’emanazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore»;
dd) all’articolo 1044:
1) al comma 1, le parole: «I procedimenti di competenza delle
Direzioni generali degli armamenti terrestri, degli armamenti navali,
degli armamenti aeronautici, di commissariato e dei servizi generali,
dei lavori e del demanio e della sanita’ militare e» sono sostituite
dalle seguenti: «I procedimenti di competenza delle rimanenti
Direzioni generali, delle articolazioni del Segretariato generale
della difesa,»;
2) al comma 3, le parole: «di competenza della Direzione
generale della» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di».

Art. 2

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

1. Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati; le relative
soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2.
2. In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le
competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e
non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, cosi’ come
rideterminati in riduzione dall’articolo 1, sono ridistribuiti con il
decreto del Ministro della difesa di cui all’articolo 113, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010,
nell’ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni
generali, nonche’, per le competenze di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera b), in materia di sanita’ militare, nell’ambito delle
strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della
difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 dicembre 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

La Russa, Ministro della difesa

Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione

Bossi, Ministro per le riforme per il
federalismo

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 269

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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