DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2010, n. 261

Regolamento di riordino dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 31 del 8-2-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n.
244;
Visto l’articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l’articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle
modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
Visto l’articolo 10-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 25;
Visto il regio decreto 14 luglio 1907, il regio decreto 23 febbraio
1908 ed il regio decreto 27 aprile 1943, concernenti la costituzione,
la trasformazione e l’approvazione dello statuto vigente
dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III;
Ritenuto che il carattere istituzionale dell’ente e le finalita’
dello stesso ne giustificano la trasformazione in soggetto di diritto
privato;
Considerato che il Ministero della difesa con nota n.
8/57401/D.X.I. 47 in data 17 novembre 2005 e n. 8/5159 in data 4
febbraio 2008 ha espresso parere favorevole al trasferimento a quel
Dicastero delle funzioni di vigilanza e controllo in ragione della
natura delle attivita’ svolte dall’Istituto, consistenti
nell’assistenza in favore di ufficiali delle Forze armate pensionati
e delle loro famiglie;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 ottobre 2009;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 18 gennaio 2010,
del 2 luglio 2010 e del 26 agosto 2010;
Considerato che con il parere interlocutorio reso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 gennaio 2010,
il Consiglio di Stato ha formulato taluni rilievi in relazione alle
modalita’ di devoluzione dei beni dell’Istituto e alla loro
destinazione;
Ritenuto tuttavia di non accogliere tali rilievi, in quanto sulle
modalita’ di devoluzione dei beni – peraltro costituiti unicamente da
beni mobili – e la loro destinazione dovra’ essere acquisito, in sede
di modifica dello Statuto, il preventivo parere del Ministero della
difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze e che
comunque i beni non possono essere alienati o gravati da alcun
diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale
autorizzazione dei predetti Dicasteri;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui
all’articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 ottobre 2010;
Su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la
semplificazione normativa, per l’attuazione del programma di Governo,
dell’economia e delle finanze e della difesa;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Privatizzazione dell’Istituto nazionale di beneficenza
Vittorio Emanuele III

1. L’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, con
sede in Roma, e’ trasformato in Fondazione di diritto privato.
2. L’Istituto e’ disciplinato dal codice civile e dalle
disposizioni di attuazione del codice medesimo, salvo quanto
espressamente previsto dal presente decreto.
3. La vigilanza sull’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio
Emanuele III e’ trasferita dal Ministero dell’interno al Ministero
della difesa.

Art. 2 Modifiche statutarie 1. Gli amministratori dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III deliberano le necessarie modifiche statutarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Sulle suddette modifiche e’ acquisito il preventivo parere del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. 2. Lo statuto della Fondazione prevede la partecipazione all’organo di amministrazione e di controllo di rappresentanti del Ministero della difesa. 3. Il presidente della Fondazione e’ nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le modalita’ procedimentali di nomina del presidente.

Art. 3 Patrimonio dell’Ente 1. Il patrimonio della Fondazione e’ costituito dal patrimonio dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III, esistente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. L’inventario dei beni e’ redatto dall’organo di amministrazione entro sessanta giorni dall’avvenuta trasformazione. 3. Il Ministero della difesa verifica che nell’inventario di cui al comma 2 sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituisce lo scopo istituzionale dell’ente pubblico, che permangono destinati a tale finalita’. 4. Nell’ inventario di cui al comma 2 della Fondazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall’ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione. 5. I beni di cui al comma 3 non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica, espressa ed eccezionale autorizzazione del Ministero della difesa, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. 6. Le limitazioni di cui al presente articolo devono risultare nello statuto della Fondazione.

Art. 4 Entrate 1. La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica. 2. Lo statuto non puo’ prevedere la possibilita’ di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici. 3. La titolarita’ degli organi della Fondazione e’ onorifica.

Art. 5 Disposizioni transitorie 1. Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall’approvazione delle modifiche statutarie previste dall’articolo 2, comma l. 2. Gli organi dell’Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III restano in carica fino all’insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, 29 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell’interno Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Rotondi, Ministro per l’attuazione del programma di Governo Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze La Russa, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 84

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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