Cassazione civile, Sez. III, 3.2.2011, n. 2557 Danno non patrimoniale, affetti, iure proprio, defunto, assicurativo, circolazione stradale, sinistro (2011-02-11)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Cassazione civile, Sez. III, 3.2.2011, n. 2557 – (226)

Danno non patrimoniale, affetti,iure proprio,defunto,assicurativo,circolazione stradale,sinistro

"Ne risulta, dunque, confermata la netta distinzione tra danno biologico come danno alla salute e danno all’integrità familiare. In tal ordine di idee correttamente il giudice ha escluso che spetti alla madre della vittima il risarcimento del danno biologico, avendo accertato (attraverso le espletate consulenze) l’assenza di un effettivo pregiudizio alla salute. Altrettanto correttamente ha incluso nel danno non patrimoniale lo stato di prostrazione (con tutti i suoi sintomi, quali profondo abbattimento, disinteresse per il lavoro, tendenza all’isolamento, ecc.) derivante da un avvenimento luttuoso ed ha provveduto a liquidare il relativo risarcimento."

Svolgimento del processo

La vicenda tratta dell’incidente stradale in cui ha trovato la, morte C.A. che, mentre era alla guida di un ciclomotore, venne travolta dalla vettura guidata dal B., di proprietà della soc. Itel ed assicurata dalla Fondiaria Ass.ni spa. Nei giudizi, poi riuniti, intentati dai congiunti della vittima venne chiamato il Comune di Roma, quale proprietario della strada, perchè si sosteneva che la vettura investitrice fosse slittata su una macchia d’olio. Il Comune, a sua volta, chiamò in causa la soc. SIL, appaltatrice del tratto stradale dove s’era verificato il sinistro.

Il Tribunale di Roma dichiarò la colpa concorrente del B. e del Comune di Roma, condannò dunque il B., la Itel e la Fondiaria a pagare distinte somme di danaro, a titolo risarcitorio, in favore di ciascuno dei congiunti; inoltre, condannò il Comune a manlevare le parti convenute per il 50% e condannò la SIL a manlevare il Comune di quanto avrebbe sborsato.

La Corte d’appello di Roma, parzialmente riformando la prima sentenza, ha assolto da responsabilità il Comune (posto che, all’epoca, la SIL aveva in consegna quel tratto di strada, con obbligo di manutenzione e sorveglianza) ed ha modificato la liquidazione del danno non patrimoniale, equiparando le posizioni dei genitori e dei fratelli della vittima (tenuto conto che questa viveva la realtà di una famiglia "allargata" e prescindendo, dunque, dall’effettiva convivenza).

Propongono ricorso per cassazione: N.D. (madre della vittima) a mezzo di quattro motivi; la spa Maire Engineering (già SIL spa), a mezzo di due motivi. Rispondono con autonomi controricorsi il Comune di Roma, la Fondiaria SAI spa, la Tecnimont spa (incorporante la Maire Engineering spa, già SIL spa).

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

1. – I primi tre motivi del ricorso della N. censurano la sentenza nel punto in cui, accertata l’assenza di un effettivo pregiudizio alla salute, ha escluso che spettasse alla ricorrente il risarcimento del danno biologico iure proprio.

I motivi sono infondati.

La materia è stata regolata dalle fondamentali Cass. nn. 8827 e 8828 del 2003, le quali hanno affermato che il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 Cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 c.p., in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato.

Ne risulta, dunque, confermata la netta distinzione tra danno biologico come danno alla salute e danno all’integrità familiare. In tal ordine di idee correttamente il giudice ha escluso che spetti alla madre della vittima il risarcimento del danno biologico, avendo accertato (attraverso le espletate consulenze) l’assenza di un effettivo pregiudizio alla salute. Altrettanto correttamente ha incluso nel danno non patrimoniale lo stato di prostrazione (con tutti i suoi sintomi, quali profondo abbattimento, disinteresse per il lavoro, tendenza all’isolamento, ecc.) derivante da un avvenimento luttuoso ed ha provveduto a liquidare il relativo risarcimento.

Infondato è anche il quarto motivo, nel quale la sentenza è censurata per non aver fornito una valida indicazione in ordine al valore attribuito ai parametri base per la liquidazione del danno morale da perdita di prossimo congiunto e per non avere, altresì, espresso un giudizio di congruità dell’importo liquidato al caso concreto. Infatti, premesso che la liquidazione di siffatto risarcimento è per sua natura equitativa, occorre osservare che il giudice ha fornito a riguardo una motivazione (cfr. pag. 6 sella sentenza) congrua, logica e, soprattutto ricca di specifiche considerazioni concernenti il caso concreto.

2. – Il primo motivo del ricorso della Maire Engineering spa è inammissibile, in quanto, invece di contenere specifiche censure alla sentenza impugnata, si risolve in una generica protesta di violazione dei diritti di difesa.

Altrettanto generico è il contenuto del secondo motivo, in cui la ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia ammesso la produzione di nuovi documenti da parte del Comune, comprovanti l’affidamento in appalto in favore della società. A tal riguardo la sentenza correttamente spiega che, sin dall’atto di citazione nei confronti della SIL, il Comune dedusse che l’impresa aveva avuto in consegna i lavori stradali in epoca precedente al sinistro e che il primo giudice aveva rinviato per le conclusioni senza neppure riservarsi un esame delle richieste e della relativa documentazione:

ragion per cui la produzione non poteva essere considerata nuova in appello, nè tardiva in primo grado, in quanto in quella sede solo esplicativa della domanda.

3. – In conclusione, i ricorsi devono essere respinti, con integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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