Cass. pen., sez. I 31-01-2008 (17-01-2008), n. 5054 Omissione dell’avviso – Nullità a regime intermedio – Mancata deduzione da parte del difensore, presente all’udienza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ordinanza, deliberata il 14 dicembre 2006 e depositata il 15 dicembre 2006, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, sentite le parti in camera di consiglio, celebrata in seguito alla opposizione delle persone offese, infra indicate, ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di F. S., relativamente al delitto di omicidio tentato in danno di F.D. e di G.T..
Il giudice a quo, richiamate le considerazioni esposte nella propria ordinanza 17 novembre 2005 di rigetto della richiesta cautelare del Pubblico Ministero, ha motivato la archiviazione sulla base del rilievo della inidoneità della condotta (l’indagato aveva esploso più colpi di arma da fuoco, uno dei quali andato a segno, contro la autovettura delle denunzianti, senza che le stesse si trovassero all’interno o nelle immediate adiacenze del veicolo) e della ininfluenza degli atti di indagine sollecitati dalle opponenti.
2. – Ricorrono per Cassazione F.D. e G.T. col ministero del difensore di fiducia, avvocato Francesco Brancia, mediante atto del 19 febbraio 2007, col quale sviluppano tre motivi.
2.1 – Con il primo le ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 408 c.p.p., comma 2, e art. 178 c.p.p., comma 1, lettera c), lamentando di non aver ricevuto il prescritto avviso della udienza fissata in camera di consiglio per deliberare sulla opposizione alla archiviazione.
2.2 – Con il secondo motivo le ricorrenti denunziano, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 34 c.p.p., comma 1, e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b) – rectius: a) – c.p.p. deducendo la supposta incapacità del giudice per le indagini preliminari in dipendenza della ritenuta incompatibilità del Magistrato, per aver questi, in precedenza, deliberato sulla richiesta cautelare del Pubblico Ministero.
2.3 – Con il terzo motivo le ricorrenti denunziano, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza o manifesta illogicità della motivazione, anche sotto il profilo della formale violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3, deducendo che il giudice a quo si sarebbe limitato a richiamare la precedente ordinanza; che la motivazione sarebbe meramente apparente, fondata su "ricostruzioni ipotetiche" e su "valutazioni artificiose" dei fatti e in asserito contrasto con quanto esposto nelle querele presentate delle opponenti.
3. – Il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 31 luglio 2007, oppone: l’art. 409 c.p.p., comma 6, limita la possibilità di sperimentare il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione alla sola ipotesi della nullità del provvedimento per violazione dell’art. 127 c.p.p., comma 5; nella specie le ricorrenti intervennero alla udienza in Camera di consiglio, fissata dal giudice per le indagini preliminari in seguito alla opposizione, e non sollevarono eccezione alcuna.
4. – Il ricorso non merita accoglimento, in ragione della sua manifesta infondatezza.
Con riferimento al primo motivo di gravame, occorre considerare, infatti, che anche volendo ritenere che nel caso in esame si versi in una ipotesi di omessa notifica alla persona offesa dell’avviso di udienza fissata a seguito di opposizione all’archiviazione (art. 409 c.p.p., comma 2) e non piuttosto di una eventuale irregolarità del procedimento notificatorio, sta di fatto, in ogni caso, che secondo il prevalente orientamento di questa Corte a cui questo collegio non intende discostarsi, "L’omessa notifica alla persona offesa dell’avviso di udienza fissata a seguito di opposizione all’archiviazione (art. 409 c.p.p., comma 2) integra una nullità a regime intermedio la quale è sanata qualora" come di fatto avvenuto nel caso in esame, "non sia dedotta dal difensore presente all’udienza" (così sez. 4 sentenza n. 23185 del 15/4/2003 – 27/5/2003 ric. Vanelli ed altro, riv. 225589).
Quanto poi agli altri motivi di gravame, il collegio deve rilevare, per un verso, come evidenziato correttamente dal Procuratore Generale nella sua requisitoria in atti, che "poichè l’ordinanza di archiviazione è impugnabile nei rigorosi limiti fissati dall’art. 409 c.p.p., comma 6, che, nel fare espresso e tassativo richiamo ai casi previsti dall’art. 127 c.p.p., comma 5, legittima il ricorso per Cassazione soltanto nel caso non siano state rispettate le regole sull’intervento delle parti in camera di consiglio, è inammissibile il ricorso proposto dalla persona offesa con il quale sono proposte censure attinenti alla valutazione di non fondatezza della notizia di reato" (così Cass, sez. 6 sentenza n. 5144 del 16/12/1997 – 12/1/1998, ric. Soni ed altro riv. 210060) laddove nessun profilo di abnormità può fondatamente ravvisarsi nel provvedimento impugnato per essere stato, lo stesso, adottato dallo stesso giudice delle indagini preliminari che aveva respinto la richiesta di applicazione di misura cautelare di tipo personale nei confronti dell’indagato, specie ove si consideri che l’eventuale "incompatibilità" del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non vizio comportante la nullità del giudizio" (in tal senso Cass., sentenza n. 23 del 24/11/1999 – 1/2/2000 ric. Scrudato ed altri riv. 215097).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in Euro 1000,00, ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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