Cass. pen., sez. VI 25-01-2008 (15-01-2008), n. 4052 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Misure cautelari – Pericolo di fuga

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente difesa deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., 1 lett. e) per manifesta illogicità della motivazione, per vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato, in relazione al disposto della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, avendo la Corte distrettuale, la quale ha utilizzato per la circostanza un modulo prestampato, giustificato il mantenimento della misura con la formula stereotipa "Lo I. è risultato capace di allontanarsi verso paesi esteri".
Con ulteriore motivo si rileva che l’estradando, in violazione delle garanzie tassativamente indicate dall’art. 19, non ha mai ricevute notifiche, nè del decreto di citazione a giudizio, nè della sentenza successivamente emessa e per la quale l’estradizione è richiesta.
Con motivi aggiunti si deduce la nullità assoluta del provvedimento impugnato sul rilievo che la Corte barese si sia limitata a convalidare l’arresto senza disporre la misura cautelare.
Il motivo ultimo dedotto è infondato in quanto – contrariamente all’assunto del ricorrenterisulta in modo esplicito dal tenore del provvedimento che la Corte distrettuale ha ritenuto opportuno "Il mantenimento della custodia in carcere al fine di assicurare che l’arrestato non si sottragga alla consegna allo Stato estero".
Fondato è invece il primo motivo il quale per la sua assorbenza esime dalla valutazione della seconda deduzione.
La L. n. 69 del 2005, art. 13, comma 2, stabilisce espressamente che alla convalida dell’arresto eseguito ad iniziativa della polizia giudiziaria si procede "provvedendo con ordinanza ai sensi degli artt. 9 e 10 c.p.p." (della medesima legge): ne consegue che il provvedimento di convalida e mantenimento in custodia cautelare deve necessariamente motivare in ordine alla "esigenza di garantire che la persona, della quale è richiesta la consegna, non si sottragga alla stessa" (art. 9 c.p.p., comma 4) e che, nella sua adozione, si debbano osservare, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo 1 del libro 4 del codice di procedura penale, in materia di misura cautelari personali, "fatta eccezione per l’art. 273 c.p.p., commi 1 e 1 bis, art. 274 c.p.p., comma 1, lettere a) e c), e art. 280 c.p.p.".
La mancata previsione (tra le norme che non si applicano) dell’art. 274 c.p.p., lett. b), comporta l’obbligo di motivazione in riferimento al pericolo di fuga (Cass. Penale sez. 6, 42803 del 10-25 novembre 2005, Rv. 232487 Pres. Di Virginio, est. Rotundo, imputato Fuso).
Tale pericolo di fuga inoltre, deve:
a) assumere connotazioni di concretezza (Cass. Penale sez. 6, n. 20550 del 5-15 giugno 2006, Rv. 233745, Pres. Sansone, est. Conti, imputato Volanti);
b) fondarsi ed essere plausibilmente argomentato attraverso un ragionevole ed accettabile giudizio prognostico (Cass. Penale sez. 4, 29998 del 27 giugno-12 settembre 2006, Rv. 234819, Pres. Battisti, est. Colombo, imputato Lemma), il quale va illustrato mediante l’indicazione di circostanze sintomatiche, specifiche e rivelatrici della reale possibilità di allontanamento clandestino (Cass, Penale sez. 6, 2840 dell’8-25 gennaio 2007 Rv. 235554, Pres. De Roberto, est. Agro, imputato Roman).
Ne consegue pertanto che tale pencolo non può essere genericamente motivato – come avvenuto nella specie – sulla mera affermata "capacità dell’estradando di allontanarsi verso Paesi esteri".
Ci si trova infatti di fronte ad una motivazione apparente, la quale, a differenza di quella radicalmente insussistente, è motivazione graficamente esistente ma si esprime attraverso un simulacro di giustificazione, viziata, in quanto sorretta da uno stilema che si autosupporta in modo aprioristico ed apodittico, senza indicazioni minimali dei passaggi logico-giuridici e delle fonti di convincimento corrispondenti.
Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo esame, con ordine alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Bari per nuovo esame. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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