Cass. pen., sez. I 24-01-2008 (15-01-2008), n. 3943 Inottemperanza all’invito di fermarsi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
1. Nei confronti di F.M. si è proceduto per due reati: resistenza ai danni del vice comandante della polizia municipale di Carmignano, P.G. (capo a), e lesioni personali lievissime aggravate dal nesso teleologico ai danni dello stesso pubblico ufficiale (capo b). All’esito del dibattimento, il tribunale monocratico di Prato ha dichiarato il F. colpevole del reato di inosservanza di un provvedimento dato dalla pubblica autorità (art. 650 c.p.) condannandolo alla pena di Euro 100,00 di ammenda, così modificata l’imputazione di resistenza a p.u., mentre lo ha prosciolto dal reato di lesioni personali per sopravvenuta remissione di querela.
L’episodio che aveva dato origine alla vicenda giudiziaria de qua si era verificato il 10 settembre 2004 in occasione di una corsa ciclistica. Il P. sui era portato nella zona del centro cittadino interessata alla gara, curando che non ci fossero situazioni ostative al regolare svolgimento della corsa, e, in particolare, assicurandosi che le autovetture in transito si fermassero. F. aveva ottemperato per un pò all’ordine, ma poi, all’improvviso, era salito sulla sua autovettura e, incurante del divieto di transito, effettuò una manovra per uscire dalla fila delle auto in sosta, imboccando la strada sulla destra, in direzione di (OMISSIS). A seguito della manovra, il P. rischiò di essere investito, ma, mentre stava per cadere, riuscì a rilevare il numero di targa dell’auto del F.. Non essendo stata raggiunta la prova della resistenza per le contrastanti dichiarazioni dei testi escussi, il tribunale derubricava l’imputazione originaria in quella di violazione dell’art. 650 c.p. (sic!).
Ricorre per cassazione il F. deducendo l’insussistenza del reato di cui all’art. 650 c.p. per illegittimità dell’ordine impartito dal P., che aveva protratto la sosta dei veicoli per quasi un’ora, e, quindi, oltre i 15 minuti previsti dall’ordinanza 18.10.2004 della Prefettura di Prato, esaminata dal ricorrente a seguito di accesso agli atti in sede amministrativa (primo motivo). Secondo il ricorrente, inoltre, il mero ordine orale del comandante P. non valeva ad integrare il contenuto del provvedimento oggetto di considerazione dell’art. 650 c.p. (secondo motivo). Peraltro, il ricorrente aveva già versato la somma prevista come sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 192 C.d.S., comma 1, sicchè non era configurabile nei suoi confronti la dedotta violazione della norma penale (terzo motivo).
Alla vigilia dell’udienza pubblica, la difesa della parte civile P.G. depositava presso la cancelleria della Prima Sezione Penale di questa Corte una memoria, contestando l’illegittimità dell’ordine da lui impartito e affermando la sua piena idoneità ad integrare la condotta vietata dall’art. 650 c.p..
La difesa di parte civile contestava altresì la fondatezza del terzo motivo di ricorso (secondo cui la violazione commessa dal F. integrava l’illecito amministrativo previsto dall’art. 192 C.d.S., comma 1), in quanto il P. svolgeva nel caso in esame un servizio di pubblica sicurezza e non di polizia stradale.
2. E’ fondato il terzo motivo di ricorso.
Al F. è stato ingiunto di pagare una somma pari a Euro 412,00 per aver violato l’art. 192 C.d.S., in quanto "proseguiva la marcia nonostante le segnalazioni dell’agente accertatore, non regolando la velocità secondo le condizioni della strada e ometteva di arrestarsi all’invito legalmente rivoltogli da un ufficiale di polizia municipale". L’art. 192 C.d.S., comma 1 prevede un illecito amministrativo, punito mediante il pagamento di una sanzione pecuniaria, sicchè deve escludersi, per giurisprudenza costante di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 6, 29 maggio 2003, n. 23824, Artese), che possa trovare applicazione anche l’art. 650 c.p., stante l’operatività del principio di specialità enunciato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, trattandosi dello stesso fatto. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è dell’avviso che la norma dell’art. 650 c.p. sia destinata a trovare applicazione solo quando la legge non preveda una condotta di inottemperanza di un ordine legalmente dato dall’autorità oggetto di espressa previsione da parte di altra norma, che si pone inevitabilmente in rapporto di specialità rispetto alla norma penale (Cass., Sez. 1, 15 ottobre 1998, n. 13048, Berardinelli).
Ne deriva che il fatto di non ottemperare al divieto di fermarsi impartito da un agente o funzionario della polizia municipale non integra gli estremi del reato contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p., essendo già oggetto di previsione da parte dell’art. 192 C.d.S., comma 1, che lo punisce come mero illecito amministrativa. La sentenza deve essere quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non costituisce reato.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 620 c.p.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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