Cass. pen., sez. VI 16-01-2008 (15-01-2008), n. 2450 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Decisione – Termine – Inosservanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria della Repubblica Francese di V.V., in relazione al Mandato di arresto europeo (MAE) emesso in data 4 maggio 2 007 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grande Istanza di Nizza a seguito di sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione pronunciata in contumacia in data 13 febbraio 2007 dal medesimo Tribunale a carico del V. in ordine ai reati di detenzione. tentativo di importazione di kg. 10,710 di resina di cannabis e contrabbando (fatti accertati in (OMISSIS)).
2. A seguito di segnalazione nel S.I.S., il V. veniva tratto in arresto in data (OMISSIS) dal Reparto Operativo dei Carabinieri di Genova. L’arresto veniva convalidato in data (OMISSIS) dal Presidente della Corte di appello di Genova, che, contestualmente, applicava al medesimo la misura dell’obbligo di firma bisettimanale presso i Carabinieri.
3. Ricorre personalmente per cassazione il difensore del V., avv. Bogliolo Pietro, che denuncia, sotto vari profili, la "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale". 3.1. in primo luogo, si rileva che la "esecuzione" del MAE "è avvenuta in data (OMISSIS) mentre la decisione della Corte di appello è intervenuta solo in data (OMISSIS)" e quindi "oltre il limite di cui alla "L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 17, comma 2. 3.2. In secondo luogo, manca nella sentenza la subordinazione della consegna alle condizioni di cui alla medesima L., art. 19, lett. c).
3.3. In terzo luogo, non è soddisfatto il requisito dei gravi indizi di colpevolezza, non essendovi alcuna certezza circa il riconoscimento fotografico del V. da parte di un teste e circa la riconducibilità alla persona fermata alla frontiera della sostanza stupefacente rinvenuta sul ciglio della strada a parecchi chilometri di distanza.
DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso appare infondato.
L’udienza per la decisione sulla consegna era stata fissata per il giorno 28 giugno 2 007. Furono disposti poi rinvii, prima all’udienza del 25 ottobre 2007 e poi a quella conclusiva del 21 novembre 2007 in accoglimento di istanze difensive, con le quali si contestava la identificazione nel V. della persona che si era resa responsabile dei fatti di cui al MAE. A prescindere da ciò, va affermato che il termine di sessanta giorni (prorogabile di trenta giorni) entro il quale deve essere emessa la decisione da parte dello Stato di esecuzione, di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 2 ha natura ordinatoria, non essendo prevista alcuna perenzione della domanda di consegna per il caso di sua inosservanza; esso ha invece natura perentoria solo ai fini della durata delle misure restrittive della libertà personale, come si ricava dalla medesima L., art. 21. 2. Il motivo circa la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile, posto che nella specie si verte in un caso di MAE esecutivo, emesso cioè a seguito di sentenza di condanna contumaciale, e non di un provvedimento cautelare.
Ciò non esclude, ovviamente, che, avvalendosi della disciplina prevista dall’ordinamento processuale francese per le sentenze par defaut, la persona condannata, una volta consegnata, possa ottenere un nuovo processo, proponendo opposizione contro la sentenza di condanna, che viene ad essere caducata di diritto (v. tra le tante Cass., sez. 6, 12 aprile 2000, Gartz; Id., 1 marzo 1999, Poporogu).
3. E’ fondato il rilievo che fa leva sulla previsione della L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. c).
Trattandosi di cittadino italiano, la consegna deve essere subordinata alla condizione che il V., che potrebbe, come detto, proporre opposizione alla sentenza di condanna contumaciale, dopo essere stato sottoposto al processo in contraddittorio nello Stato di emissione, sia rinviato in Italia per scontarvi la pena eventualmente inflitta.
La sentenza impugnata va pertanto in tal senso riformata.
4. La Cancelleria provvedere, anche a mezzo telefax, agli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che la consegna sia subordinata alla condizione che V.V., al termine del processo a suo carico, sia rinviato in Italia per ivi scontare le pene o le misure privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti dall’autorità giudiziaria francese in relazione ai fatti oggetto del presente mandato di arresto europeo.
Rigetta nel resto il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

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