Cass. pen., sez. VI 10-01-2008 (07-01-2008), n. 1180 Reato commesso in parte all’estero – Giurisdizione del giudice italiano – Accordo per la commissione di reati integralmente realizzati all’estero

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

RITENUTO IN FATTO
Ricorre a mezzo del proprio difensore E.L., cittadino italiano, avverso sentenza della Corte d’Appello di Brescia in epigrafe indicata che ha disposto la sua consegna all’autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di mandato di arresto emesso per diversi episodi di furto aggravato e di tentato furto aggravato commessi in concorso con altre persone in varie località della Germania tra il 19 ottobre 2006 e il 24 maggio 2006. Deduce violazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), e dell’art. 6 c.p., nonchè vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento della competenza dell’autorità giudiziaria italiana a conoscere dei fatti costituenti oggetto del mandato di arresto.
Si tratterebbe, invero, di fatti da ritenersi commessi in Italia, dove si sarebbe svolta l’attività preparatoria dei furti e dove soprattutto sarebbe stata costituita e sarebbe stata operante l’associazione criminale finalizzata alla loro commissione, contestata dallo Stato richiedente come circostanza aggravante dei furti stessi. Deduce inoltre che la Corte non tenuto conto della sentenza 23 ottobre 2007 con la quale è stata definita la posizione a carico degli altri coimputati. L’esame di tale provvedimento avrebbe consentito l’individuazione esatta dei reati per i quali vi stata assoluzione e, pertanto, di definire i limiti entro i quali disporre la consegna. Si deduce infine il difetto di motivazione in punto di pericolo di fuga. Il mandato di arresto europeo è stato emesso unicamente perchè l’imputato è rientrato in Italia così rendendosi latitante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo di ricorso e infondato. La questione è stata già posta alla Corte d’appello e ed è stata correttamente risolta nel senso che un generica programmazione di recarsi all’estero per commette furto non può essere configura segmento di condotta tipica poi realizzata integralmente in territorio estero. Affinchè possa radicarsi ex art. 6 c.p., la giurisdizione nel territorio dello Stato, si deve essere in presenza di frammento di azione volto a commettere uno specifico azione delittuosa in concreto individuata, del quale vi stato quantomeno un accordo altrettanto specifico e concreto.
Nell’incipit della relazione espositiva si da conto più che di profili penali, delle ragioni per le quali L.E. era in territorio tedesco e del fatto che egli "siccome i già detenuti L.P., R.C., R.W. e L.S., fa parte di un gruppo di cittadini italiani che entrarono in Germania al solo scopo di commettere scassi …"in case in abitazioni e descrive poi la condotta L.E. diretta a occultare nelle roulottes la refurtiva.
I furti per i quali è richiesta la consegna sono stati commessi dal (OMISSIS) e le condotte sono state unicamente realizzate nel territorio tedesco e, ai fini dell’art. 6 c.p., non ha rilievo il generico proposito per il quali il gruppo – al quale L.E. è aggregato – si è mosso dal territorio italiano. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l’azione o l’omissione, che ne costituisce la condotta, si è ivi realizzata soltanto in parte, dovendosi tale termine intendersi in senso naturalistico, come un momento dell’ "iter criminoso".
Connotazione che non può essere riconosciuta a un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di realizzare nel territorio di altro Stato fatti delittuosi che poi, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, sono qui integralmente realizzati.
La pronuncia di questa Corte (Sez. 6, 18 dicembre 2007, dep. 19 dicembre 2007, n. 47133), cui la difesa fa riferimento, riguarda altro soggetto, L.M., per il quale la consegna è stata richiesta per reati commessi tra il tra il 6 agosto 2005 e il 24 maggio 2006.
Gli ulteriori elementi dedotti per sostenere che vi è la giurisdizione italiana sono privi di significato. Per un verso, essi riguardano la posizione di correi; per altro verso, sono irrilevanti.
Un’ipotetica sussistenza del delitto associativo, contestato solo come aggravante dei reati commessi in Germania, non costituisce ostacolo giuridico per escludere che i reati fine siano stati commessi fuori dal territorio dello Stato e che possa essere attivato in Italia un autonomo procedimento penale per il delitto associativo, qualora ne dovessero essere accertati gli elementi costitutivi.
Non può, dunque, trovare applicazione nella concreta fattispecie il disposto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. p), in base al quale in simile ipotesi la consegna deve essere rifiutata.
2. Privo di specificità è l’ulteriore censura che per alcuni reati altri correi siano strati assolti e la Corte d’appello non ha considerato tale elemento sopravvenuto. La questione dedotta riguarda altri soggetti e ciò avrebbe dovuto comportare la specificazione delle ragioni per le quali in fatto avrebbero potuto riguardare anche la persona per la quale è chiesta la consegna.
Ne discende l’assolutamente genericità della censura.
3. Il terzo motivo non attiene alle condizioni di accoglimento della richiesta di consegna. La L. n. 65 del 2005, art. 17, comma 4, richiede che il provvedimento restrittivo, in base al quale e poi emesso il mandato d’arresto europeo deve essere motivato con riferimento ai gravi indizi di colpevolezza. L’autorità giudiziaria italiana deve limitarsi, per verificare la sussistenza di tale condizione che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna.
L’esigenze cautelari, sulle quali il provvedimento risulta peraltro motivato in relazione al pericolo di fuga ravvisato nell’allontanamento di L.E. dallo Stato nel cui territorio ha commesso i reati, non costituiscono condizioni per la consegna. Del resto, l’autorità giudiziaria italiana, là dove dovesse verificare la mancanza di esigenze cautelare, può adottare misure diverse dalla custodia in carcere ovvero non applicare alcuna misura e ciononostante disporre la consegna.
4. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
A norma dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni previste dall’art. 22 legge n. 69 del 2005. Riserva il deposito della sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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