Cass. pen., sez. I 21-12-2007 (12-12-2007), n. 47503 Inosservanza dell’ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato – Giustificato motivo – Aspettativa di rinnovo del permesso di soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Rilevato che il tribunale di Ravenna condannava D.D. (cittadino senegalese) alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di cui al D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 14, comma 5 ter, per essersi ingiustificatamente trattenuto nel territorio dello Stato violando l’ordine di allontanamento del questore di Ravenna dell’11.4.2006;
che la Corte d’appello di Bologna, in data 4.12.2006, riduceva la pena a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, concedendo le attenuanti generiche in considerazione dell’ormai lontano precedente penale in materia di stupefacenti, ma confermando che l’aspettativa di ottenere l’accoglimento dei ricorsi contro l’ordine di espulsione non costituiva giustificato motivo;
che avverso questa sentenza il D.D., tramite il proprio difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge ed illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. c) e e)). Sosteneva che, dopo essere stato regolarmente soggiornante in Italia, l’ultimo rinnovo gli era stato negato per carenza abitativa e perchè non aveva comunicato una variazione di domicilio; che aveva proposto ricorso (ripercorrendo articolatamente tutta la sua storia di immigrato) ed era in attesa della decisione;
che a suo favore non poteva giocare il D.Lgs. n. 289 del 1998, art. 17, il quale prevede la possibilità di rientrare per difendersi solo nel procedimento penale; che l’inserimento sociale del ricorrente, il quale avrebbe perfino potuto aspirare ad ottenere la cittadinanza italiana, veniva frustrato da una mera irregolarità amministrativa sanabile.
Considerato che l’espulsione ed il rigetto della domanda di permesso di soggiorno sono due provvedimenti amministrativi diversi, provenienti anche da autorità amministrative diverse (prefetto e questore), fondati su circostanze diverse ed aventi contenuto autonomo, sì che fra di essi non esiste nemmeno alcun rapporto di pregiudizialità (Cass. 1^ civile, 20.6.2000, n. 8381);
che la decisione avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce, neanche sotto il profilo penale, un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione (Cass. Sez. U., 16.10.2006, n. 22217);
che il giudice ordinario non può neanche incidenter tantum sindacare la legittimità o meno del diniego, poi posto alla base dell’espulsione;
che lo straniero può quindi essere espulso anche se in attesa di un permesso di soggiorno;
che, conseguentemente, non può costituire "giustificato motivo" per contravvenire al provvedimento del questore l’aspettativa di un permesso di soggiorno.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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