Cass. pen., sez. II 21-12-2007 (19-12-2007), n. 47483 Impugnazione del solo imputato – Accoglimento – Riconoscimento di ulteriore circostanza attenuante

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RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18.11.2004 il GUP del Tribunale di Modena dichiarò D.G. colpevole di rapina aggravata commessa all’interno della farmacia (OMISSIS), ove, il 9.7.2004, minacciando con un cutter le due commesse, si era impadronito di Euro 100,00, prelevandoli dal registratore di cassa, nonchè di lesioni volontarie aggravate ai danni della commessa R.A.M. e di porto ingiustificato di un cutter; concesse le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta la continuazione tra i reati e applicata la diminuente del rito, condannò il D. alla pena di anni due, mesi uno di reclusione ed Euro 800,00 di multa, dichiarandolo delinquente abituale.
Avverso l’anzidetta sentenza propose appello il difensore, chiedendo la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e la prevalenza delle attenuanti sull’aggravante, nonchè lamentando l’eccessività della pena e l’ingiusta dichiarazione di abitualità nel reato.
Con sentenza in data 12.5.2005, la Corte d’Appello di Bologna, avendo ritenuto di concedere l’attenuante prevista dall’art. 62 c.p., n. 4 per il modesto valore del profitto derivante dalla rapina e al contempo stimato di non modificare il giudizio di equivalenza tra le due attenuanti e l’aggravante, confermò la pena inflitta in prime cure, revocando la dichiarazione di delinquenza abituale.
2. Avverso l’anzidetta pronuncia della Corte d’Appello di Bologna, il difensore di D.G. ha proposto in data 23.6.2005 ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza, e ha presentato un motivo aggiunto in data 18.1.2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con il primo motivo il ricorrente si è doluto della mancata concessione del cosiddetto patteggiamento in appello e la mancanza di motivazione al riguardo.
3.1 Il motivo è manifestamente infondato, atteso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora il giudice dell’appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata tra difesa e pubblico ministero in punto di pena con rinunzia agli altri motivi, ai sensi dell’art. 599 c.p.p., comma 4, e art. 602 c.p.p., comma 2, non è necessaria l’adozione di un provvedimento decisorio del collegio di esplicitazione della reiezione della richiesta, essendo sufficiente l’ordine di prosecuzione del dibattimento per portare a conoscenza delle parti che la rinunzia agli altri motivi deve intendersi caducata, onde ben possono sostenerli in prosieguo e nella discussione (cfr., Cass., Sez. 6^, n. 2023/1998, Ozzeni; Cass., Sez. 5^, n. 14305/2002, Rizzi; Cass., Sez. 5^, n. 29896/2002, Arienti ed altri).
4. Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto che la Corte territoriale, pur avendo concesso l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, non avesse ritenuto di modificare il giudizio di equivalenza fra circostanze attenuanti e aggravanti, dovendo ritenersi contraddittorio che una pena, stimata congrua con la concessione di un’attenuante generica, potesse rimanere tale anche in seguito alla concessione di un’altra attenuante.
Con il motivo aggiunto il ricorrente si è doluto, sempre in relazione all’avvenuta concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, dell’erronea applicazione dell’art. 597 c.p.p., comma 4.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente, siccome tra loro strettamente connessi.
4.1 Come già esposto, la Corte territoriale ha concesso all’imputato, su sua richiesta, l’ulteriore attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, ma, ciò nonostante, ha mantenuto il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti ed aggravanti e ha integralmente confermato la pena già infittagli in primo grado.
Osserva la Corte che la comparazione, ai fini del giudizio di prevalenza o di equivalenza, delle circostanze aggravanti e attenuanti involge una valutazione discrezionale, nell’ambito della quale l’avvenuta concessione in appello di una ulteriore circostanza attenuante non impedisce, nel contesto di una considerazione globale delle une e delle altre, di mantenere il giudizio di equivalenza già riconosciuto nella sentenza di primo grado; il che è appunto quanto ritenuto dalla Corte territoriale in forza di motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Nè, alla luce di tale principio, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 597 c.p.p., comma 4, atteso che la riduzione di pena ivi prevista non opera in caso di valutazione comparativa tra circostanze attenuanti e aggravanti, siccome (necessariamente) ricomprendente anche l’ulteriore circostanza attenuante concessa (laddove, diversamente opinando, la concessione di tale ulteriore circostanza attenuante condurrebbe non già ad una mera riduzione della pena, bensì alla necessaria formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti).
4.2 Il motivo all’esame va quindi respinto.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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