Cass. pen., sez. VI 20-12-2007 (06-12-2007), n. 47351 Accertamenti richiesti dal G.i.p. – Interrogatorio dell’indagato e nuove indagini inutili ed impossibili – Abnormità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 28 marzo 2007 il G.i.p. del Tribunale di Firenze, emessa, a seguito dell’udienza camerale ex art. 409 c.p.p., nel procedimento penale a carico di B.G. per il delitto dell’art. 368 c.p., rigettava la richiesta di archiviazione e disponeva che entro sei mesi il P.M. eseguisse tutte le attività istruttorie indicate nell’atto di opposizione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M., denunciandone l’abnormità e chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione dell’art. 409 c.p.p. posto che, da un lato, si è postulata la necessità dell’interrogatorio dell’indagato, che non rientra fra gli strumenti di indagine per la sua natura di strumento squisitamente difensivo, e dall’altro, si è realizzata abnorme ingerenza nelle attività investigative, le cui modalità di espletamento e di direzione costituiscono prerogativa esclusiva del P.M.;
2. vizio logico della motivazione, che non ha specificamente precisato gli estremi delle ulteriori indagini nei termini prescritti dagli artt. 409 e 410 c.p.p.;
3. inosservanza o erronea applicazione dell’art. 409 c.p.p., essendo stata genericamente disposta l’acquisizione degli atti di ogni procedimento penale esistente ed eventualmente pertinente alle due gare pubbliche, così vertendosi in ipotesi abnorme di nuove indagini inutili o impossibili;
L’impugnazione è inammissibile.
L’abnormità di un atto può assumere due diversi aspetti, uno di carattere strutturale, conseguente alla non corrispondenza dell’atto al sistema normativo dovuta a difetti che lo rendono non inquadrabile negli schemi del diritto processuale, ed uno di natura funzionale, allorchè, pur corrispondendo in astratto allo schema processuale, l’atto è emesso al di fuori dalle ipotesi previste e dai casi consentiti al punto da determinare una stasi irreversibile del processo (Cass., Sez. U., 26 gennaio 2000 n. 26, ric. Magnani; Sez. 3, 24 novembre 2000 n. 3769, ric. P.M. Milano in proc. Dahmi Omar;
Cass., Sez. 6, 17 dicembre 2002 n. 14384/03, ric. Ceraso e altri;
Sez. 6, 9 gennaio 2003 n. 22533, ric. P.M. in proc. Pescatori). In entrambi i casi l’efficienza del processo non può essere ripristinata senza l’immediata rimozione del provvedimento abnorme, che ne giustifica la ricorribilità diretta per cassazione.
Non si riscontra nè l’uno nè l’altro dei due aspetti nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito dell’udienza camerale prevista dall’art. 409 c.p.p., disponga come mezzo d’indagine l’interrogatorio dell’imputato, strumento di natura difensiva, unitamente ad altre indagini, generiche o anche inutili e impossibili, sia perchè il provvedimento adottato rientra strutturalmente nei poteri che l’ordinamento processuale assegna al g.i.p.; sia perchè il pubblico ministero può darvi corso nei limiti del possibile e di quanto consentito dalle norme del codice di procedura, senza che ne derivi una stasi nel procedimento, sicchè non ricorrono i presupposti perchè il provvedimento stesso sia considerato abnorme (Cass., Sez. 3, 10 ottobre 2003 n. 47717, ric. P.M. in proc. Angelini; e, in particolare, Sez. 5, 10 maggio 2005 n. 43841, ric. Bottoli e altro, secondo la quale non è sindacabile nè dall’indagato, nè dal P.M. il grado di specificità degli accertamenti richiesti).
L’impugnazione è per conseguenza inammissibile essendo il provvedimento inoppugnabile, senza pregiudizio per la validità delle tesi sostenute dal P.M. impugnante nei motivi di ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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