Cass. pen., sez. I 18-12-2007 (05-12-2007), n. 47032 Oblazione speciale – Ammissione – Gravità del fatto – Criteri di valutazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17.1.2007 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza 22.6.2006 del Tribunale di Vittoria che aveva dichiarato T.G. colpevole della contravvenzione di cui all’art. 697 c.p., e lo aveva condannato alla pena di sei mesi di arresto per avere detenuto delle cartucce rinvenute nella sua abitazione.
La Corte di merito ha ritenuto giustificato il rigetto della domanda di oblazione facoltativa da parte del primo giudice, sotto il profilo che si trattava di soggetto condannato per associazione di stampo mafioso e già due volte sottoposto a misura di prevenzione. Ha altresì confermato il diniego delle attenuanti generiche alla stregua dei suoi precedenti penali e di prevenzione, in assenza di circostanze che le giustificassero.
Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato lamentando: poichè la ragione principale che aveva indotto il Tribunale ad escludere la oblazione consisteva nel mancato versamento della somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista per il reato contestato, aveva errato la Corte di merito nell’omettere di dare conto della intervenuta abrogazione implicita dell’art. 162 bis c.p., nella parte in cui prevedeva il suddetto deposito, attraverso la introduzione dell’art. 141 disp. att. c.p.p., che dispone che sia il giudice, una volta accolta la domanda, a determinare la somma da versare dandone avviso all’interessato; in ogni caso la domanda di oblazione poteva essere respinta soltanto con riferimento alla gravita del fatto e cioè con riguardo ai criteri di cui all’art. 133 c.p., comma 1, mentre nel caso in esame i giudici di merito si erano limitati a respingere la domanda sulla base di formule di stile; mancava la motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo manca di specificità poichè il giudice di appello, confermando che il diniego della oblazione facoltativa era giustificato soltanto alla stregua dell’art. 162 bis c.p., comma 4, (e non anche con riguardo alla inammissibilità per mancato deposito della somma corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda, ai sensi del comma 2 della suddetta disposizione, in base alla motivazione alternativa offerta dal giudice di primo grado) ha implicitamente escluso la fondatezza della motivazione di inammissibilità della oblazione; per cui la censura, con riferimento ad una motivazione disattesa dal giudice di appello, si rivela non pertinente per la mancanza di correlazione fra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cedere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità del ricorso (v. per tutte Cass. 18.9.1997, Anmetovic, rv. 210157).
La seconda censura è ugualmente infondata.
E’ pacifico e non lo nega neppure il ricorrente che, mentre la oblazione regolata dall’art. 162 c.p., costituisce un diritto soggettivo dell’imputato, sicchè il giudice ha solo il potere di verificare le condizioni formali che ne legittimano la ammissione ed è obbligato a consentirla, dichiarando estinto il reato dopo l’avvenuto pagamento della somma, invece l’oblazione introdotta dall’art. 162 c.p., applicabile nel caso in esame trattandosi di contravvenzione punibile in via alternativa con l’arresto o con l’ammenda, è subordinata al potere discrezionale del giudice, il quale, oltre alla verifica delle condizioni formali e della inesistenza degli elementi ostativi, potrà ammettere o respingere la domanda di oblazione in considerazione della ritenuta gravita del fatto (v. Cass. sez. 3 n. 45888 del 1986, rv. 172899; Cass. ;
conforme mass. N. 163804; mass. N. 161420).
Sotto tale profilo è altrettanto pacifico che la valutazione espressa dal giudice di merito, nella ordinanza di reiezione della domanda, è insindacabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione di stretto merito, sempre che tale motivazione esista. Ed a tal fine è stato ritenuto che l’apprezzamento della "gravita del fatto", menzionato dell’art. 162 bis c.p., comma 4, va correlato ai parametri indicati nell’art. 133 c.p., (v. Cass. sez. 1, n. 12261 del 1986, rv. 174197; conforme mass. N. 161420; conforme mass. 159411).
Ad avviso del ricorrente mancherebbe nel caso di specie una motivazione adeguata poichè il richiamo alla gravita del fatto dovrebbe essere operato soltanto con riguardo agli elementi indicati dell’art. 133 c.p., comma 1, e cioè alle modalità dell’azione, alla gravità del danno o del pericolo ed alla intensità dell’elemento psicologico, restando esclusa invece la valutazione degli elementi indicati dell’art. 133, comma 2, poichè non attinenti al fatto;
nulla però autorizza una tale esclusione poichè l’art. 133, laddove disciplina la gravita del reato, indica elementi che connotano tale gravità sia nel primo che nel secondo comma. Anche volendo aderire alla teoria bipartita del reato, per cui lo stesso è composto da un elemento oggettivo (fatto materiale costituito dall’azione od omissione, dall’evento naturalistico quando c’è e dal rapporto di causalità fra condotta ed evento) e da un elemento soggettivo (colpevolezza, costituito dall’elemento psicologico richiesto dalla legge per la commissione di un dato reato), non si può infatti ritenere che la gravita del fatto possa essere riferita soltanto ai criteri indicati dell’art. 133, comma 1, poichè da un lato nel comma 1 è compreso anche l’elemento psicologico del reato ( che non riguarda il fatto nella sua materialità), mentre nel comma 2, pur se attinente alla capacità a delinquere, sono compresi parametri sicuramente attinenti alla gravita del fatto, inteso quale condotta materiale, quali la condotta contemporanea o susseguente al reato ed i motivi a delinquere.
Ciò significa che laddove dell’art. 162 bis c.p., comma 4, (introdotto della L. n. 689 del 1981, art. 126) ha voluto lasciare al giudice il potere discrezionale di escludere la oblazione in considerazione del gravita del fatto, analogamente a quanto previsto in tema di sostituzione della pena detentiva (della L. n. 689 del 1981, art. 58), ha voluto fare riferimento alla gravità del reato globalmente considerato nelle sue connotazioni oggettive e soggettive, ivi comprese quelle che connotano la capacità a delinquere del reo. Tanto è vero che il comma 4 è una norma "di chiusura" che si pone in aggiunta alla esclusione per legge della oblazione nei casi di recidivi, di contravventori abituali e professionali, oltre che nel caso in cui permangono conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione eliminabili da parte del contravventore (comma 3) e che quindi, analogamente a quanto previsto dal comma 3, vuole lasciare al giudice un ulteriore potere discrezionale di escludere la oblazione anche in casi diversi da quelli normativamente disciplinati, ma che si pongono ugualmente come gravi, con riguardo alla entità o pericolosità della condotta, ovvero all’elemento psicologico del reato o ancora alla pericolosità sociale del reo, trattandosi in tutti i casi di caratteristiche che aggravano il reato inteso come condotta ascrivibile ad un determinato soggetto.
La giurisprudenza di questa Corte ha d’altronde già ritenuto che i criteri di valutazione della "gravita del fatto", demandata al potere discrezionale del giudice dell’art. 162 bis c.p., comma 4, devono essere intesi nel senso più ampio e non soltanto secondo le indicazioni dell’art. 133 c.p., comma 1, (v. Cass. sez. 3 n. 3851 del 3.4.1992, rv. 189799).
Ne discende che, laddove la sentenza del tribunale, condivisa sul punto da quella di appello, ha rigettato nel caso in esame la domanda di oblazione in considerazione della precedente condanna dell’imputato per associazione di stampo mafioso e per essere stato lo stesso già sottoposto per due volte a misura di prevenzione, correttamente ha escluso la oblazione in considerazione alla gravità del fatto, poichè la detenzione di cartucce è un fatto particolarmente grave se commesso da soggetto con connotati di pericolosità quali quelli posseduti dall’imputato.
Anche la censura attinente alla motivazione del diniego delle attenuanti generiche è infondata. Il ricorrente si limita invero a lamentare la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta difensiva di concessione delle attenuanti generiche, ma sul punto la sentenza impugnata contiene una ampia e dettagliata motivazione, del tutto congrua e conforme al parametro normativo, in quanto ha escluso la concessione delle attenuanti generiche in considerazione dei gravi precedenti penali dell’imputato per associazione di stampo mafioso e della sua pericolosità che ha già determinato la applicazione per due volte della misura di prevenzione, elementi che facevano ritenere non ulteriormente riducibile la pena in quanto adeguata ai criteri di cui all’art 133 c.p..
D’altronde il ricorrente, neppure laddove protesta in sede di ricorso per cassazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, pone in rilievo elementi di tale entità da giustificare il fatto che essi vengano presi in considerazione ai fini della concessione delle attenuanti generiche, mentre, per converso, è sufficiente, onde escludere le generiche, che il giudice prenda in considerazione solo quello (o quelli) fra detti elementi che ritenga prevalente e atto a consigliare o meno la concessione delle attenuanti (v. Cass. sez. 6, n. 10351 / 92, Rv. 192094); il che è appunto avvenuto nel caso di specie in cui i giudici di merito hanno spiegato quali erano le circostanze ritenute prevalenti ed atte ad escludere la concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso, in quanto infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere pertanto respinto, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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