Cass. pen., sez. III 28-11-2007 (07-11-2007), n. 44290 Tutela delle acque dall’inquinamento – Deposito incontrollato di rifiuti allo stato liquido

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il tribunale di L’Aquila ha affermato la colpevolezza di C.G. in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. c.p. e 51, del D.Lgs. n. 22 del 1997, comma 2, ascrittogli perchè, quale titolare dell’omonima ditta esercente un impianto di mattatoio, effettuava il deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti dalle acque reflue provenienti dal lavaggio delle strutture ed attrezzature adibite all’attività di macellazione.
Il giudice di merito ha accertato che il mattatoio di cui è titolare l’imputato era dotato di vasche per la raccolta dei predetti reflui e che tali vasche a partire dall’1.3.2002, data in cui era stato effettuato lo smaltimento di 9.000 litri, non erano state svuotate fino all’agosto 2005, allorchè nel giro di pochi giorni erano stati smaltiti prima 30.000 litri e successivamente altri 10.000 litri; da tali risultanze il giudice ha inferito che anche alla data dell’accertamento eseguito dai NAS di Pescara il 4.5.2005 i reflui giacenti da circa tre anni dovevano corrispondere ad un valore quantitativo prossimo a quello complessivo dei successivi prelievi.
La sentenza ha, quindi, affermato che la condotta di cui alla contestazione integra la fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti, non essendo stato eseguito il prescritto smaltimento, quanto meno annuale, dei rifiuti stessi, e che, nel caso in esame, il fatto che l’imputato aveva ottenuto una autorizzazione allo scarico dei predetti reflui nella pubblica fognatura non rendeva inapplicabile la normativa in materia di gestione dei rifiuti.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente deduce che il giudice di merito ha affermato la colpevolezza dell’imputato per un fatto contestato nel capo di imputazione alla data del 5.5.2005, a seguito dell’accertamento eseguito dai NAS in detta data, sulla base delle successive verifiche da parte dei tecnici dell’ARTA relative a fatti avvenuti nell’agosto 2005, con conseguente violazione di legge sul punto.
Si aggiunge che l’ispettore dei NAS, sentito in dibattimento, aveva affermato di non essere in grado di precisare il quantitativo di reflui presenti nelle vasche, peraltro espresso in litri mentre la legge si riferisce a metri cubi, e che il giudice di merito non ha neppure tenuto conto del fatto che in data 13.2.2003 i tecnici dell’ARTA avevano eseguito un sopralluogo presso il mattatoio senza rilevare alcuna infrazione.
Con lo stesso mezzo di annullamento si deduce inoltre che il giudice di merito ha erroneamente ritenuto applicabile, nel caso in esame, la normativa di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, benchè l’imputato avesse ottenuto un’autorizzazione allo scarico dei reflui direttamente nella rete fognaria.
Il ricorso non è fondato.
Il motivo di ricorso nella parte in cui viene sostanzialmente contestata la ricostruzione fattuale della vicenda contenuta in sentenza, sotto l’apparente denuncia di una violazione di legge, costituisce esclusivamente una censura delta valutazione dette risultanze probatorie da parte del giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Peraltro, l’accertamento afferente al fatto che l’imputato aveva lasciato in giacenza nelle vasche i reflui di cui alla contestazione oltre il prescritto termine annuale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 6, comma 3, è stato fondato su puntuali riscontri probatori in relazione ai quali si palesa del tutto inconferente la circostanza che il quantitativo dei reflui sia stato indicato in litri invece che in metri cubi, nonchè l’esito favorevole all’imputato dell’ispezione dei funzionari dell’ARTA, in quanto eseguita prima del decorso del termine annuale per lo smaltimento. E’ inoltre infondata la doglianza relativa alla applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997.
L’art. 8, comma 1, lett. c), del citato testo normativo esclude dal novero dei rifiuti le acque di scarico ad eccezione dei rifiuti allo stato liquido.
Alla luce di tale disposto, pertanto, sono esclusi dall’applicazione delta disciplina sui rifiuti esclusivamente le acque di scarico e cioè quelle acque che vengono immesse direttamente nel suolo, nel sottosuolo o nella rete fognaria, secondo la definizione di cui al D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 2, comma 1, lett. bb), mentre in ogni altro caso in cui i reflui vengano stoccati in attesa di un successivo smaltimento gli stessi devono essere qualificati quali rifiuti allo stato liquido e sono, pertanto, soggetti alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997. (cfr. sez. 3^, 199902538, Belcari, RV 214268; sez. 3^, 200301071, Schiavi, RV 223388 ed altre).
Esattamente, pertanto, la sentenza impugnata ha inquadrato il fatto di cui alla contestazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 51, comma 2, del decreto legislativo citato, essendosi accertato il deposito incontrollato dei reflui provenienti dal lavaggio delle strutture ed attrezzature adibite all’attività di macellazione, per non essere stato rispettato il prescritto termine periodico per il loro smaltimento, mentre a nulla rileva il fatto che l’imputato fosse munito di autorizzazione allo scarico, poichè l’accertata attività di stoccaggio dei predetti reflui ha attribuito agli stessi natura di rifiuti allo stato liquido.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. al rigetto dell’impugnazione segue a carico del ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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