Cass. pen., sez. I 23-11-2007 (06-11-2007), n. 43709 Rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza – Limitazione dell’operatività della chiamata obbligatoria alla leva

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che, con sentenza del 6.7.2005, il Tribunale Avellino assolveva A.A., con la formula "perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato", dal delitto di cui alla L. n. 230 del 1998, art. 14, comma 2, per rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, pur non avendo ottenuto l’ammissione al servizio civile;
che il Procuratore Generale di Napoli proponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza per inosservanza della legge penale, sull’assunto che il tribunale aveva erroneamente affermato l’avvenuta abolizione del reato in base al falso presupposto dell’eliminata obbligatorietà del servizio di leva;
che il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte;
che nella giurisprudenza di questa Corte, dopo un’iniziale favore per la tesi dell’abolitio criminis (Cass., Sez. 1^, 24 gennaio 2006, n. 7628, Bova), è stato ritenuto che le recenti innovazioni legislative non abbiano abolito il servizio di leva obbligatoria, ma ne abbiano limitato l’operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, con la conseguenza di avere determinato la modificazione del contenuto del precetto penale: di talchè la successione di leggi penali nel tempo è riconducibile non nella previsione dell’art. 2 c.p., comma 2 ma in quella dello stesso art. 2 c.p., comma 4 a norma del quale "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile" (Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2006, Brusaferri);
che una simile interpretazione, formante oggetto di un indirizzo ormai consolidato (Cass., Sez. 1^, 18 maggio 2006, n. 678, Lampedone), è imposta dall’art. 52, comma 2, della Carta costituzionale, che risulterebbe indubbiamente violato in caso di definitiva e totale soppressione dell’obbligatorietà della leva militare;
che, stante l’applicabilità dell’art. 2 c.p., comma 4 è giustificata la pronuncia assolutoria della sentenza impugnata, la cui motivazione deve essere rettificata a norma dell’art. 619 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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