Cass. pen., sez. I 23-11-2007 (15-11-2007), n. 43689 Revoca della misura alternativa della semilibertà – Tribunale di sorveglianza composto anche dal magistrato di sorveglianza che aveva disposto la provvisoria sospensione della misura

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Rilevato che il tribunale di sorveglianza di Brescia, in data 20.3.2007, revocava la misura della semilibertà (concessa con ord. del 20 – 26/2/2007, ma mai concretamente eseguita) a B.R. P., perchè nelle more aveva subito un procedimento disciplinare;
che avverso questa ordinanza proponeva ricorso per cassazione, in proprio, il B., denunciando nullità assoluta per difetto di costituzione del TdS avendovi fatto parte anche il magistrato di sorveglianza;
In subordine sollevava sul punto questione di legittimità costituzionale. Sosteneva poi che non poteva operarsi una revoca di un trattamento non ancora iniziato, perchè in tal caso nonostante il nome utilizzato si trattava non di revoca, ma di un vero e proprio annullamento di un provvedimento adottato e non impugnato da chicchessia. In ogni caso, il turpiloquio (cioè l’uso di espressioni volgari, ma non ingiuriose nei confronti degli agenti) non poteva di per se costituire indice di mancata risocializzazione.
1. Considerato che l’art. 70 ord. pen., consente che del tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca della semilibertà o dell’affidamento in prova al servizio sociale faccia parte il magistrato di sorveglianza il quale, ai sensi dell’art. 51 ter ord. pen., abbia già disposto la provvisoria sospensione della medesima, si che nessuna nullità sussiste;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui la norma suddetta a differenza di quanto previsto in materia di impugnazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza è già stata dichiarata manifestamente infondata (Cass. 1, 10/7 – 8/9/1995, n. 4178 ric. Bognani). Ciò in quanto, mentre in materia di misure di sicurezza il magistrato di sorveglianza ha un potere decisionale proprio, per cui il gravame avverso provvedimenti adottati in detta materia segue le regole generali in base alle quali è esclusa la partecipazione al giudizio di secondo grado da parte del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato;
Nel caso, invece, della sospensione di una misura alternativa alla detenzione disposta ai sensi dell’art. 51 ter ord. pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza è soltanto un provvedimento provvisorio, come tale non impugnabile, posto che la decisione in ordine alla revoca spetta al tribunale di sorveglianza, quale giudice di primo grado e non di appello:
(argomenta anche ex art. 30 bis ord. pen., comma 5, e art. 69 bis ord. pen., comma 4, dove è previsto che il P.M. di S., non possa comporre il collegio del T.d.S., in quanto riesamina un suo provvedimento).
2 Considerato che, quanto alla revoca della misura prima che questa sia stata concretamente posta in essere, a differenza del procedimento ordinario, dove il giudice una volta che si è espresso non può tornare sui suoi passi, e se il provvedimento non viene impugnato esso diventa definitivo, nei procedimenti penitenziari esiste la possibilità di revoca; esiste cioè uno jus poenitendi, nel senso che il giudice di sorveglianza può modificare e revocare il provvedimento esaminando, in epoca successiva all’emanazione del primo provvedimento, la sopravvenienza di circostanze nuove;
che tale potere viene espressamente attribuito al giudice di sorveglianza dalla legge (art. 51 ter ord. pen.), ed è esercitabile solo che il detenuto sia stato "ammesso" al regime di semilibertà:
non occorre, dunque, che il provvedimento abbia avuto neanche un principio di esecuzione.
3. Considerato che, quanto alla condotta carceraria del B. valutata negativamente e che gli ha fruttato un provvedimento disciplinare di esclusione dall’attività in comune per sette giorni il TdS ha evidenziato come non si sia trattato semplicemente di "mancanza di buona educazione: il soggetto ha dimostrato di non possedere in misura sufficiente quella capacità di autocontrollo e di corretta gestione dei rapporti con gli operatori che costituisce uno degli indefettibili presupposti per la buona riuscita di qualsiasi percorso di reinserimento da realizzarsi nelle forme di una misura alternativa". che l’evidenziata sua sproporzionata reazione all’ispezione della cella ha cioè dimostrato, secondo il TdS;
L’incapacità del condannato di adeguarsi ed accettare serenamente le regole che disciplinano la vita interna dell’istituto;
Nonchè un’evidente difficoltà a relazionarsi con le figure istituzionali;
Col che, essendo il presupposto della semilibertà costituito dall’accertamento positivo dei progressi compiuti dal predetto nel trattamento rieducativo, quando si rileva che il beneficio non è in grado di contribuire alla rieducazione del condannato e di assicurare nel contempo la prevenzione del pericolo che il destinatario possa commettere altri reati, non consegue del tutto logicamente l’impossibilità di mantenerlo fermo.
Il B., nel suo ricorso, cerca solo di sminuire la gravità della sua condotta, ma non controargomenta al ragionamento logico del TdS:
La censura di vizio motivazioni deve invece porre in evidenza, sulla base del ragionamento svolto dal giudice, proprio gli errori di logica giuridica che rendono la motivazione incongrua o incoerente, mentre non può consistere nella deduzione di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello ritenuto dal giudice di merito.
In sintesi, non può dirsi incoerente ed illogico il ragionamento del giudice di merito che attribuisce agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni dell’imputato.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale. Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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