Cass. pen., sez. VI 23-11-2007 (05-11-2007), n. 43642 Responsabilità da reato degli enti – Esercizio dei diritti di difesa – Atto formale di costituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
1 – Con ordinanza in data 25-5-2007 il Tribunale di Milano, sezione 11^ penale, adito ex art. 324 c.p.p., ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di Quisqueyana s.p.a. e Qnect s.r.l. avverso il decreto di sequestro presso Banche ed Ente.Poste, emesso dal Pubblico Ministero in data 27-3-2007, avente per oggetto i conti correnti delle predette società, per la mancata osservanza delle modalità e delle formalità richieste per la costituzione dell’ente nel giudizio di accertamento della sua responsabilità amministrativa dal D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della Quisqueyana s.p.a. e della Qnect s.r.l., deducendo in primo luogo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 34, 35, 39, 40, e artt. 257 e 324 c.p.p., per la illegittima declaratoria di inammissibilità della richiesta di riesame avverso il suindicato decreto di sequestro. Ad avviso del ricorrente, per proporre richiesta di riesame le due società non avevano alcun obbligo di costituirsi ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39, in quanto tale richiesta, non essendo un atto personalissimo, può essere presentata dal difensore, al quale, ai sensi dell’art. 99 c.p.p., competono le facoltà ed i diritti che la legge riconosce all’imputato.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione alla erronea applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 34, 35, 43 e 57, e artt. 369 e 369 bis c.p.p., con riferimento alla omessa notifica della informazione di garanzia e sul diritto di difesa nei confronti delle due citate società.
Con il terzo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione all’art. 366 c.p.p., sull’omesso deposito di decreti di perquisizione e nullità degli atti consecutivi ai sensi degli artt. 178, 180 e 185 c.p.p..
Con il quarto ed il quinto ordine di censure si denuncia la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione al combinato-disposto dell’art. 125 c.p.p., comma 3, e artt. 253 e 257 c.p.p., per mancanza della motivazione in merito al presupposto del fumus commissi delicti e in merito alle finalità investigative.
2 – Il primo motivo di ricorso è fondato.
Questa Corte ha già chiarito l’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 39, puntualizzando che tale disposizione disciplina, dal punto di vista formale, la partecipazione dell’ente nel procedimento, accollandogli l’onere di presentare una dichiarazione contenente, tra l’altro, anche le generalità del rappresentante. In caso di carenza di tali indicazioni è prevista l’inammissibilità dell’atto dichiarativo di costituzione, con la conseguenza che l’ente non potrà partecipare in maniera completa al procedimento e, nella fase del giudizio, verrà dichiarato contumace. Si tratta di una disciplina riguardante la modalità di intervento dell’ente nel procedimento, funzionale ad individuare il soggetto deputato a manifestare la volontà del soggetto collettivo, disciplina che non trova alcuna applicazione al di fuori di tali limitate previsioni (sez. 6^, n. 32627 del 23-6-2006, rv. 235637).
D’altra parte il D.Lgs. n. 231 del 2001, artt. 34 e 35, stabiliscono espressamente che per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato si osservano, oltre alle norme specifiche di detto decreto, le disposizioni del codice di procedura penale, in quanto compatibili, e che all’ente si applicano le disposizioni processuali relative all’imputato, in quanto compatibili. In base agli artt. 257 e 324 c.p.p., è indubbio che il potere di proporre riesame avverso il decreto di sequestro spetta (oltre che all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione) anche al loro difensore (v. da ultimo sez. 2^, ord. n. 42315 del 5-10-2005, rv. 232676). Ne deriva che il difensore, nominato ai sensi dell’art. 96 c.p.p., può proporre richiesta di riesame senza dover essere munito di procura ai sensi dell’art. 100 c.p.p., necessaria ai fini della costituzione dell’ente nel procedimento.
Le predette conclusioni trovano ulteriore conforto nel testo del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 52, comma 1, in base al quale l’ente, "per mezzo del suo difensore", può proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi, e "si osservano le disposizioni di cui all’art. 322 bis c.p.p., commi 1 bis e 2". La specificazione "per mezzo del suo difensore", in luogo di "per mezzo del proprio rappresentante legale", evidenzia che l’impugnazione della misura cautelare non è subordinata alla manifestazione di volontà da parte dell’ente di partecipare al giudizio ed alla conseguente costituzione nel giudizio stesso a norma dell’art. 39.
In definitiva, l’esercizio del diritto di difesa da parte della persona giuridica non è subordinato all’atto formale di costituzione posto in essere a norma del citato art. 39. Ne deriva che l’ente, non appena venuto a conoscenza della instaurazione di un procedimento a proprio carico, non solo ha facoltà di nominare nei modi previsti dall’art. 96 c.p.p., alla stessa stregua di ogni altra persona sottoposta alle indagini o imputata, un difensore di fiducia, ma gode ovviamente del diritto di fruire della assistenza difensiva (ivi comprese le facoltà che il nostro codice riconosce al difensore) indipendentemente dall’atto formale di costituzione posto in essere a norma dell’art. 39.
Per le considerazioni sopra svolte la richiesta di riesame, presentata nel caso di specie dal difensore regolarmente nominato dall’ente, senza che questo si fosse costituito, era ammissibile.
3 – Pertanto si impone l’annullamento della ordinanza impugnata e gli atti vanno rinviati al Tribunale di Milano per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per il giudizio di appello.

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