Cass. pen., sez. II 22-11-2007 (09-11-2007), n. 43337 Immediatezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DEL LA DECISIONE
G.F. ricorre avverso la sentenza, in data 8.3.2007, della Corte d’appello di Napoli, parzialmente confermativa della condanna per il reato di rapina impropria, e deduce:
1) Non sussisterebbe il reato rubricato, bensì quelli di furto e di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la sottrazione era avvenuta al di fuori della sorveglianza della persona offesa e le forze dell’ordine intervennero solo in un momento successivo.
Il motivo non è fondato.
La corte napoletana, correttamente citando l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte suprema, pone in evidenza la violenza esercitata dall’imputato nei confronti dei Carabinieri, allo scopo di assicurarsi il possesso della mercè sottratta e di assicurarsi l’impunità, sottolinenando come non sia necessaria, per la configurabilità del reato de quo, la con testualità temporale tra la sottrazione e l’uso della violenza, purchè, come nel caso di specie, intercorra un lasso di tempo tale che i diversi segmenti dell’azione si presentino come un’azione unitaria, culminante nell’attività diretta al fine alternativo di impedire al derubato di rimpossessarsi delle cose sottrattegli o di assicurare al colpevole l’impunità.
Questa Corte ha infatti stabilito:
"In tema di rapina impropria, il requisito dell’immediatezza della violenza o della minaccia indicato nell’art. 628 c.p., comma 2, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di "flagranza" o "quasi flagranza". (Cass. sez. 2, 26.10.2000, Apicella, 217426).
2) La corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che la recidiva, di cui dell’art. 99 c.p., comma 4, non avrebbe dovuto comportare un aumento di pena obbligatorio di due terzi.
Il motivo non è fondato.
La lettera della norma non lascia adito a dubbi o a interpretazioni diverse, laddove stabilisce (art. 99 c.p., comma 4) che "se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l’aumento della pena…nei casi previsti dal secondo comma è di due terzi".
Invero, quando il legislatore ha voluto indicare il limite massimo entro il quale apportare l’aumento o la diminuzione di pena, ha usato l’espressione "fino a…" o altra analoga.
3) Essendo stata esclusa l’aggravante di cui al terzo comma dell’art. 628 c.p., il delitto non rientra nelle previsioni dell’art. 407, comma 2, lett. a, n 2, che contempla solo la fattispecie di cui all’art. 628 c.p., comma 3;
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 5 in relazione al comma 4, la recidiva è facoltativa.
Ne consegue che il giudice, se ritiene di apportare il relativo aumento di pena, deve dare congrua motivazione che, nella sentenza impugnata manca del tutto.
Il motivo non è fondato.
Le ragioni che hanno indotto il giudicante a tenere conto della contestata recidiva e ad apportare il relativo aumento di pena risultano, in modo implicito ma in equivoco, dalla specifica menzione dei precedenti penali nonchè dall’aver escluso la sussistenza di elementi favorevoli che potessero bilanciare o contrastare l’applicazione dell’aggravante.
Il ricorso deve, perciò, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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