Cass. pen., sez. I 22-11-2007 (14-11-2007), n. 43318 Respingimento alla frontiera – Ordine di allontanamento del Questore – Inosservanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 ottobre 2006 resa all’esito di giudizio abbreviato instaurato nell’ambito di rito direttissimo il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, assolveva, perchè il fatto non sussiste, B.S. dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, a lui contestato per essersi, senza giustificato motivo, trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore di Crotone, notificato il 9 dicembre 2005.
Il Tribunale osservava che, all’esito della novella dell’art. 14, comma 5 ter ad opera della L. 12 novembre 2004, n. 271, art. 1, comma 5, il reato in esame risulta integrato solo quando l’espulsione è stata disposta per ingresso illegale nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 13 lett. a) e c) ovvero per non avere chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Pertanto, ad avviso del Tribunale, la nuova norma incriminatrice ha un ambito applicativo più ristretto della precedente, non conferendo rilevanza penale alla violazione dell’ordine ex art. 14, comma 5 bis, emesso in esecuzione del decreto di respingimento adottabile dal Questore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10. 2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia il quale denuncia violazione di legge, osservando che l’art. 14, comma 5 ter fa espresso richiamo al comma 5 bis della medesima disposizione di legge che disciplina i casi di intimazione allo straniero a lasciare il territorio dello Stato quando non sia stato possibile il ricovero in un centro di permanenza temporanea o sia trascorso il relativo termine senza che si sia proceduto all’espulsione o al respingimento.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Dalla previsione contenuta nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, così come modificato, da ultimo, dal D.L. 14 settembre n. 241, art. 1, comma 5 bis convertito con modificazioni nella L. 12 novembre 2004, n. 271 risulta esplicitamente che l’ordine di allontanamento può essere emesso dal Questore anche nell’ipotesi di respingimento prevista dal precedente art. 10.
Ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 13, comma 2, lett. a) e art. 10, commi 1 e 2, lett. a), e successive modifiche il potere di respingimento è attribuito rispettivamente alla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri che si presentino ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal testo unico sull’immigrazione per l’ingresso nel territorio dello Stato (art. 10, comma 1) e al Questore nei riguardi degli stranieri che siano stati fermati all’ingresso nel territorio nazionale o subito dopo con elusione dei controlli di frontiera (art. 10, comma 2, lett. a).
Il potere di espulsione riservato, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a) al Prefetto nei confronti dello straniero che sia entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera scatta, quindi, subordinatamente al mancato esercizio, da parte delle competenti Autorità di pubblica sicurezza, del potere di respingimento disciplinato dal citato art. 10.
In altri termini, nei casi di ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato con sottrazione dei controlli di frontiera, il decreto prefettizio di espulsione presuppone l’omessa adozione di un provvedimento di respingimento.
In questa cornice procedimentale, il richiamo espresso", operato dall’art. 14, comma 5 ter, alla inottemperanza dell’ordine "impartito dal Questore ai sensi del comma 5 bis" – disposizione quest’ultima riferita sia alle ipotesi di espulsione che a quelle di respingimento – e il letterale riferimento, presente nel comma 5 ter, alla espulsione "per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a)…", che, come detto, presuppone il mancato respingimento ad opera del Questore ex art. 10, comma 2, lett. a) consente di affermare che il reato previsto dall’art. 14, comma 5 ter può configurarsi anche nell’ipotesi in cui l’ordine del Questore trovi il suo presupposto e antecedente logico non nel decreto prefettizio di espulsione, bensì nel provvedimento di respingimento adottato dall’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. a) (Cass., Sez. 1, 21 giugno 2006, n. 34461, rv. 235257; Cass., Sez. 1, 29 novembre 2006, n. 41564, rv.
235999).
Una conclusione del genere è suffragata dall’analisi delle modifiche normative che si sono succedute nel tempo che, pur lasciando immutata la previsione dell’ordine di allontanamento, adottato dal Questore sia nei confronti dei soggetti espulsi che di quelli respinti, si è limitato a diversificare quoad poenam la situazione di chi fosse stato intimato a seguito di un’espulsione per le ipotesi di cui all’art. 13, comma 2, lett. a), c), b) (per l’assenza originaria o sopravvenuta del titolo di soggiorno) da quella di colui che fosse incorso nella meno grave situazione espulsiva prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b), concernente l’assenza di istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto.
Una diversa lettura porterebbe a conseguenze illogiche sul piano della coerenza interpretativa e irragionevolmente diverse nei confronti di soggetti che hanno posto in essere le medesime condotte, entrando nel territorio nazionale con elusione dei controlli di frontiera.
Per tutte queste ragioni s’impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte d’appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio alla Corte d’appello di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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