Cass. pen., sez. I 22-11-2007 (14-11-2007), n. 43305 Addebito disciplinare – Contestazione da parte del comandante del reparto di polizia penitenziaria su delega del direttore dell’istituto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Rilevato che M.G. ha proposto ricorso avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di S. Maria Capua Vetere reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del 14.3.2007; sosteneva in particolare la violazione di norma procedurale essendo la contestazione avvenuta non a cura del direttore ma da parte di persona da questi delegata, senza prova della delega, e senza che gli fosse nominato un difensore d’ufficio.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 81 prevede la competenza del direttore dell’istituto, alla presenza del comandante del reparto di polizia penitenziaria, mentre dal verbale richiamato nell’ordinanza del magistrato di sorveglianza risulta che la contestazione è stata effettuata "dal comandante del reparto su delega del direttore e in presenza di altro appartenente al ruolo degli ispettore", non potendo evidentemente il comandante assumere contemporaneamente sia la qualifica di delegato che di comandante presente;
sostiene il ricorrente che non è possibile la delega stante il tenore letterale della norma;
in realtà, l’inderogabilità della competenza amministrativa non esclude nel campo amministrativo la delega, che nel caso di specie si ricava anche per implicito dall’art. 2, comma 1 del regolamento sull’ordinamento penitenziario, ove si afferma che il mantenimento dell’ordine e della disciplina negli istituti penitenziari ed il rispetto delle regole vengono assicurati dal direttore dell’istituto che si avvale del personale penitenziario secondo le rispettive competenze. La ratio della procedura di cui all’invocato art. 81 – come ha ben spiegato il magistrato di sorveglianza – è quella di assicurare all’incolpato la piena conoscenza dell’addebito mossogli, e la possibilità di discolparsi non solo davanti al responsabile del mantenimento dell’ordine nell’istituto (in un colloquio a quattrocchi), ma con la garanzia ulteriore della presenza di un secondo funzionario apicale, sì che va affermato il principio secondo cui non può mai rilevarsi una nullità se non nel caso in cui essa abbia concretamente danneggiato l’interesse del detenuto nel cui vantaggio è prevista la formalità data. Dunque, non avendo il M. specificato quale concreto pregiudizio egli abbia subito dal vedersi contestare l’addebito da parte di un soggetto delegato dal direttore, con la garanzia della presenza di un secondo funzionario, non può essere dichiarata alcuna nullità.
Quanto al secondo punto, trattasi di motivo nuovo, mai sollevato davanti al giudice di sorveglianza, e come tale inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso e meramente dilatorio delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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