Cass. pen., sez. I 22-11-2007 (14-11-2007), n. 43304 Rinvio per la presentazione della domanda di grazia – Impossibilità di differimento per un periodo superiore a sei mesi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Rilevato che con ordinanza 16-23.4.2007 il TdS di Roma dichiarava inammissibili le istanze di differimento dell’esecuzione della pena e di detenzione domiciliare ex art. 47 ter ord. pen., comma 1 avanzata da P.P., condannato per atti sessuali su minori;
che avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, il P. sostenendo che l’art. 147 c.p. non poteva essere applicato letteralmente come aveva fatto il giudice dell’esecuzione, ma doveva essere letto in coordinazione con l’art. 656 c.p.p., il quale prevede:
a) la sospensione dell’ordine di esecuzione per tutti i reati con pena detentiva (anche se costituente residuo di maggiore pena) non superiore a tre anni;
b) la possibilità, nei trenta giorni successivi alla notifica del predetto ordine di esecuzione, di proporre istanza per l’applicazione delle misure alternative alla carcerazione.
Il ricorso è infondato.
Considerato che il ricorrente già si era avvalso della sospensione dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5 (anche se poi la conclusione è stata negativa per il P., che si è visto rigettare ogni richiesta in data 22.2.2007);
che in data 28.2.2007 egli ha presentato domanda di grazia con contestuale istanza di differimento della pena, questa volta ai sensi dell’art. 147 c.p., n. 1;
che il differimento dell’esecuzione della pena nel caso di presentazione di domanda di grazia (art. 147 c.p., comma 1, n. 1) non può superare complessivamente i sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (nel caso di specie, la sentenza è passata in giudicato il 21.6.2005), anche nell’ipotesi in cui la decisione sulla grazia non sia stata assunta in questo lasso di tempo, giacchè la ratio legis è quella di impedire qualsiasi attività dilatoria con una puntuale e ragionevole determinazione di un periodo di sospensione valido in ogni caso e senza alcun riferimento alla eventuale decisione sulla grazia, la cui tempestività è assolutamente irrilevante (Cass. 1^, 20.11.2003- 9.1.2004, n. 475 – ric. Durastanti);
che, trattandosi di due vie completamente diverse, non può oggi il richiedente pretendere ancora di far interferire la procedura di cui all’art. 656 c.p.p. con quella di cui all’art. 147 c.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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