Cass. pen., sez. I 21-11-2007 (07-11-2007), n. 43003 Sospensione della patente di guida – Sanzione amministrativa accessoria per il reato di guida in stato di ebbrezza – Omessa erronea applicazione in sede di patteggiamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Su richiesta della cancelleria, il Giudice per le indagini preliminari di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, premesso che con sentenza del GIP del Tribunale di Messina del 26.9.2005 era stata applicata nei confronti di L.A. F. la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di Euro 490,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, che non era stata invece disposta la obbligatoria sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, con ordinanza in data 25.1.2007, applicava nei confronti del L. la sospensione della patente di guida per la durata di mesi tre.
Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione L. A.F., lamentando, da un lato, che a promuovere l’incidente di esecuzione sia stata, in violazione dell’art. 666 c.p.p., la cancelleria dell’Ufficio esecuzione, e, dall’altro, che non rientra nelle competenze del giudice dell’esecuzione disporre, dopo la sentenza di applicazione pena, la sospensione della patente di guida, tra l’altro senza alcuna motivazione in ordine alla durata della medesima sospensione.
Il ricorso è fondato L’art. 666 c.p.p., comma 1 stabilisce che legittimati a promuovere incidente di esecuzione e quindi ad instaurare il relativo procedimento sono il pubblico ministero, l’interessato o il difensore.
Non c’è dubbio quindi che la cancelleria non abbia alcuna legittimazione in proposito.
Ma anche a voler ritenere, come esattamente fa rilevare il P.G. nel suo parere, che il P.M. in sede di udienza camerale abbia fatta propria la richiesta della cancelleria, il secondo profilo di doglianza è ugualmente fondato.
E’ ormai pacifico, anche perchè nel nuovo codice della strada viene espressamente definita come sanzione amministrativa accessoria, che la sospensione della patente di guida debba essere applicata con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p..
Il problema che ci occupa è, invece, se tale sanzione, omessa nel giudizio di cognizione, possa essere applicata in sede esecutiva.
La soluzione non può che essere negativa.
L’art. 676 c.p.p. fa una elencazione tassativa delle altre competenze del giudice della esecuzione e tra di esse non compare quella relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (non potendo essa rientrare, per esplicito disposto normativo, tra le pene accessorie).
A tale argomentazione di carattere testuale va aggiunto (ed il rilievo è assolutamente decisivo) che la determinazione della durata (da 15 giorni a 3 mesi) della sanzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice della cognizione ed appare perciò incompatibile con le attribuzioni del giudice dell’esecuzione.
Pertanto la competenza ad applicare la sanzione accessoria in questione appartiene esclusivamente al giudice che ha deliberato la sentenza ed alla eventuale omissione può porsi riparo soltanto con il rimedio della impugnazione.
Essendo la sentenza del GIP divenuta irrevocabile in assenza di impugnazione sul punto, non era consentito in sede esecutiva applicare la sospensione della patente di guida al L..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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