Cass. pen., sez. IV 20-11-2007 (06-11-2007), n. 42746 Colpa grave – Latitanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
1.-. Con sentenza in data 17.9.2007 la Corte di Appello di Ancona ha accolto la richiesta di consegna di D.S. alla Autorità Giudiziaria Ungherese in relazione al mandato di arresto europeo n. B – 2816/2007 n. 230 – 223/2005 BU – n. 16 BNY – 390/2007 emesso nei confronti del predetto dal Tribunale di Kesckemet in data 3.7.007 per una serie di fatti di reato, consistiti nell’avere nel maggio 2005 in (OMISSIS), in concorso con altri, spinto F.M. in macchina conducendola in un bar e tentando di costringerla a continuare a prostituirsi, nell’avere accerchiato T.T. nella sua automobile, per poi percuoterlo e costringerlo a guidare fino al medesimo bar, e nell’avere danneggiato il parabrezza e distrutto la carrozzeria della autovettura di K.B., servendosi di una mazza da baseball.
2.-. Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.S., chiedendone l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 5, comma 2, in quanto, essendo egli residente in Ungheria ma dimorante presso la sorella in (OMISSIS) (v. verbale di identificazione personale redatto dalla Corte di Appello), in base a tale disposizione la competenza a dare esecuzione al mandato di arresto europeo sarebbe stata della Corte di Appello di L’Aquila e non di quella di Ancona.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, per avere la Corte di Appello omesso di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia "omessa ed insufficiente motivazione" per avere la Corte di Appello del tutto ignorato l’assunto difensivo relativo al pericolo di atti persecutori nei confronti di esso estradando nel suo Paese di origine e per non avere indicato gli elementi di fatto da cui desumere i gravi indizi di colpevolezza.
Con l’ultimo ordine di censure si eccepisce la violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. g), in quanto la sentenza impugnata, sottoscritta soltanto dal Presidente estensore, non sarebbe stata decisa in composizione collegiale.
Infine il ricorrente contesta nel merito la ricostruzione dei fatti operata dalla Autorità Giudiziaria Ungherese, protestando la sua estraneità ai fatti.
3.-. Il ricorso è infondato.
Questa Corte ha già chiarito che in tema di mandato di arresto europeo, l’autorità giudiziaria italiana, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l’autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (Sez. Un., n. 4614 del 30.1.2007, rv. 235348, Ramoci).
Nel caso di specie, la Corte di Appello ha compiuto esaurientemente tale limitato controllo, puntualizzando che il mandato europeo in esame "per il suo contenuto intrinseco e per gli elementi raccolti in sede investigativa" risultava fondato su un compendio indiziario che l’Autorità Giudiziaria emittente aveva correttamente ritenuto seriamente evocativo dei fatti di reato ascritti all’estradando. In effetti il provvedimento restrittivo contiene una descrizione analitica dei fatti e appare sufficientemente completo anche nella parte relativa alle fonti di prova.
In base alle considerazioni sopra svolte le censure proposte con il secondo e terzo motivo di ricorso sono prive di fondamento, anche in considerazione della assoluta genericità e apoditticità della doglianza relativa all’asserito pericolo di atti persecutori nei confronti del D..
Palesemente infondata è poi la dedotta violazione dell’art. 546 c.p.p., comma 1, lett. G), in quanto per i provvedimenti deliberati dal giudice collegiale, quando il presidente di un collegio giudicante ha provveduto (come nel caso di specie) personalmente a redigere la motivazione della sentenza, è sufficiente la sola firma dello stesso per ritenere rispettata la citata disposizione (sez. 3, 19.2.2001, n. 12308; nonchè 16.5.1996, De Gregorio, rv. 205592).
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche in riferimento alla eccepita incompetenza territoriale. Risulta, infatti, dal testo della sentenza impugnata che il D. è stato arrestato in data 1.9.2007 di iniziativa dai Carabinieri di San Benedetto del Tronto, in quanto ricercato in base al già menzionato mandato di arresto europeo: ne deriva che, in base al dettato della L. n. 69 del 2005, art. 5, u.c., la competenza a decidere apparteneva alla Corte di Appello del distretto in cui era avvenuto l’arresto, e cioè alla Corte di Appello di Ancona. A parte il fatto che la questione sulla competenza ratione loci della Corte di Appello chiamata a decidere sulla richiesta di consegna avanzata da uno Stato straniero non può essere avanzata per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, ricorrendo l’eadem ratio di cui all’art. 491 c.p.p., comma 1, (sez. 6, 13.5.2004, n. 26902, rv. 229171).
Del tutto inconferenti in questa sede sono, infine, le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Autorità Giudiziaria Ungherese e le rivendicazioni di estraneità ai fatti, da ultimo mosse dal ricorrente.
5.-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Riserva la redazione della motivazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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