Cass. pen., sez. I 14-11-2007 (09-11-2007), n. 41882 Armi regolarmente denunciate – Trasferimento in altro luogo – Omessa comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
La Corte d’appello di Napoli confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di D.F. F. per il reato di cui al R.D. n. 635 del 1940, art. 58, per aver omesso di comunicare all’autorità di P.S. il trasferimento del luogo di detenzione del proprio fucile da caccia. Rilevava che la norma imponeva al detentore di un’arma di provvedere alla denuncia dello spostamento "immediatamente", essendo irrilevante che l’imputato avesse o meno intenzione di provvedervi in futuro.
Parimenti, doveva essere confermata la confisca ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 6 che prevedeva l’applicazione della misura a tutti i reati in materia di armi.
Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato e deduceva inosservanza ed erronea applicazione di legge, in quanto la norma richiedeva che la nuova denuncia dovesse essere fatta immediatamente ma non indicava un tempo minimo e, pertanto, nulla poteva escludere che l’imputato stesse per recarsi ad effettuare la denuncia; inoltre, la confisca non poteva essere disposta mancando ogni tipo di compromissione delle esigenze di tutela dell’ordine pubblico. La Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto sostiene tesi prive di fondamento giuridico. Pacificamente il reato si realizza non appena avviene il trasferimento dell’arma visto che il legislatore ha utilizzato l’espressione inequivoca "immediatamente" (Sez. 1, 7 ottobre 1993 n. 1696, rv. 197474).
Parimenti obbligatoria è la confisca dell’arma ai sensi della L. n. 152 del 1975, art. 6 che la prevede per tutti i reati in materia di armi (Sez. 1, 23 ottobre 1997 n. 5967, rv. 209788).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *