Cass. pen., sez. VI 31-10-2007 (11-10-2007), n. 40362 Coltivazione di tipo domestico – Estraneità alla nozione di detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14 gennaio 2003 n. 11 il G.u.p. del Tribunale di Savona assolveva M.L. dal reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in (OMISSIS) perchè il fatto non sussiste.
Avverso la sentenza proponeva appello il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona, chiedendo che l’imputato fosse dichiarato colpevole del reato ascrittogli.
Con sentenza del 1 luglio 2005 n. 1779 la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d’appello di Genova, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
– Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (art. 606 c.p.p., lett. b), perchè non è possibile ipotizzare che un privato possa lecitamente coltivare piante di canapa indiana per scopi ornamentali, in quanto il legislatore considera pericolosa per la salute pubblica ogni forma di diffusione della droga e, inoltre, non è mai possibile, nel momento in cui la coltivazione è in atto, individuare l’effettiva futura destinazione delle piante in coltivazione.
L’impugnazione è infondata.
Secondo una recente decisione di questa Corte la coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefacenti, che non si sostanzia nella coltivazione in senso tecnico – agrario ovvero imprenditoriale, e ciò per l’assenza di alcuni presupposti, quali la disponibilità del terreno, la sua preparazione, la semina, il governo dello sviluppo delle piante, la disponibilità di locali per la raccolta dei prodotti, e che, pertanto, rimane nell’ambito concettuale della c.d. coltivazione domestica, ricade, pur dopo la novella introdotta con la L. n. 49 del 2006 di conversione del D.L. n. 272 del 2005, nella nozione, di genere e di chiusura, della detenzione, sicchè occorre verificare se, nella concreta vicenda, essa sia destinata ad un uso esclusivamente personale del coltivato (Cass., Sez. 6, 18 gennaio 2007 n. 17983, ric. Notaro).
Il precedente giurisprudenziale è adeguato alla vicenda processuale in oggetto, nella quale la coltivazione riguarda cinque piante di canapa indiana, una delle quali immersa in una vasca piena d’acqua, destinate secondo l’assunto difensivo a adornare l’interno di vasetti di vetro che, riempiti di paraffina e muniti di stoppino, venivano messi in commercio come lumini. La conforme decisione sul punto dei due gradi di merito non lascia dubbi sull’accertamento e sulla valutazione del fatto, nè sull’assenza della destinazione all’uso di terzi, per cui dev’essere confermata la decisione di liceità della condotta, concordemente espressa dai primi Giudici. Il ricorso del P.G. avverso la sentenza impugnata non può pertanto essere accolto.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.

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