Cass. pen., sez. VI 31-10-2007 (09-10-2007), n. 40353 Dolo generico – Sufficienza – Motivi dell’allontanamento dal luogo di esecuzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza in data 7.2.2006, il Tribunale di Milano assolveva M.V. dall’imputazione ascrittagli, in ordine all’addebito di cui all’art. 385 c.p., commi 1 e 3, ("perchè, in (OMISSIS) il (OMISSIS), detenuto agli arresti domiciliari presso l’abitazione sita in (OMISSIS), in forza del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano, Ufficio Direttissime n. (OMISSIS), si allontanava arbitrariamente dalla predetta abitazione").
Il Tribunale motivava detta decisione dando rilievo all’assunto difensivo del M., basato sulla "necessità di doversi portare presso l'(OMISSIS), per le cure alla mano destra, in quanto vittima tempo addietro di un incidente stradale".
Riteneva lo stesso Giudice credibile il racconto del M. alla stregua della certificazione medica prodotta, attestante un pregresso intervento chirurgico al polso destro presso l’ospedale indicato, dove egli era in procinto di recarsi per sottoporsi a controllo medico.
2. Con il proposto ricorso, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano denuncia violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. b), dovendosi ravvisare nella condotta del M. gli estremi del reato di evasione contestato, essendosi egli arbitrariamente allontanato dall’abitazione.
3. Il ricorso è fondato.
E, invero, nel reato di evasione commesso da persona in stato di arresti domiciliari, il dolo (a carattere generico) consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che determinano la condotta dell’agente (Cass., Sez. 6^, 9 gennaio 2004, n. 19639).
Non può, pertanto, escludersi l’integrazione del reato, l’asserita intenzione di doversi portare, per le proprie condizioni fisiche, presso un nosocomio, per sottoporsi a cure conseguenti ad un pregresso incidente stradale.
Da quanto sopra consegue l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano per il giudizio.

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