Cass. pen., sez. I 31-10-2007 (02-10-2007), n. 40251 Successione nel tempo di disposizioni diverse – Regime applicabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il G.u.p. del Tribunale di Catania, con sentenza del 28/7/2004, dichiarava non luogo a procedere nei confronti di S.S. in ordine ai delitti di concorso in sequestro e omicidio di A. S. perchè il fatto non costituisce reato;
che, sugli appelli del P.G. e dell’imputato, la Corte d’appello di Catania, con ordinanza del 17/3/2006, ne dichiarava l’inammissibilità in forza del combinato disposto degli art. 4 (modificativo dell’art. 428 c.p.p.) e L. n. 46 del 2006, art. 10, commi 1 e 2, sull’assunto che tali disposizioni precluderebbero l’appellabilità della sentenza di non luogo a procedere, anche se pronunciate prima dell’entrata in vigore della novella legislativa;
che il P.G. e l’imputato hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza del G.u.p.;
che questa Corte, già in altre occasioni (Cass. Sez. 5, 13/2/2007 n. 9232, P.G. in proc. Peluso, rv. 235972; Sez. 1, 22/5/2007 n. 22810, P.M. in proc. Muto, rv. 236797; Sez. 1, 15/6/2007 n. 25106, P.M. in proc. Fonte, rv. 236595) ha affermato il principio di diritto per il quale, in forza di serie ragioni logico – sistematiche, nella nozione di "sentenze di proscioglimento" non possono annoverarsi le "sentenze di non luogo a procedere" pronunciate all’esito dell’udienza preliminare, sicchè non è a quest’ultime estensibile la regolamentazione transitoria delle vicende impugnatone, dettata per le prime dalla L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, (norma successivamente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 26 del 2007);
che, pertanto, giusta il principio generale "tempus regit actum", pure consacrato nella disposizione transitoria di cui della L. n. 46 cit., art. 10, comma 1, il regime d’impugnabilità oggettiva della sentenza in esame, siccome pronunziata prima dell’entrata in vigore della legge di riforma, resta disciplinato dalla prcvigente disciplina ("posto che è in rapporto actus costituito dalla pronuncia della sentenza e al tempus del suo perfezionamento che vanno valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla": in tal senso, v. Cass. Sez. Un., 29/3/2007 n. 27614, P.C. in proc. Lista, rv. 236537) di cui all’art. 428 c.p.p., per cui la sentenza di non luogo a procedere era appellabile;
che, per queste ragioni, va annullata senza rinvio l’ordinanza d’inammissibilità degli appelli ritualmente proposti dal P.G. e dall’imputato, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Catania per il relativo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza d’inammissibilità degli appelli, pronunciata il 17/3/2006 dalla Corte d’appello di Catania, cui dispone trasmettersi gli atti per il giudizio.

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