Cass. pen., sez. III 30-10-2007 (10-10-2007), n. 40190 Ipotesi di confisca obbligatoria – Divieto di revoca del sequestro – Presupposti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto 1 marzo 2007, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ha convalidato, evidenziando la configurabilità del reato previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, un sequestro probatorio effettuato dalla Polizia avente ad oggetto un quadro che il presunto autore aveva riconosciuto come falso.
In sede di riesame, il Tribunale ha annullato la convalida sotto il profilo che il provvedimento dell’organo della accusa non conteneva nessuna motivazione sulla strumentalità probatoria del bene necessaria anche quando il vincolo reale cada sul corpo del reato.
Per l’annullamento della ordinanza, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso deducendo violazione di legge. Ha rilevato come i Giudici non abbiano considerato la disposizione dell’art. 324 c.p.p., comma 7, che impedisce la revoca del sequestro nei casi previsti dall’art. 240 c.p., comma 2;
Tale è l’ipotesi in esame dal momento che la confisca prevista dal D.Lgs. N. 42 del 2004, art. 178, comma 4, è obbligatoria.
La deduzione non è meritevole di accoglimento.
Deve precisarsi ,anche se la problematica non è connessa alle censure del ricorso, come la procedura seguita dal Pubblico Ministero non fosse conforme al modello legale; in assenza di motivi attinenti alle indagini che giustificassero l’ablazione del bene, l’organo della accusa, reputando il vincolo reale prodromico alla confisca, avrebbe dovuto chiedere al Giudice un sequestro preventivo a sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2.
Tanto premesso, è condivisibile la tesi del Ricorrente circa la obbligatorietà della confisca, stante la chiara disposizione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, comma 4, e la non applicabilità della previsione derogatoria della norma a favore delle persone estranee al reato;
G.S., possessore del dipinto, lo aveva posto in commercio consegnandolo ad una casa di aste per la sua vendita e, pertanto, è stato correttamente incriminato per i fatti in oggetto.
Il problema che il Ricorrente pone consiste nello stabilire se la restituzione del bene trovava una condizione ostativa nella norma dell’art. 324 c.p.p., comma 7, secondo la quale "la revoca non può essere disposta nei casi indicati dall’art. 240 c.p., comma 2";
La confisca prevista dall’art. 178 citato, è sovrapponile, per la fattispecie che ci occupa, a quella codicistica dal momento che la alienazione del quadro costituisce reato.
Tuttavia, la tesi del Pubblico Ministero non è condivisibile perchè non considera che la previsione invocata non è generale, ma, inserita dell’art. 324 c.p.p., comma 7, è specifica e collegata alle sole ipotesi nelle quali il sequestro perde efficacia per motivi meramente formali connessi al mancato rispetto dei termini entro i quali il Tribunale deve ricevere gli atti e provvedere sul riesame.
Di conseguenza, il Legislatore non ha inteso impedire la libera disponibilità dei beni in tutti i casi nei quali, per la loro intrinseca pericolosità, possano incentivare la commissione di ulteriori reati, ma solo nelle ipotesi di perenzione ex lege della misura.
Nella fattispecie, il Tribunale è entrato nel merito, ha esaminato le condizioni che giustificano il vincolo reale ed ha concluso per la carenza di motivazione, non integrabile, del decreto di sequestro probatorio.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

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