Cass. pen., sez. I 25-10-2007 (11-10-2007), n. 39542 Applicabilità dell’indulto a pena già espiata – Ammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Cuneo, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva in parte la richiesta avanzata da B.M. volta ad ottenere, da un lato, l’applicazione dell’indulto ad una pena già espiata e, dall’altro, la revoca della misura di sicurezza ai sensi dell’art. 210 c.p.. Osservava che la richiesta aveva ad oggetto una sentenza di condanna a 4 anni di reclusione, già oggetto di un provvedimento di riunione in continuazione con altre condanne per un limite pena complessivo di 12 anni di reclusione. Riteneva che potesse accogliersi la richiesta di scissione della riunione in continuazione ed applicarsi l’indulto alla pena sopra indicata nel limite di anni 3, anche se già espiata, visto che poteva portare dei benefici al condannato. Osservava però che non poteva dichiararsi la revoca della misura di sicurezza inflitta con detta condanna, in quanto l’indulto, che pure era causa di revoca ai sensi dell’art. 210 c.p., in tal caso non estingueva l’intera pena che era di anni 4.
Avverso la decisione presentava ricorso il condannato chiedendo l’annullamento dell’ordinanza nella parte in cui aveva applicato l’indulto alla pena espiata in quanto mai richiesta, essendosi limitato con la richiesta a richiedere l’applicazione dell’indulto ai limitati fini della revoca della misura di sicurezza.
Il ricorso deve essere accolto con le seguenti precisazioni. E’ pacifico che il condannato avesse avanzato una richiesta di applicazione di indulto ad una pena già espiata allo scopo di ottenere il beneficio della revoca della misura di sicurezza. La giurisprudenza di legittimità ha affermato, infatti, che l’indulto può trovare applicazione in relazione ad una pena già interamente espiata ogni volta che consenta di ottenere qualche effetto favorevole (Sez. 1^ 24 giugno 1996 n. 4301, rv. 205693).
Orbene nel caso di specie, correttamente il tribunale ha rilevato che l’indulto, nel limite massimo consentito di tre anni, non comportava la revoca della misura di sicurezza, in quanto residuava una pena di un anno, ma proprio per questo, non doveva applicare l’indulto alla pena già espiata, visto che il condannato non poteva trame alcun effetto favorevole.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente all’applicazione dell’indulto.

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