Cass. pen., sez. I 25-10-2007 (04-10-2007), n. 39531 Ergastolo – Condono parziale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Coll’ordinanza di cui in epigrafe, la corte d’assise d’appello di Catania – quale giudice dell’esecuzione – rigettava la richiesta di applicazione dell’indulto sulla pena inflitta allo S. dalla sentenza 23.11.2002 della stessa corte, avanzata dal p.g..
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione lo S., che denunciava violazione di legge.
Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.
Colla sentenza sopra indicata, allo S. venne inflitta la pena dell’ergastolo per una serie di gravi reati. Ora, è consolidata giurisprudenza di questa Corte che tale pena, in quanto detentiva perpetua, non sia condonabile in parte, ma solo per volontà del legislatore in loto; o, sempre per tale volontà, convertibile in pena di altra specie. Ne consegue che alla stessa non può essere applicato l’indulto, previsto in via generale soltanto per le pene detentive temporanee (cfr. Sez. 1, 22.3.2000, Araniti; id., 1.7.1994, Rovelli; id., 10.2.1993, Guardo).
Tale preclusione esclude la giuridica rilevanza sia delle ragioni per le quali il giudice dell’esecuzione ha rifiutato (ma sotto diverso profilo) la concessione del beneficio, sia di quelle avanzate, in contrario avviso, dal ricorrente.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso debbono seguire gli ulteriori provvedimenti previsti dall’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *