Cass. pen., sez. I 25-10-2007 (03-10-2007), n. 39509 Indizi desumibili anche da altri procedimenti giudiziari – Utilizzazione – Legittimità – Conseguenze in tema di intercettazioni.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Con decreto emesso in data 15 dicembre 2006 la Corte d’Appello di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da C.D. avverso il provvedimento che aveva disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con l’imposizione dell’obbligo di soggiorno per la durata di anni 2.
Avverso tale decreto propone ricorso per Cassazione il difensore del Gomito rilevando la violazione di legge in relazione alla mancata allegazione agli atti della procedura delle relazioni di servizio; la Corte d’Appello aveva quindi fatto riferimento a intercettazioni telefoniche senza allegazione delle stesse e senza dar modo all’interessato di poterne valutare l’utilizzabilità, con il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 268 c.p.p..
Si censura quindi il provvedimento impugnato per manifesta illogicità’ della motivazione sul punto della mancanza di elementi oggettivi dai quali ricavare l’attualità della pericolosità sociale del prevenuto, giacchè i fatti indicati nel provvedimento sono riferiti a vicende risalenti a parecchi anni addietro.
Le questioni sollevate dal ricorrente appaiono manifestamente infondate: la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel processo di prevenzione vige la regola della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario, desumibile, tra l’altro, da altri provvedimenti giudiziari; ne consegue che ben può il giudice fondare il proprio convincimento sul risultato di intercettazioni di cui si dia atto in altre decisioni, senza necessità di acquisire i provvedimenti autorizzativi, i verbali e le trascrizioni delle suddette intercettazioni (Cass. Sez. 6^ 15 marzo 1999 ric. Mancuso, RV 217122).
D’altro canto, il provvedimento impugnato ha adeguatamente e correttamente motivato sulla necessità della misura di prevenzione, tenuto conto della pericolosità del soggetto, desumibile da molteplici elementi indiziali della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 2, consente alla parte interessata di ricorrere per cassazione solo per violazione di legge. Come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione può assurgere a violazione di legge soltanto quando si risolva nell’assoluta mancanza, sotto il profilo letterale o concettuale, di qualsiasi argomentazione a sostegno della pronunzia (art. 111 Cost. e art. 125 c.p.p.) ovvero consista nell’esposizione di ragioni che nulla hanno a che vedere con l’oggetto dell’indagine, in guisa da rendere assolutamente incomprensibile l’iter logico seguito dal giudice. Tali casi sono estranei alla fattispecie in esame, tenuto conto che la Corte d’Appello ha dato ampio spazio alle ragioni del proprio convincimento circa la legittimità del decreto riguardante il prevenuto, senza incorrere in errori di diritto, nè in grossolane incongruenze.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di clementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa della ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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