Cass. pen., sez. I 25-10-2007 (04-10-2007), n. 39449 Elemento soggettivo – Dolo generico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Con sentenza del 9.2.2006, il tribunale militare della Spezia dichiarava il B. – sottufficiale della Guardia di finanza – colpevole di abbandono di posto, ai sensi dell’art. 120 c.p.m.p., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.
Su gravame dell’imputato, la corte militare d’appello – colla sentenza oggi esaminata – confermava quella di primo grado, osservando essere pacifico che il B., comandato per il servizio di responsabile di sala presso il Comando provinciale di Rimini, se ne era allontanato prima della scadenza del turno, senza alcuna autorizzazione o giustificazione.
Riteneva la corte militare che tale condotta integrasse il delitto in contestazione, essendo specificato il posto dove il servizio doveva svolgersi (ovvero i locali della sala operativa), e regolato da consegna lo specifico servizio affidatogli, alla stregua delle specifiche disposizioni anche sulla durata; mentre nessun allontanamento non autorizzato era previsto, dovendo esservi impegnati costantemente due militari.
Nessun dubbio derivava sulla legittimità della consegna, dalla durata di ventiquattr’ore dell’impegno richiesto, sia perchè il servizio non era particolarmente impegnativo, sia perchè i due addetti potevano alternarsi nel compito assegnato, potendo anche usufruire di una branda.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il B., che denunciava:
col primo motivo di ricorso, violazione di legge. Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, non esisteva nella fattispecie una specifica consegna, determinante in senso tassativo la condotta del militare; le disposizioni cui si riferiva la sentenza impugnata regolavano solo le modalità del servizio, piuttosto genericamente e senza specificare ulteriormente i compiti ai fini che qui rilevano.
Col secondo motivo, violazione di legge. Il servizio continuativo per ventiquattr’ore non era conforme alla normativa di riferimento (D.P.R. n. 545 del 1986), art. 44 non prevedendo turni di riposo;
nè quello in sala operativa poteva ritenersi non impegnativo, solo per la presenza di una branda.
Il ricorso è infondato.
Il reato di abbandono di posto consiste nell’allontanamento arbitrario del militare dal posto di servizio e quindi presuppone che il militare preposto al detto servizio lasci, non autorizzato, il posto di svolgimento; ciò è accaduto indubbiamente nella fattispecie, essendo pacifico che, tre ore prima della scadenza del turno, il B. abbandonò la sala operativa per recarsi in un locale notturno, come accertato dai Carabinieri. La pretesa che tale condotta fosse legittima per mancanza di una specifica consegna, non solo urta contro il dettato dell’art. 120 c.p.m.p. – che prevede, in alternativa, l’abbandono del posto di servizio o la violazione della consegna (e il capo d’imputazione descrive chiaramente la prima ipotesi) – ma trascura la circostanza che esisteva una turnazione di due sottufficiali alla volta, per l’esecuzione di un servizio in sala operativa, regolamentato almeno quanto alla durata, secondo disposizioni che, pur risalenti nel tempo, non avevano evidentemente perso efficacia vincolativa.
Di ciò era perfettamente consapevole il B., e del resto, il dolo del reato in questione è generico, richiedendo solo la coscienza e volontà dell’allontanamento – qui più che evidenti;
tanto è vero che egli, da ultimo, tenta di giustificare la propria condotta colla pesantezza del servizio, ignorando peraltro (a parte le possibilità di riposo indicate, in linea di fatto, dalla sentenza impugnata), che, nella circostanza, egli non invocò alcun malessere o speciale stanchezza che, se rappresentati al superiore, avrebbero potuto consentirgli l’allontanamento. Cosicchè, anche il richiamo al D.P.R. n. 545 del 1986, art. 44 è privo qui di concreta efficacia.
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente si pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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