Cass. pen., sez. VI 24-10-2007 (03-10-2007), n. 39392 Procedibilità d’ufficio.

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli ricorre in cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli, in data 14 giugno 2006, che, in riforma della decisione del Tribunale con cui P.A. era stato riconosciuto colpevole del reato di cui alla L. n. 878 del 1970, art. 12 sexies, per essersi sottratto all’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile in favore del coniuge, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
Parte ricorrente censura la sentenza d’appello e deduce la violazione di legge, sostenendo la perseguibilità d’ufficio del reato previsto dall’art. 12 sexies cit., in quanto si tratta di una figura autonoma rispetto a quella di cui all’art. 570 c.p., richiamato soltanto quoad penarti, trattandosi di fattispecie peculiarmente diverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questo Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento secondo il quale il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, è procedibile d’ufficio in mancanza di una specifica disposizione di legge che ne subordini la procedibilità alla presentazione della querela (Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 14, D’Annibale; Sez. 6, 25 settembre 2003, n. 49115, Titta).
Non può seguirsi il contrario orientamento espresso da un’unica decisione di questa Corte (Sez. 6, 2 marzo 2004, n. 21673, P.G. in proc. Cappellari), in quanto deve ritenersi che il rinvio operato dall’art. 12 sexies cit., alle pene previste dall’art. 570 c.p., riguarda il solo aspetto sanzionatorio e non può estendersi anche alle condizioni di procedibilità. D’altra parte, la perseguibilità d’ufficio del reato in questione non è stata ritenuta suscettibile di censura dalla Corte costituzionale che, chiamata in più occasioni ad esaminare la questione di costituzionalità dell’art. 12 sexies cit., per contrasto con l’art. 3 Cost., ha ritenuto giustificato il diverso regime di procedibilità rispetto all’art. 570 c.p., in base alla considerazione che i due reati differiscono sotto il profilo oggettivo, in relazione alla permanenza o meno del vincolo, ed oggettivo, con riferimento alla natura del contenuto dell’assegno, profili che non rendono del tutto omogenee le due situazioni (Corte cost., 31 luglio 1989, n. 472; Corte cost., 17 luglio 1995, n. 325).
Una volta riconosciuta la procedibilità d’ufficio, consegue che, nel caso di specie, appare del tutto irrilevante l’intervenuta remissione della querela da parte del coniuge dell’imputato.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli che dovrà procedere ad un nuovo giudizio considerando il reato contestato all’imputato procedibile d’ufficio.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Napoli per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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