Cass. pen., sez. VI 24-10-2007 (02-10-2007), n. 39366 Pretesa illegittima o non azionabile – Configurabilità – Esclusione – Fattispecie in tema di richiesta di pagamento di un debito per prestazioni sessuali mercenarie.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Con sentenza in data 29.9.2006 il GIP presso il Tribunale di Brescia ha dichiarato n.d.p. nei confronti di O.L. in ordine al reato di cui all’art. 393 c.p., così riqualificata l’ordinaria imputazione di estorsione continuata in danno di tal M. G., perchè estinto per intervenuta remissione di querela.
Con la prefata sentenza, emessa all’esito di giudizio abbreviato, il GIP riteneva che l’originaria accusa,avanzata dal M., di essere stato minacciato dall’imputata, con la quale aveva intrapreso una relazione affettiva, di rivelare tale relazione alla moglie dell’uomo se si fosse rifiutato di versarle somme di denaro, si era ridimensionata in sede di udienza, preliminare, avendo il dichiarante ammesso di aver versato tali somme in pieno accordo con l’amante in cambio "dei favori" sessuali di costei. Soltanto in un’occasione, da ultima indicata in denunciata, a dire del denunciante, la donna l’aveva minacciato di rivelare la loro relazione alla moglie dell’amante se non le avesse corrisposto la somma di Euro 500,00, che insistentemente richiedeva, stante la momentanea: indisponibilità economica del M., tanto che costui si era visto costretto alla denuncia più che altro per una reazione emotiva verso la O.. Alla stregua di tanto, il GIP riteneva più corretto sussumere la fattispecie contestata in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p., rilevando che, a suo avviso, la condotta contestata all’imputata, non era altro che una manifestazione della pretesa di quanto essa riteneva le fosse dovuto, quale corrispettivo della sua relazione con l’uomo, perfettamente consenziente nel pagare periodicamente la donna per le sue "prestazioni".
Avverso tale sentenza il PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la Corte di Appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame, l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato meno grava rispetto a quello originariamente contestato, posto che era stato, comunque, accertato, che la violenza o minaccia era stata adoperata al fine di ottenere il compenso di una prestazione sessuale, pretesa che, in ogni caso, era sfornita di azione, traendo origine da un negozio giuridico avente causa illecita per contrarietà al buon costume, ex art. 1343 c.c..
Il ricorso è fondato e va accolto, posto che è principio ex lege, ragionevolmente applicabile al caso in esame,che il negozio giuridico con causa illecita (corrispettivo di prestazioni sessuali mercenarie) non può trovare alcuna tutela attraverso una inaccoglibile eccezione di esercizio di un diritto: davanti alla competente A.G..
Al riguardo, come peraltro, già da tempo ribadito da questo giudice di legittimità, costituisce estorsione e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni l’impiego di violenza o minaccia per ottenere l’adempimento di una c.d. "obbligazione naturale", quale quella oggetto della presente vicenda, essendo esclusa, per siffatto genere di obbligazioni, la proponibilità dell’azione davanti al giudice civile ed essendo, altresì, esclusa l’eccezione della "soluti retentio" in caso di adempimento coatto (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 2, 30.10.2003, n. 41453, El Khattari in Riv. pen. 2004/522).
Nè può sfuggire al vaglio cui è chiamato il giudice di merito in subiecta materia che può correttamente parlarsi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alle persone soltanto se il comportamento dell’agente si sia concretato nella realizzazione di una pretesa di diritto mediante la sostituzione della privata violenza alla coazione del provvedimento giudiziale.
Infatti, il delitto di cui all’art. 393 c.p. si traduce nell’indebita attribuzione a sè stesso, da parte del privatoci poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice e l’agente, com’è noto, deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa effettivamente e giuridicamente o in toto.
Ne consegue che, all’esito di una tale verifica in fatto, anche in ordine all’elemento soggettivo della condotta contestata, resta escluso il reato di ragion fattasi ex art. 393 c.p. quando, trattasi di pretesa illegittima in tutto o in parte, ovvero sia giuridicamente impossibile il ricorso al giudice: in tal caso l’opinato diritto si potrebbe ragionevolmente risolvere in un mero pretesto per mascherare altre finalità cui sia stata improntata la minaccia della condotta.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone l’annullamento dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di BRESCIA, il cui giudizio vorrà conformarsi ai principi di diritto come innanzi enunciati.
P.Q.M.
ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio.

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