CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. V PENALE – 28 gennaio 2011, n. 3103. In tema di falsità materiale in cambiale.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 7 aprile 2009 la Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale – sezione distaccata di Città di Castello – in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto G.R. responsabile del delitto di falsità materiale in cambiale continuata; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
In fatto era accaduto che il G., allo scopo di procurare liquidità, avesse formato quattro cambiali apponendovi l’indicazione, quale traente, della ditta Scioltini s.r.l. e simulando, con una sigla, la sottoscrizione del legale rappresentante di essa; e che ne avesse poi fatto uso consegnandole a F. G. per la messa in circolazione.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta la configurabilità del reato, non potendosi qualificare come sottoscrizione la sigla illeggibile apposta sui titoli, i quali pertanto non potevano essere considerati cambiali in difetto del requisito di cui al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 8.
Il ricorso non è fondato.
Nel verificare la sussistenza, nella sottoscrizione della cambiale, del requisito di cui al R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 8, è necessario tenere presente che l’indicazione del nome e cognome del soggetto obbligato è richiesta soltanto quando costui sia una persona fisica (sebbene, anche in tal caso, per l’identificazione di un imprenditore individuale basti la ditta); quando invece il titolo sia sottoscritto in nome e per conto di una persona giuridica, basta che venga ad espressione la ragione sociale di essa, senza che sia necessario propalare l’identità di chi si sottoscrive nella dichiarata qualità di legale rappresentante. In tali condizioni, il vaglia cambiario la cui sottoscrizione rechi la ragione sociale della società traente e la sigla – sia pur illeggibile – di colui che per essa si obbliga, spendendo la qualità di legale rappresentante, è perfettamente allineato al disposto della norma dianzi citata: onde non ha fondamento la tesi secondo la quale non sarebbe configurabile il reato in quanto la falsità non riguarderebbe, nel caso di specie, un titolo cambiario formalmente valido, nè una promessa di pagamento.
Il diverso approdo interpretativo cui è giunta la prima sezione civile di questa Suprema Corte con la sentenza n. 1058 del 25 gennaio 2001 (citata dal ricorrente), in consapevole contrasto con Cass. civ. sez. 1, 19 giugno 1987 n. 5374, non convince perchè contraddetto dal tenore letterale del citato R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669, art. 8, che fa salva la validità del titolo cambiario anche quando l’identità del sottoscrittore, anzichè con l’uso del nome e cognome, sia manifestata attraverso la denominazione della ditta: lo stesso criterio non può non ritenersi applicabile alla società, la cui identità è univocamente espressa dalla ragione sociale, mentre i poteri del sottoscrittore sono verificabili attraverso l’indicazione del rapporto organico, donde deriva la legale rappresentanza del soggetto collettivo.
L’aver dunque emesso quattro vaglia cambiari recanti la mendace indicazione, quale traente, della società Scioltini s.r.l., con l’apposizione della sigla falsamente attribuita al suo amministratore, facendone poi uso con la consegna ad altri per la presentazione in banca, ha ripetutamente integrato il delitto di cui agli artt. 476, 482, 485 e 491 c.p., così come correttamente statuito dal giudice di merito.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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