Cass. Civ., Sez. I, Sentenza 11 Novembre 2010, n. 22909 Adozioni Chi adotta un bambino paga il mantenimento anche se poi perde la patria potestà

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Benevento con sentenza del 15 settembre 2004 condannava i coniugi F. T. e T. V., genitori adottivi dei minori J., K. ed A. A., al rimborso della somma di euro 48.033 oltre accessori anticipata dal comune di omissis per il loro collocamento presso una casa famiglia pubblica disposto dal Tribunale per i minorenni di Napoli dopo aver disposto dapprima l’allontanamento dal nucleo familiare e poi con decreto del 29 novembre 1999 l’apertura della procedura di abbandono, nonché la sospensione della patria potestà di entrambi i genitori.
In accoglimento della loro impugnazione, la Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 maggio 2006, ha respinto la domanda di rivalsa del Comune richiamando le menzionate disposizioni sospensive della potestà dei genitori nonché la statuizione del tribunale minorile che gli aveva imposto l’obbligo di corrispondere la retta alla casa famiglia in cui erano stati collocati; e ricordando infine la normativa degli artt. 22 e 25 d.p.r. 616/1977 che devolve ai Comuni il compito di assistenza a favore di minori in stato di abbandono.
Per la cassazione della sentenza il Comune ha proposto ricorso per due motivi; mentre i coniugi T. non hanno spiegato difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il Comune di omissis, denunciando violazione degli artt. 147 cod. civ., 25 segg. r.d.l. 1404 del 1934 e 5 d.p.r. 797/1955, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’obbligo del pagamento delle rette relative ai minori A. gravasse su di essa amministrazione e non sui genitori, senza considerare: a) il disposto dell’art. 147 cod. civ. che lo pone a carico dei genitori (fra cui la legge 183/1984 include anche quelli adottivi) e non cessa con la sospensione o decadenza della patria potestà, ma soltanto con una nuova adozione dei minori; b) che gli enti pubblici ed i Comuni sono tenuti a predisporre idonei interventi di sostegno solo nel caso, non ricorrente nella fattispecie, in cui la famiglia di origine è priva di adeguati mezzi; mentre in ogni altro caso gli stessi hanno diritto al recupero delle spese anticipate nei confronti dei soggetti che per legge sono tenuti al mantenimento dei minori; c) che in modo conforme stabilisce la normativa sulle spese di spedalità, nonché quella contenuta negli artt. 25 e 26 r.d. 1404/1934.
Con il secondo motivo, deducendo violazione dell’art. 403 cod. civ. si duole che la Corte territoriale abbia applicato questa disposizione, riferibile invece soltanto all’attività amministrativa, senza considerare: a) che la legge 151/1975 ha trasferito il relativo potere al Tribunale per i minorenni anche attraverso le disposizioni degli artt. 330 e 333 cod. civ., applicate nella fattispecie a seguito della sentenza del Tribunale per i minorenni che aveva ritenuto i coniugi colpevoli di maltrattamenti in pregiudizio dei minori; b) che lo stato di figlio adottivo è definitivo e non revocabile e che la sospensione o la revoca della patria potestà costituiscono misure di tutela del minore, non fanno venire il rapporto di filiazione nei confronti dei genitori (adottivi), né gli obblighi connessi a tale status a carico di costoro.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha accertato che i coniugi T.-V. avevano proceduto all’adozione ex legge 183 del 1984 dei tre fratelli J., K. ed A. A.; e che successivamente il Tribunale per i minorenni di Napoli con decreto del 29 novembre 1999 ha disposto l’apertura della procedura di abbandono per gli stessi, stabilendone l’allontanamento dagli istituti presso i quali erano collocati, nonché l’affidamento a cura del Dipartimento della Polizia Municipale di Napoli ad una casa famiglia con retta a carico del Comune di residenza, e sospendendo, infine, la potestà di entrambi i genitori adottivi, peraltro giudicati in sede penale responsabili di gravi condotte nei confronti dei tre minori.
Ora è noto che dal fatto della procreazione sorge in modo necessario un complesso di diritti e di doveri reciproci fra genitore e figlio fra cui appare qui fondamentale il dovere dei genitori, sancito dal combinato disposto degli artt. 30 Costit., 147, 148 e 155 cod. civ., di mantenere ed educare i figli. E d’altra parte l’art. 27 legge 184/1983 dispone che “per effetto dell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti”, e conseguentemente l’art. 48, 2° comma impone all’adottante l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147 del codice civile: perciò equiparando anche sotto questo profilo i suoi doveri a quelli del genitore naturale, e correlandoli esclusivamente allo status di genitore adottivo.
È egualmente pacifico che l’obbligo di mantenimento dei genitori – tanto naturali quanto adottivi – verso i figli, di contenuto più ampio e comprensivo di quello alimentare, si sostanzia tanto nell’assistenza economica, quanto nell’assistenza morale di costoro (Cass. 6197/2005; 3974/2002); e non cessa per il raggiungimento della maggiore età da parte di essi, ovvero per altra causa, ma perdura – anche indipendentemente dalla loro età – fino a quando i figli non vengono avviati ad una professione, ad un’arte o ad un mestiere confacente alla loro inclinazione e preparazione e rispondente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia.
Pertanto, come hanno rilevato la più qualificata dottrina e la giurisprudenza di questa Corte anche più lontana nel tempo (Cass. 38/1976) l’obbligo del mantenimento posto dalla menzionata normativa prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come dimostra quella, appena evidenziata, del figlio che abbia raggiunto la maggiore età; ovvero proprio le fattispecie di impedimento o di decadenza del genitore naturale o adottivo dalla suddetta potestà genitoriale (artt. 330 e 260 cod. civ.): in conformità del resto alla più moderna concezione dell’istituto che si concreta nell’attribuzione a quest’ultimo (o ad entrambi i genitori) non di un diritto soggettivo, bensì di un munus (di diritto privato) comportante un potere, nella sua più limitata accezione di potere-dovere, di curare determinati interessi privati e pubblici del minore. Sicché ove detto ufficio non venga di fatto esercitato, ovvero venga sospeso o addirittura revocato ex art. 330-333 cod. civ., la reazione dell’ordinamento è soltanto quella di porre rimedio all’anomalia, apprestando le opportune misure onde consentirne il regolare funzionamento; o, per converso, limitando oppure escludendo del tutto i poteri di rappresentanza nonché di amministrazione che lo stesso comporta.
Il che trova conferma proprio nella menzionata legge 184/1983, posto che l’art. 5 apporta una deroga all’obbligo del mantenimento da parte dei genitori nel solo caso di affidamento familiare, ponendolo a carico dell’affidatario; e che l’art. 50, per converso, nell’ipotesi di cessazione della potestà da parte dell’adottante o degli adottanti, non dispone affatto il contestuale venir meno del loro obbligo di provvedere al mantenimento dei figli adottivi, che continua ad essere regolato dal combinato disposto del precedente art. 48 e dell’art. 147 cod. civ., ma devolve al Tribunale per i minorenni il potere “di emettere i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori”; e dispone che in tal caso si applichino le disposizioni dell’art. 330 e ss. cod. civ.
Nel caso concreto si è verificata quest’ultima fattispecie, e non quella di cui all’art. 403 cod. civ. erroneamente invocata dalla sentenza impugnata, che prima della legge 183/1984 consentiva all’autorità amministrativa a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia di collocare il minore in luogo sicuro in tutte le ipotesi previste dalla norma: anzitutto perché i giovani A. sono stati allontanati dal nucleo familiare dei genitori adottivi (di cui è stata disposta la sospensione della potestà) e collocati presso una casa famiglia ai sensi dell’art. 2 della legge 184/1983 per effetto del ricordato provvedimento 29 novembre 1999 del Tribunale per i minorenni di Napoli, adottato in conformità al disposto dell’art. 333 cod. civ. E, quindi – ed in linea di principio – perché detta norma, ispirata alla concezione del tempo in cui venne emanata, della necessaria istituzionalizzazione del minore abbandonato, più non trova spazio applicativo dopo la legge 184, soprattutto a seguito della novella introdotta dalla legge 149 del 2001, fondata sull’opposta concezione del “diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell’ambito di una famiglia”; e sulla predisposizione allorché sia “temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo” di appositi istituti di affidamento temporaneo presso famiglie o comunità di tipo familiare, devoluto alla competenza del giudice tutelare e/o a quella del Tribunale per i minorenni (art. 4 segg. della legge).
Per cui la residua funzione dell’art. 403 cod. civ., coordinato con le disposizioni indicate della legge 184, è rimasta quella indicata dall’art. 9, che fa obbligo alla pubblica autorità che venga a conoscenza della situazione di abbandono di segnalarla al tribunale per i minorenni (Cass. 17648/2003).
Ne consegue che, pur dopo il provvedimento di sospensione della loro potestà genitoriale, l’obbligo di provvedere al mantenimento dei minori A., nel caso consistente nel pagamento della relativa retta, ha continuato a gravare sui genitori adottivi, essendo collegato esclusivamente al perdurare di tale status e non alla permanenza dei minori presso il nucleo familiare dei genitori ovvero alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi.
Questa disciplina non può poi ritenersi modificata per il fatto che il provvedimento suddetto ha posto la retta in questione a carico del Comune ricorrente, avendo con esso l’autorità giudiziaria inteso disporne esclusivamente l’anticipazione da parte di detta amministrazione quale prevista dagli artt. 25 e 26 r.d.l. 1404 del 1934, conv. nella legge 835 del 1935 e succ. modif., che indicano le misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere.
Fra di esse rientra l’affidamento del minore al servizio sociale minorile, come pure l’ipotesi di cui al successivo art. 26, ultimo comma, in base al quale questa misura “può altresì essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall’articolo 333 del codice civile”: nella quale “il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”, adottando provvedimenti qualificati, nel secondo comma, come revocabili in qualsiasi momento.
E per entrambe le fattispecie l’art. 25, ultimo comma, stabilisce che: “le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’erario, sono a carico dei genitori”: restando così definitivamente confermato che il provvedimento del 1999 non avrebbe comunque potuto modificare, né ha inteso modificare, come del resto appare ovvio, i profili patrimoniali del rapporto di filiazione.
Neppure tale modifica può essere ricavata, come ritenuto per ultimo dalla sentenza impugnata “dal compito di assistenza che grava sui Comuni”: ed in particolar modo dagli artt. 23 e 25 d.p.r. 616/1977 che hanno trasferito alle Regioni la materia della assistenza e beneficenza pubblica, comprendente ex art. 38 Costit. anche l’assistenza sociale, attribuendo ai Comuni tutte le funzioni amministrative contemplate da dette norme fra le quali hanno compreso “gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile” (Corte Costit. 287/1987; 174/1981), in quanto con esse il legislatore del 1977, in ottemperanza alla legge delega 382 del 1975, intese trasferire alle Regioni ed agli enti locali funzioni attinenti alla beneficenza ed assistenza pubblica secondo una ridefinizione della materia, contestuale al trasferimento, e cioè “tutte le funzioni relative ad attività e interventi socio-assistenziali, sia attraverso la creazione di infrastrutture che attraverso l’erogazione diretta o indiretta di prestazioni anche a carattere continuativo e previste in via generale dalla legge per determinate categorie di assistibili, nell’ambito della progressiva realizzazione di un sistema di sicurezza sociale”: in particolar modo attribuendo ai Comuni “tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza”.
Non ha inciso, invece, sulle condizioni e sui titoli necessari per la erogazione dei servizi e la individuazione dei destinatari, rimessi alla legislazione regionale: come conferma nella materia in esame l’art. 2, comma 5° della legge 184/1983, per il quale “Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi”. Né ha inteso rendere la materia “beneficenza pubblica” gratuita, mantenendo anzi espressamente la distinzione tra “erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento” (art. 22): così come del resto avveniva nel regime preesistente (cfr. art. 78 segg. legge 6972/1890), ove esemplificativamente l’art.1 della legge 1580 del 1931 (in vigore anche dopo l’emanazione della legge n. 833 del 1978) regolava la rivalsa delle spese di ricovero sostenute dai Comuni in favore di coloro “che non si trovino in condizioni di povertà”; ed è stato ritenuto da questa Corte applicabile anche all’ipotesi di servizi socio – assistenziali resi a domanda, con anticipazione degli oneri da parte del Comune e con il diritto dell’Ente di agire direttamente nei riguardi del ricoverato o, in via di rivalsa, nei riguardi di coloro che sarebbero stati obbligati alla prestazione alimentare (ex artt. 433 e 437 cod. civ.) durante il periodo della degenza (Cass. 3629/2004; 4460/2003; 4837/2000; 481/1998).
È d’altra parte significativo che l’art. 1, 2° comma della legge 184 ha previsto interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti e che il successivo art. 22 dispone che il Tribunale per i minorenni prima di decidere sulla domanda di adozione debba eseguire le opportune indagini per accertare tra l’altro anche la situazione economica dei richiedenti.
Nel caso concreto né la Corte di appello, né i coniugi T.-V. hanno indicato un qualsiasi titolo ovvero una situazione economica tale che li esonerasse dalla contribuzione al mantenimento dei figli adottivi e, quindi, dal rimborso al Comune delle prestazioni assistenziali a questi ultimi erogate, in conseguenza del menzionato provvedimento del Tribunale per i minorenni, detto titolo erroneamente ravvisando nella disposta sospensione della potestà genitoriale. Per cui il Collegio deve cassare la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. respingendo l’appello dei coniugi T.-V. contro la sentenza 15 settembre 2004 del Tribunale di Benevento, che in tal modo resta confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’appello dei coniugi T.-V. contro la decisione 15 settembre 2004 del Tribunale per i minorenni di Benevento, che conferma, e condanna detti coniugi in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore del Comune, per il giudizio di appello, in complessivi euro 3.200, di cui euro 200,00 per esborsi, euro 1.100,00 per diritti ed euro 1.900,00 per onorario; e per il giudizio di legittimità in complessivi euro 3.500,00 di cui euro 3.300 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

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