Cass. civ., Sez. II, Ordinanza 19 Ottobre 2010, n. 21486 Avvocati Sì al compenso anche se le parti decidono insieme di abbandonare la causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Considerato

Che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti;
che il solo avvocato della parte ricorrente ha presentato memoria;
che il collegio condivide quanto osservato nella relazione, cui la memoria di parte ricorrente non oppone valide considerazioni;
che, infatti, in essa si osserva, con riguardo al primo motivo di ricorso, che si era appunto inteso invocare il principio, enunciato da Cass. 8589/2000, secondo cui non sarebbe necessaria alcuna prova;
che, però, non soltanto non era questa la questione espressamente posta nel quesito ai sensi dell’art. 366 bis, primo comma, c.p.c., ma comunque neppure il precedente invocato dal ricorrente (così ufficialmente massimato: “L’art. 68 L. professionale forense n. 1578 del 1933 – stabilendo che tutte le parti che abbiano transatto una vertenza sono tenute solidalmente al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese nei confronti degli avvocati che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni – è applicabile anche nel caso di accordo stipulato, senza l’intervento dei patroni, tra le parti che abbiano previsto semplicemente l’abbandono della causa e la cancellazione della stessa dal ruolo”), nonché la successiva Cass. 13135/2006 (specificamente riferita a ipotesi di estinzione del processo per rinunzia) hanno inteso escludere la necessità della prova di un accordo fra le parti (ancorché privo dei caratteri della vera e propria transazione e del requisito della forma scritta) inteso a porre fine (sia pure con le modalità dell’abbandono o dell’espressa rinunzia) alla controversia;
che, inoltre, nella medesima memoria nulla viene obiettato, quanto al secondo motivo di ricorso, al decisivo rilievo del difetto di indicazione del capitolo di prova;
che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui 7.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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