Cass. pen., sez. I 27-07-2007 (11-07-2007), n. 30733 Interrogatorio della persona sottoposta alla misura – Previo deposito in cancelleria dell’ordinanza con la richiesta del P.M. e degli atti ad essa allegati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OSSERVA
Con ordinanza del 15.12.2006 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di scarcerazione di B.R. per inefficacia della misura cautelare applicatagli a seguito di nullità dell’interrogatorio di garanzia, tempestivamente eccepita, per mancato deposito integrale degli atti.
Il gravame della difesa non è stato accolto dal Tribunale della sede, costituito ex art. 310 c.p.p.; questo, con l’ordinanza in epigrafe, ha ritenuto validamente espletato l’interrogatorio del 15.12.2006, ore 10.45, poichè gli atti erano stati messi a disposizione dei difensori alle 12 del giorno precedente, nè rilevava che, per la mole del materiale depositato, una parte dei faldoni si trovasse materialmente nell’ufficio del giudice, e non presso la cancelleria; il personale addetto – come da certificazione di cancelleria depositata dal P.M. – aveva infatti istruzioni di consentire integrale accesso alla difesa anche oltre l’orario d’ufficio. Neppure poteva essere rilevata l’insufficienza del termine assegnato per l’esame di così voluminoso materiale, anzitutto perchè l’eccezione non era stata formulata in questi termini, ma soltanto in relazione al mancato deposito.
Ricorre per cassazione il B., denunciando l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
La difesa non era tenuta – contrariamente a quanto sostenuto – a nessuna richiesta o documentazione degli accessi vanamente effettuati presso la cancelleria; in ogni caso, era assodato che il deposito era avvenuto soltanto alle ore 12 del giorno precedente l’interrogatorio, e ciò aveva reso impossibile una informata difesa, come tempestivamente eccepito, tanto più che l’apertura pomeridiana non era stata comunicata ai difensori, che avevano trovato l’ufficio chiuso alle 13.
Il ricorso è infondato.
Una volta assodato che il deposito degli atti è avvenuto prima dell’interrogatorio, è soddisfatto quanto previsto dagli artt. 293 e 294 c.p.p., come interpretati da consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 28.6/20.7.2005, Vitale), e non si verifica alcuna nullità; gli adempimenti previsti dagli artt. citati valgono infatti a realizzare sia l’esigenza di compiuta informazione della difesa ai fini dell’interrogatorio, sia quella di rendere il più possibile celere la verifica, con tal mezzo, della legittimità della privazione della libertà, assicurando un pronto contatto fra l’indagato e il giudice.
Le dette esigenze possono entrare in conflitto in situazioni come quella qui considerata, in cui la vastità e complessità degli atti posti a fondamento della misura cautelare ne rende difficoltoso alla difesa un compiuto esame prima della perentoria scadenza stabilita per l’interrogatorio di garanzia (non oltre il quinto giorno dall’inizio della custodia); in tal caso ha necessariamente la prevalenza il termine inderogabile per l’esercizio personale della difesa tramite l’interrogatorio, atto in cui il difensore assiste, e non sostituisce, l’indagato.
Come osservato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 17/24.6.1997 n. 192, che ha riconosciuto alla difesa la facoltà di estrarre copia della richiesta cautelare del P.M. e degli atti presentati a corredo, è "evidente che nè il difensore potrà pretendere, nè l’autorità giudiziaria potrà concedere dilazioni di tali termini ove risulti materialmente impossibile procedere alla copia di tutti gli atti richiesti entro le rigide cadenze previste per l’interrogatorio". Più in generale, gli atti devono essere resi accessibili alla difesa prima dell’interrogatorio, indipendentemente dalla formale notifica del relativo avviso, che vale soltanto a far decorrere il termine per la richiesta di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 3; ove il tempo per la consultazione non sia sufficiente, la difesa potrà chiedere una dilazione dell’interrogatorio, ma non oltre il quinto giorno dall’inizio della custodia.
Nel caso di specie, quindi, stabilito (e sostanzialmente non contestato, poichè il ricorrente deduce soltanto difficoltà pratiche di esame e ristrettezza dei tempi) che il deposito degli atti è avvenuto prima dell’inizio dell’interrogatorio (ore 10.45 del 15.12.2006), non si è verificata nullità dell’interrogatorio, nè le esposte difficoltà valgono a configurare per altro verso una violazione dei diritti della difesa, che aveva facoltà di chiedere la dilazione dell’interrogatorio entro il termine inderogabile dei cinque giorni.
Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp att. c.p.p., comma 1 ter.

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