Corte Costituzionale, Sentenza n. 423 del 2006, in tema di professioni odontoiatriche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 15 dicembre 2005 e depositato in cancelleria il 23 dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha, tra l’altro, sollevato, in riferimento all’art. 9 del d. P. R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni).

Il ricorrente deduce che l’art. 5, comma 2, della predetta legge provinciale consentirebbe l’esercizio della professione di odontotecnico anche ad una figura professionale particolare, il maestro odontotecnico, il quale consegua tale titolo mediante il superamento di un apposito esame istituito e regolamentato su base provinciale. Sempre ad avviso del ricorrente, il comma 3 dello stesso articolo individuerebbe, poi, i requisiti per l’accesso alla prova d’esame ed il comma 4 rimetterebbe ad una successiva deliberazione della giunta provinciale la definizione delle modalità di svolgimento della prova stessa e della composizione della commissione esaminatrice.

A parere del Presidente del Consiglio dei ministri tali disposizioni, per un verso violerebbero i limiti della competenza legislativa concorrente che spetta alla Provincia in materia di sanità ai sensi dell’art. 9 dello statuto speciale di cui al d. P. R. n. 670 del 1972, e, per altro verso, esorbiterebbero dalla competenza legislativa concorrente attribuita in materia di professioni alle regioni a statuto ordinario dall’art. 117, terzo comma, Cost., competenza che deve intendersi estesa alla Provincia autonoma di Bolzano, quale forma di autonomia più ampia, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

A quest’ultimo proposito, il ricorrente richiama la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha affermato che, nella materia delle professioni, la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi sono riservate allo Stato.

Infine, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con la potestà legislativa esclusiva in materia di disciplina dei titoli di accesso alle professioni e delle prove dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale attribuita allo Stato dall’art. 33, quinto comma, della Costituzione.

2. – Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso.

Ad avviso della Provincia, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri ha svolto deduzioni esclusivamente con riferimento al contenuto del comma 2 dell’art. 5 della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005, le questioni di legittimità costituzionale sollevate rispetto ai commi 3 e 4 dello stesso art. 5 (i quali dettano norme in materia, rispettivamente, di installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali e di disposizioni transitorie relative ai servizi di spazzacamino), sarebbero inammissibili per carenza di motivazione.

Invece la questione relativa all’art. 5, comma 2, sarebbe infondata perché la norma impugnata atterrebbe alla materia dell’artigianato, rispetto alla quale la Provincia ha competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’art. 8, n. 9, dello statuto speciale di autonomia. Infatti gli odontotecnici – secondo la difesa della Provincia – si limitano a preparare e vendere prodotti sanitari e non svolgono attività di assistenza sanitaria, come confermato dall’art. 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), che vieta loro di compiere interventi diretti sul paziente.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, commi 2, 3 e 4, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni) in riferimento all’art. 9 del d. P. R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione.

2. – L’art. 5 della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005 è composto di quattro commi, ognuno dei quali interviene sulla legge della Provincia di Bolzano 16 febbraio 1981, n. 3 (Ordinamento dell’artigianato e della formazione professionale artigiana), sostituendo articoli o introducendone di nuovi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 del predetto art. 5.

Precisamente, il comma 2 introduce, nella legge prov. Bolzano n. 3 del 1981, l’art. 14 intitolato «Esame di abilitazione per odontotecnici/odontotecniche»; il comma 3 introduce l’art. 15 intitolato «Installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione delle apparecchiature terminali»; il comma 4 sostituisce il previgente art. 45 in tema di disposizioni transitorie in attesa dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione concernente l’attività dello spazzacamino.

3. – Tanto premesso, in via preliminare si rileva che il verbale della riunione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 2005 nella quale è stata deliberata l’impugnazione della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005 riporta, in proposito, l’approvazione della proposta del Ministro per gli affari regionali la cui relazione, allegata al verbale medesimo, menziona esclusivamente il comma 2 dell’art. 5 della legge de qua.

Poiché l’oggetto dell’impugnazione è definito dal ricorso in conformità alla decisione assunta dal Governo (sentenza n. 338 del 2003), sono pertanto inammissibili le questioni sollevate nei confronti dei commi 3 e 4 dell’art. 5 della menzionata legge provinciale.

4. – L’ambito delle censure sottoposte validamente all’esame della Corte è in tal modo limitato all’art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005.

Tale norma introduce nella legge prov. Bolzano n. 3 del 1981 l’art. 14 che, a sua volta, risulta composto da cinque commi. Il comma 1 dispone che è autorizzato allo svolgimento della professione di odontotecnico anche chi consegua il titolo di “maestro odontotecnico” superando l’apposito esame provinciale. Il comma 2 individua le prove e le materie sulle quali deve essere svolto quell’esame. Il comma 3 stabilisce i requisiti di ammissione all’esame. Il comma 4 rinvia ad un’apposita delibera della Giunta provinciale per la normativa di dettaglio sull’esame e sulla composizione della commissione esaminatrice. Il comma 5 rinvia ad un emanando regolamento di esecuzione per le disposizioni transitorie.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri tali disposizioni eccederebbero i limiti della competenza legislativa concorrente che spetta alla Provincia in materia di sanità ai sensi dell’art. 9 dello statuto speciale di cui al d. P. R. n. 670 del 1972, esorbiterebbero dalla competenza legislativa concorrente attribuita in materia di professioni alle regioni a statuto ordinario dall’art. 117, terzo comma, Cost. – competenza da intendersi estesa alla Provincia autonoma di Bolzano, quale forma di autonomia più ampia, ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) – e contrasterebbero con la potestà legislativa esclusiva dello Stato contemplata dall’art. 33, quinto comma, della Costituzione.

Invece la Provincia riconduce la norma impugnata alla materia dell’artigianato sulla quale essa ha competenza legislativa ai sensi dell’art. 8, n. 9, dello statuto di autonomia speciale.

5. – La questione è fondata.

5.1. – L’art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005 dispone che il maestro odontotecnico è autorizzato ad esercitare l’attività di odontotecnico.

I contenuti di tale attività sono definiti dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dal regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 (Regolamento per l’esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie). Questi testi normativi qualificano l’odontotecnico come esercente una “arte ausiliaria delle professioni sanitarie” (si vedano, in particolare, l’art. 99 del r. d. n. 1265 del 1934 e l’art. 1 del r. d. n. 1334 del 1928) e la Corte ha già riconosciuto che le arti ausiliarie delle professioni sanitarie rientrano nella materia delle “professioni” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003).

Inoltre l’esercizio dell’attività dell’odontotecnico presuppone, non già la semplice iscrizione in un albo, bensì il superamento di un esame di abilitazione al termine di un corso di studi e, a sensi dell’art. 99 del r. d. n. 1265 del 1934, l’attività medesima è oggetto di vigilanza da parte della pubblica amministrazione. Sono, questi, caratteri tipici delle professioni.

Infine, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 7 settembre 2005, n. 2005/36 – che stabilisce le regole in base alle quali ciascuno Stato membro riconosce, per l’accesso ad una professione ed al suo esercizio, le qualifiche professionali acquisite in altri Stati membri – nell’Allegato II include quella dell’odontotecnico tra le attività per il cui esercizio in Italia è richiesta una «formazione con struttura particolare», riconducendo quindi l’odontotecnico medesimo tra le qualifiche professionali di cui all’art. 11, lettera c), punto ii).

Si deve dunque concludere nel senso della riconduzione dell’odontotecnico nell’ambito delle professioni invece che in quello dell’artigianato.

5.2. – Lo statuto speciale della Provincia autonoma di Bolzano non contempla una competenza legislativa della Provincia nella materia delle professioni, materia che invece l’art. 117, terzo comma, Cost. inserisce tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente. Tale competenza concorrente si deve quindi intendere estesa alla Provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.

Rispetto alla menzionata previsione dell’art. 117, terzo comma, Cost., la Corte ha già affermato che sono riservate allo Stato sia l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005; n. 353 del 2003), sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).

Dai rilievi svolti discende l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 8 del 2005, perché esso, disciplinando l’attività del maestro odontotecnico e le condizioni per l’acquisizione della relativa qualifica, definisce una nuova figura professionale ed incide così su di un ambito che rientra nella competenza legislativa dello Stato.

6. – Restano assorbite le censure di violazione dell’art. 9 del d. P. R. n. 670 del 1972 e dell’art. 33 della Costituzione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 3 ottobre 2005, n. 8 (Modifiche di leggi provinciali in materia di lavori pubblici, viabilità, industria, commercio, artigianato, esercizi pubblici e turismo e altre disposizioni);

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionalità dell’art. 5, commi 3 e 4, della medesima legge della Provincia di Bolzano, sollevate, in riferimento all’art. 9 del d. P. R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) ed agli artt. 33 e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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