Corte Costituzionale, Sentenza n. 424 del 2006, in tema di professioni sanitarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 21 dicembre 2005 e depositato in cancelleria il 27 dicembre 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e «per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni», questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).

Il ricorrente espone che, con la predetta legge, la Regione Campania ha disciplinato la nuova figura professionale del musicoterapista (art. 2, comma 1, lettera b), stabilendo il relativo percorso formativo (art. 4), ed ha istituito il «registro professionale regionale del musicotarapista», definendo le procedure ed i requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento della relativa iscrizione (artt. 5 e 6). Così facendo, tuttavia, la Regione avrebbe ecceduto dai limiti della competenza legislativa regionale previsti dall’art. 117, terzo comma, Cost. nella materia concorrente delle professioni e, in particolare, delle professioni sanitarie.

Infatti, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la figura del musicoterapista (il quale avrebbe competenze in campo psicopedagogico, medico e musicale e svolge un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica) dovrebbe ritenersi compresa tra le professioni sanitarie e, quindi, afferente ad una materia nella quale, come più volte affermato dalla Corte costituzionale, la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fondamentale secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l’istituzione di nuovi albi è riservata allo Stato.

Infine il ricorrente, considerato che le disposizioni della legge della Regione Campania n. 18 del 2005 diverse da quelle oggetto di specifica censura si porrebbero in inscindibile connessione con queste ultime, chiede che l’illegittimità costituzionale sia estesa, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni della legge in esame.

2. – Nel giudizio si è costituita la Regione Campania che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e infondato.

Ad avviso della Regione la legge impugnata non violerebbe i limiti imposti alla potestà legislativa concorrente delle Regioni dall’art. 117, terzo comma, Cost., perché la legge medesima, come risulterebbe dal comma 2 del suo art. 1, si limiterebbe a promuovere l’applicazione della disciplina della musicoterapia nell’ambito della funzione di sostegno per un pieno e sano sviluppo delle capacità del singolo individuo e della comunità, con particolare riferimento ai portatori di handicap ed ai soggetti disagiati. La legge, dunque, non regolamenterebbe l’attività in oggetto, bensì costituirebbe il fondamento legislativo ed il limite per futuri interventi di promozione dell’attività stessa, individuando i requisiti ed i presupposti per simili interventi.

Dall’esatta individuazione della finalità della legge discenderebbe, a parere della difesa regionale, anche l’inammissibilità della questione, perché il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri non conterrebbe la specifica indicazione dei motivi di illegittimità di tutte le disposizioni, ma solamente l’apodittica assunzione delle norme impugnate nell’ambito dei principi fondamentali della materia e l’affermazione della connessione delle residue norme con quelle specificamente censurate.

3. – In prossimità dell’udienza di discussione la Regione ha depositato una memoria nella quale sottolinea che, nelle more del giudizio di legittimità costituzionale, è stata promulgata la legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali). Tale nuova disciplina statale imporrebbe di distinguere due tipologie professionali: da un lato, quelle sanitarie (art. 1, comma 1) e, dall’altro, quelle degli “operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1” (art. 1, comma 2). Rispetto alle seconde la legge n. 43 del 2006 prevede la competenza delle Regioni nell’individuazione e formazione dei profili professionali. Ne conseguirebbe che il musicoterapista costituirebbe un profilo di operatore di interesse sanitario per il quale le Regioni sarebbero abilitate ad interventi legislativi anche più incisivi rispetto a quello effettuato con la legge impugnata.

Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione e «per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni», questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista).

2. – La questione è fondata.

La legge regionale impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri definisce la musicoterapia come «attività psico-pedagogica e socio-sanitaria di pubblico interesse», avente quale scopo «lo sviluppo e la riabilitazione di potenziali funzioni dell’individuo per il raggiungimento di una migliore integrazione sul piano intrapersonale e interpersonale e, conseguentemente, di una migliore qualità della vita» (art. 1). Essa, inoltre, qualifica il musicoterapista come «un soggetto in possesso di diploma superiore di secondo grado e con una buona conoscenza della musica, che ha svolto un corso triennale di impostazione multidisciplinare socio-psicopedagogico-medico-musicale e un tirocinio di un anno presso strutture pubbliche o convenzionate o del privato sociale, della formazione primaria e della riabilitazione, con supervisione clinica e di musicoterapia» (art. 2); dispone che il musicoterapista svolge funzioni di prevenzione, di riabilitazione e socio-sanitarie (art. 3); istituisce, presso l’assessorato alla sanità della Regione Campania, «il registro professionale regionale dei musicoterapisti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato il corso per la formazione di musicoterapisti e che hanno effettuato il tirocinio professionale di almeno trecento ore o un anno presso centri specializzati pubblici o privati, con supervisione clinica e di musicoterapia» (art. 5).

E’ evidente, pertanto, che la legge impugnata definisce un nuovo profilo professionale in materia sanitaria, essendo il musicoterapista un soggetto che esegue un particolare tipo di terapia al fine di prevenire o curare le conseguenze di determinati disturbi psichici o fisici.

L’art. 117, terzo comma, Cost., include la materia delle professioni tra quelle oggetto di competenza legislativa concorrente e questa Corte ha più volte affermato che, rispetto ad essa, debbono ritenersi riservate allo Stato sia l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici (sentenze n. 40 del 2006; n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005), sia la disciplina dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni (sentenza n. 153 del 2006), sia l’istituzione di nuovi albi (sentenze n. 40 del 2006, n. 424 e n. 355 del 2005).

Da simili principi – enunciati anche in giudizi aventi ad oggetto, come quello presente, leggi regionali disciplinanti pratiche terapeutiche non convenzionali (sentenza n. 353 del 2003) – discende l’illegittimità delle disposizioni della legge Regione Campania n. 18 del 2005 impugnate dal Presidente del Consiglio dei ministri. In quanto ricadono tutte nel campo che, come si è detto, deve intendersi riservato allo Stato in forza dell’art. 117, terzo comma, Cost.

3. – Non si può pervenire a conclusione diversa, come sostenuto dalla Regione Campania, facendo leva sulla disciplina introdotta dalla recente legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali).

Pur tralasciando ogni considerazione circa l’effettiva rilevanza di questa legge nel presente giudizio di legittimità costituzionale, si osserva che essa, nel definire le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, stabilisce che tali sono «quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione» (art. 1, comma 1).

Resta così confermata l’illegittimità delle norme regionali impugnate, poiché il musicoterapista svolge funzioni che la stessa legge della Regione Campania n. 18 del 2005 qualifica di natura preventiva, riabilitativa e socio-sanitaria e dunque, funzioni che presentano i caratteri che, a norma dell’art. 1, comma 1, della legge n. 43 del 2006, sono propri delle attività espletate da coloro che esercitano professioni sanitarie.

4. – L’intera legge regionale in esame è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente e pertanto, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche agli artt. 1, 2 comma 1, lettera a), e 3, non oggetto di impugnazione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della legge della Regione Campania 17 ottobre 2005, n. 18 (Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di musicoterapista);

dichiara, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale in via consequenziale, degli artt. 1, 2, comma 1, lettera a), e 3 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2006.

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2006.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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