MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 21 gennaio 2011, n. 33

Regolamento recante istituzione del Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 73 del 30-3-2011

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l’articolo 17, comma 3; Visto l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un’organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu’ decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema; Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e’ stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia; Visto il contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA, nonche’ il contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FISAI con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, e’ stato convenuto di istituire presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un «Fondo per il sostegno del reddito e dell’occupazione del personale delle imprese assicuratrici»; Visto l’accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 9 ottobre 2009 da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA; Visto l’accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009 da ANIA e FISAI; Sentite nelle riunioni del 14 e 21 dicembre 2009 le organizzazioni individuate, al fine dell’adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 e del contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007; Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 26 agosto 2010; Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 7 dicembre 2010; Adotta il seguente regolamento recante istituzione del Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici. Art. 1 Costituzione del Fondo 1. E’ istituito presso l’Inps il «Fondo di solidarieta’ per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici». 2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2
Finalita’ del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori
delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore,
interventi che, nell’ambito e in connessione con processi di
ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante
riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di
attivita’ o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita’;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e
dell’occupazione.

Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo e’ gestito da un «Comitato amministratore» composto da
cinque esperti designati dall’ANIA e cinque esperti designati dalle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale
di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato
amministratore si compone altresi’ di due rappresentanti con
qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e
delle finanze.
2. Per la validita’ delle sedute e’ necessaria la presenza di otto
componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a
maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere c), d) ed e) del
comma 1 dell’articolo 4 del presente decreto per i quali occorrera’
la maggioranza semplice dei presenti piu’ uno.
3. Il Presidente del Comitato e’ eletto dal Comitato stesso tra i
propri membri e dura in carica due anni.
4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno
dei componenti non puo’ essere designato per piu’ di due volte
consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare
dall’incarico, per qualunque causa, uno o piu’ componenti del
Comitato stesso, si provvedera’ alla loro sostituzione, per il
periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalita’
di cui al comma 1.
5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio
sindacale dell’INPS, nonche’ il direttore generale dell’Istituto o un
suo delegato, con parere consultivo.
6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non e’
corrisposto alcun emolumento, indennita’ o rimborso spese.

Art. 4
Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore:
a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione,
preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui
bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) delibera gli interventi in conformita’ alle regole di
precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all’articolo 9;
c) delibera, sentite le parti firmatarie dell’accordo, la misura
del contributo addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera
b), nonche’ la misura, espressa in termini percentuali, del
contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;
d) delibera le sospensioni ai sensi dell’articolo 6, comma 4;
e) vigila sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle
prestazioni nonche’ sull’andamento della gestione, studiando e
proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del
Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita’, formulando
proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
f) decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi
e prestazioni;
g) delibera le revoche degli assegni straordinari nei casi di non
cumulabilita’ di cui all’articolo 11;
h) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi
o regolamenti;

Art. 5
Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo
2 in via ordinaria:
a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi Fondi nazionali o comunitari;
b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da
sospensione temporanea dell’attivita’ lavorativa anche in concorso
con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione
vigente.
2. Il Fondo provvede, in via straordinaria, all’erogazione di
assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed
al versamento della contribuzione correlata di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori
ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla
maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i piu’ prossimi tra
anzianita’ e vecchiaia. Detto assegno sara’ altresi’ erogato nel
periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di
decorrenza dell’erogazione della pensione INPS, escluso per
quest’ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.
3. Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i
requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che
stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l’erogazione dell’assegno
ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati
oltre il limite di sessanta mesi di cui al comma 2 e fino alla
maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sara’
pari all’importo del trattamento pensionistico I.N.P.S. di anzianita’
o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la
maggiorazione dell’anzianita’ contributiva mancante per il diritto
alla pensione stessa; detto assegno assorbira’, nei casi in cui sia
dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennita’
sostitutiva.
4. Il lavoratore puo’ optare per l’erogazione in unica soluzione.
In tale caso l’assegno straordinario una tantum e’ pari ad un importo
corrispondente al 65% dell’importo complessivo di cui sopra
attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale
di sconto) vigente alla data di esercizio dell’opzione. In tal caso
la contribuzione correlata di cui sopra non verra’ versata.
5. Agli interventi di cui ai commi precedenti sono ammessi,
nell’ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, i soggetti di cui all’articolo 2.
6. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4,
si dovra’ tener conto della complessiva anzianita’ contributiva
rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.
7. Il Fondo versa, altresi’, la contribuzione di cui al comma 2
dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6
Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, sono dovuti
al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico
del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato
sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i
lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il
primo anno di operativita’ del Fondo l’onere sara’ a totale carico
del datore di lavoro;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in
caso di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b), nella misura non superiore all’1,50%, calcolato sulla
retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l’applicazione di
un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni
parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle
prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di
lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello
0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione
degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, commi 2,
3 e 4, e’ dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo
straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato
amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera c), relativo ai soli
lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi,
in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L’obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello
0,50% e’ sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), in relazione al
conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime,
l’erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.
5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi
dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il fabbisogno
di cui al comma 4.
6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni
conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato
amministratore del Fondo, con cadenza annuale.
7. Le disponibilita’ che, all’atto della cessazione della gestione
liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a
copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni
previste dal regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in
essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto
contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita’ non utilizzate,
riferite ad aziende presso le quali non risultino in essere forme di
previdenza di cui sopra, sono devolute alla gestione previdenziale
obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.
8. Ai predetti fini l’importo delle disponibilita’ di pertinenza di
ciascun datore di lavoro, e’ determinato in misura proporzionalmente
corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a
titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), del
presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni
ordinarie erogate dal Fondo.
9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato
Amministratore, che resta in carica per il tempo necessario allo
svolgimento delle operazioni, che devono comunque essere portate a
termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del
Fondo.
10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel
termine di cui al comma 9, la stessa e’ assunta dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato – Ispettorato generale di finanza. Il Comitato
amministratore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno
successivo alla data di assunzione della gestione da parte del
medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato
amministratore consegna all’Ispettorato generale di finanza, sulla
base di appositi inventari, le attivita’ esistenti, i libri
contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche’ il
rendiconto relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio
approvato.

Art. 7
Accesso alle prestazioni

1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 e’ subordinato:
a) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a),
all’espletamento delle procedure contrattuali previste dall’articolo
15 del vigente CCNL;
b) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b),
all’espletamento delle procedure contrattuali previste dall’articolo
15 del vigente CCNL nonche’ di quelle legislative, laddove
espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 2,
all’espletamento delle procedure contrattuali di cui all’articolo 16
del vigente CCNL.
2. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 e’ altresi’
subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di
cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale che, anche in
relazione alle esigenze tecnico-produttive ed
organizzativo-aziendali, individui, per i casi di cui alle lettere b)
e c) del comma 1, una pluralita’ di strumenti secondo quanto indicato
dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le
condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione
dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l’accordo
aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del
vigente CCNL.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si
puo’ accedere anche alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1,
lettere a) e b).

Art. 8
Lavoratori destinatari
delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai
lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o
riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i
requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a
carico dell’AGO, i piu’ prossimi tra anzianita’ e vecchiaia entro un
periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva
ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L’accordo aziendale di cui
all’articolo 7, comma 2, dovra’ prevedere due fasi:
a) una prima fase, la cui durata e’ non superiore a 12 mesi, che
preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
b) una seconda fase, qualora al termine della prima fase
permangano esuberi, che preveda una verifica complessiva dei
risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalita’,
tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli
obiettivi di cui all’accordo sopra indicato. In mancanza di accordo
l’azienda sara’ libera di assumere le iniziative del caso.

Art. 9
Criteri di precedenza e turnazioni
per le prestazioni ordinarie

1. L’accesso dei soggetti di cui all’articolo 2 alle prestazioni
ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
subordinato alla sottoscrizione dell’accordo sindacale di cui
all’articolo 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e
turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita’ delle
erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1,
formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati
all’articolo 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su
base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle
disponibilita’ del Fondo. Dette domande non possono riguardare
interventi superiori a 12 mesi.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), l’intervento e’ determinato, per ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei
contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento,
tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle
prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
l’intervento e’ determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a 2 volte l’ammontare dei contributi ordinari
versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri
di gestione e amministrazione.
5. Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario ai sensi
dell’articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e
4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’articolo
5, comma 1, lettere a) e b), da parte dello stesso datore di lavoro,
possono essere prese in considerazione subordinatamente
all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro,
aventi titolo di precedenza.
7. Le imprese di cui all’articolo 2, ammesse alle prestazioni
ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), e che
abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del
Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter
riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o
parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti
dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano
modulato di restituzione.

Art. 10
Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), il
contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, e’ pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dell’eventuale concorso degli
appositi Fondi nazionali e/o comunitari.
2. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione
temporanea dell’attivita’ lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1,
lettera b), superiori a 37 ore annue pro capite, il Fondo, per le ore
eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno
ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell’eventuale
concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente, secondo criteri e modalita’ in atto per la
cassa integrazione guadagni per l’industria, in quanto compatibili.
3. L’erogazione del predetto assegno e’ subordinata alla condizione
che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione
dell’orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun
tipo di attivita’ lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta
comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di
diritti e doveri del personale.
4. Nei casi di sospensione temporanea dell’attivita’ di lavoro,
l’assegno ordinario e’ calcolato nella misura del 60% della
retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le
giornate non lavorate, con un «massimale» pari ad un importo di euro
886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile
dell’interessato e’ inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26
lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato e’
superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo
quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si
intendono riferiti all’anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal
1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura
della cassa integrazione guadagni.
5. Nei casi di riduzione dell’orario di lavoro, l’assegno ordinario
e’ calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile
che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un
«massimale» pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per
ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale
dell’assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di
sospensione temporanea dell’attivita’ di lavoro.
6. Per l’accesso alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), le riduzioni dell’orario di lavoro o le
sospensioni temporanee dell’attivita’ lavorativa non possono essere
superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell’arco di
vigenza del Fondo, di cui non piu’ di sei mesi nell’arco del primo
triennio, di ulteriori sei mesi nell’arco del secondo triennio, e
ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo e’ quella
individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo
110 del CCNL.
8. Per i lavoratori a tempo parziale l’importo dell’assegno
ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore
durata della prestazione lavorativa.
9. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 2, il Fondo eroga un
assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e’ pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
anzianita’ prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti
importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell’anzianita’ contributiva mancante per il diritto alla pensione di
anzianita’;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno
straordinario;
b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella di anzianita’, alla somma dei seguenti
importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione
dell’anzianita’ contributiva mancante per il diritto alla pensione di
vecchiaia;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno
straordinario.
10. Per i lavoratori destinatari dell’assegno straordinario in
forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza
integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa
sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello
aziendale.
11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione
correlata e’ effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti
per il diritto a pensione di anzianita’ o vecchiaia; l’assegno
straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata,
e’ corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto
per la decorrenza della pensione.
12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle
prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di
orario o da sospensione temporanea dell’attivita’ di cui all’articolo
5, comma 1, lettera b), e per i periodi di erogazione dell’assegno
straordinario di sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma
2), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la
maturazione dei requisiti minimi di eta’ e/o anzianita’ contributiva
richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianita’ o
vecchiaia, e’ versata a carico del Fondo ed e’ utile per il
conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di
anzianita’, e per la determinazione della sua misura.
13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario o
di sospensione temporanea dell’attivita’ lavorativa, nonche’ per i
periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al
reddito, e’ calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma
7.
14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell’attivita’ lavorativa, nonche’ per i
periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del
reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e
versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo.
15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata
sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla
relativa indennita’ sostitutiva.
16. Nei casi in cui l’importo della indennita’ di mancato preavviso
sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari
spettanti, il datore di lavoro corrispondera’ al lavoratore,
sempreche’ abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in
aggiunta agli assegni suindicati una indennita’ una tantum, di
importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi
i benefici.

Art. 11
Cumulabilita’ della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo,
eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attivita’ lavorativa prestata a favore di
altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che
svolgono attivita’ in concorrenza con il datore di lavoro presso cui
prestava servizio l’interessato o derivanti da attivita’ con
contratti di collaborazione e di consulenza in favore di
quest’ultimo.
2. Contestualmente all’acquisizione dei redditi di cui al comma 1,
cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al
reddito, nonche’ il versamento dei contributi correlati.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili
entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile,
ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo il criterio
comune richiamato all’articolo 10, con i redditi da lavoro
dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attivita’ lavorativa prestata a
favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario
dovesse superare il predetto limite, si procedera’ ad una
corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, derivanti da attivita’ prestata a favore di soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da
rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza
di lavoro, nell’importo determinato in tali casi dall’INPS nel
rispetto delle norme vigenti.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della
contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e’ ridotta in misura
pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti contributivi.
7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base
retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione
correlata nelle ipotesi di cui sopra, e’ determinata secondo i
criteri stabiliti dall’INPS in modo tale da non creare disparita’.
8. E’ fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno
straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata
risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione
dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore
di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di
lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo
datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno
stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 8, il
lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle
somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione
capitale, nonche’ la cancellazione della contribuzione correlata di
cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12
Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell’assegno
straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei
contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di
appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro, con cui e’ stata convenuta l’istituzione del Fondo, e’
salvaguardato all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro con
la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di
rinuncia al preavviso di cui all’articolo 10.

Art. 13
Scadenza

1. Il Fondo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi
dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e’
liquidato secondo la procedura prevista dall’articolo 6, commi 7, 8,
9 e 10. Il Fondo potra’ essere eventualmente rinnovato alla sua
scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 14
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento,
si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 75

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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