Cass. civ., sez. Unite 13-07-2006, n. 15904 (ord.) GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – IMPIEGO PUBBLICO- Riparto della giurisdizione – Criteri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10 luglio 2003 M.C. e gli altri litisconsorti in epigrafe, tutti dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell’Istruzione, inquadrati nei profili professionali di assistente amministrativo, impugnavano davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, sede di Palermo, l’organico provinciale dell’ATA per l’anno scolastico 2003-2004 nonchè l’elenco dei relativi trasferimenti e ne chiedevano l’annullamento – previa interinale sospensione degli effetti – asserendo che gli stessi erano inficiati nella parte in cui i predetti atti avevano disposto una riduzione di fatto degli organici in misura rilevante e non prevedibile, così ledendo le legittime aspettative dei ricorrenti alla chiesta mobilità presso altri Istituti scolastici della Provincia di Palermo.

Il Ministero dell’Istruzione, nell’impugnare l’ordinanza che aveva accolto l’istanza cautelare dei dipendenti, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo osservando al riguardo che la controversia era relativa ad un rapporto lavorativo già instaurato.

Respinto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa il reclamo sul cautelare con ordinanza n. 944/2003 – avverso la quale proponevano opposizione di terzo G.M.G. ed altri titolari di contratti di collaborazione continuativa presso Istituti Scolastici della Provincia di Palermo – il Ministero dell’Istruzione ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c..

Non si sono costituti nè gli iniziali ricorrenti nè i successivi opponenti.

Il Procuratore Generale ha depositato le sue conclusioni scritte ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il ricorso ex art. 41 c.p.c., il Ministero dell’Istruzione assume che nella fattispecie in esame la giurisdizione è del Giudice ordinario atteso che precipuo intendimento delle parti è quello di ottenere un trasferimento nella sede di lavoro più vicina alla propria residenza e che quindi la controversia, riguardando un rapporto di lavoro già instaurato, sottende una vicenda modificativa del suddetto rapporto come tale assoggettabile, per quanto attiene al riparto di giurisdizione, al disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 68, ora del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63.

L’assunto non può essere condiviso dovendosi dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Questa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha più volte affermato che, ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 68 (nel testo modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 29, trasfuso nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63), sono attribuiti alla giurisdizione del Giudice ordinario tutte le controversie riguardanti il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni in ogni sua fase, dalla instaurazione sino all’estinzione, mentre sono devolute alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio del potere loro conferito dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 2, comma 1 (riprodotto nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2) aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle organizzazioni degli uffici – nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono – caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo "status" di una categoria di dipendenti, costituendo quest’ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati "iure privatorum" (cfr. in tali sensi, Cass., Sez. Un., 17 aprile 2003 n. 6220, cui adde: Cass., Sez. Un., 8 novembre 2005 n. 21592).

Orbene, nella fattispecie in esame essendo stato impugnato l’atto di determinazione dell’organico del personale ATA (Assistenti Tecnici ed Amministrativi) per l’anno 2003-2004, espressione di un potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione, in applicazione dei principi innanzi enunciati va dichiarata la giurisdizione del Giudice amministrativo, configurandosi gli inconvenienti lamentati dai dipendenti del Ministero come effetti riflessi ed indiretti del suddetto atto, inidonei come tali a determinare il riconoscimento della giurisdizione del Giudice ordinario.

Nessuna statuizione può essere emessa in riferimento alle spese del presente giudizio di Cassazione stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

La Corte provvedendo sul regolamento di giurisdizione dichiara la giurisdizione del Giudice amministrativo. Nulla sulle spese del presente giudizio di Cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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