Cass. civ., sez. Lavoro 09-06-2006, n. 13434 TRASPORTI – PUBBLICI – FERROVIE IN CONCESSIONE- ESONERO – Lavoratori inidonei trasferiti a mansioni inferiori – Efficacia del relativo procedimento di prepensionamento disposto dall’azienda autoferrotranviari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale diMilano la signora L? R? chiedeva accertarsi chelo stress lavorativo legato alle condizioni di lavoropresso la casa editrice Scode Spa presso la qualelavorava dal settembre 1991, le aveva procurato unagrave sindrome depressiva, con invalidità assolutatemporanea ed inabilità permanente del 75%.

Chiedeva la condanna dell’Inail al pagamento dellerelative prestazioni, negate in sede amministrativa.

l’Inail, costituitosi, negava ogni nesso causale fral’attività lavorativa e la sindrome depressiva, chededuceva precedente alla attività lavorativa.

Con sentenza del 6 giugno 2002 il Tribunale respingevail ricorso, e la Corte di appello di Milano, consentenza dell’1 aprile-6 agosto 2003, rigettaval’appello della lavoratrice.

I giudici di secondo grado osservavano che la ricorrentesi era trovata nel corso della vita, ad affrontaresituazioni difficili o traumatiche, alcune non collegateall’attività lavorativa fino ad arrivare ad unaeccessiva drammatizzazione di quello che era un normalerapporto di lavoro con i suoi carichi e le sueresponsabilità.

Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulandotre motivi di censura L? R?.

l’Inail resiste con controricorso, illustrato conmemoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 445 c.p.c. e vizio dimotivazione, la difesa della ricorrente lamenta che laCorte di appello ha disatteso la domanda e la relazionemedica di parte prodotta in primo grado senza disporreuna consulenza tecnica medico legale (non disposta, neppure in primo grado), necessaria in relazione allamalattia denunciata e alle considerazioni riportatenella consulenza di parte della specialista psichiatra.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizio dimotivazione su punto decisivo, la difesa dellaricorrente lamenta che la Corte territoriale, affermandoche la signora R? si era trovata ad affrontare unritmo di lavoro abbastanza sostenuto in sintonia con lasua posizione di impiegata di livello elevato, non haadeguatamente tenuto conto delle testimonianze assuntein primo grado, che avevano confermato il continuoaumento dei compiti lavorativi della ricorrente non inrelazione all’azienda dalla quale era stata assunta main relazione ad altre imprese ad essa estranee, aseguito di carenza o riduzione di personale di ciascunadi esse.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazionedell’articolo 41 c.p. e vizio di motivazione la difesaRufino lamenta che i giudici di appello hanno violato ilprincipio di equivalenza delle cause applicabile anchealle malattie professionali.

Deduce che omettendo di disporre una consulenza medicolegale, i giudici hanno immotivatamente escluso ogniconcorso causale, nella genesi della malattia psichica, delle condizioni di lavoro.

4. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Il prevalente indirizzo nella giurisprudenza della Corteritiene che nelle controversie in materia di previdenzae assistenza obbligatoria, che richiedono accertamentitecnici la consulenza tecnica in appello, normalmentefacoltativa, diviene obbligatoria se è stata omessa dalgiudice di primo grado (Cass. nn. 2187 del 1986; 12354del 1998; 5794 del 1999; 4927 del 2004). Il mancatoespletamento della consulenza, nel caso che neppure inprimo grado sia stata espletata, costituisce una gravecarenza nell’accertamento dei fatti e si risolve, inoltre, in un vizio di motivazione della sentenza (cfr. Cass. n. 4927 del 2004), ferma restando, naturalmente, la facoltà del giudice del merito di discostarsimotivatamente dal parere del c.t.u..

Nella fattispecie in esame i giudici di appello hannoespresso la convinzione, non confortata da unaccertamento medico legale sulle condizioni psichichedella assicurata né da adeguata motivazione, chel’attività di lavoro sia stata un?occasione di stressanziché una causa o concausa scatenante; hanno cosìescluso, senza alcuna motivazione, la possibileoperatività del principio di equivalenza causale, chenon esclude la sussistenza della professionalità dellamalattia anche in presenza di una intrinseca debolezza opredisposizione del soggetto.

Il ricorso va quindi accolto, con l’assorbimento deglialtri profili di dedotta illegittimità o carenzamotivazionale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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