Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione III Sentenza n. 29764 del 2006 deposito del 06 settembre 2006

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

Con sentenza del Tribunale, in composizione monocratica, di Tivoli, datata 26/XI/’04, M? A? B? veniva condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena -sospesa- di 18 giorni d’arresto ed ? 15.000,00 di ammenda, oltre che alla demolizione dell’opera abusiva, quale colpevole dei reati, unificati dalla continuazione, previsti dagli artt. 44 lett. b) D.P.R. 6/VI/’01, n. 380 ed 1, 3,17,18 e 20 L. 2/02/”74, n. 64, dei quali era chiamata a rispondere per avere edificato, in località Campanile di Palombara Sabina, zona sismica, un manufatto in muratura, ad uso garage e cantine, delle dimensioni di mt. 20x2x2, 2 h., senza la concessione edilizia ed il nulla-osta del Genio Civile, come accertato il 26/VIII/’03.

Affermava, il Giudice di primo grado:

a) che l’immobile di che trattasi non poteva beneficiare del condono edilizio di cui all’art. 32 D.L. 269/’03, conv. con mod. in L. 24/XI/’03, n. 326, perché non completo al rustico alla data del 31/III/’03, sicché il processo non doveva essere sospeso;

b) che dagli atti di p.g. esperiti, dalla documentazione fotografica in atti e dalle deposizioni dei verbalizzanti era provato che l’imputata aveva costruito, senza concessione edilizia e nulla-osta del Genio civile, un manufatto di mc. 320 destinato a garage e cantina, che non costituiva ampliamento del limitrofo immobile principale.

Contro tale decisione proponevano appello principale, l’imputata ed incidentale il P. M., per chiedere:

– la prima, la rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale onde produrre l’istanza di sanatoria per condono edilizio, presentata e le ricevute di versamento delle somme di denaro all’uopo gia versate, nonché copia di una aerofotogrammetria da cui avrebbe potuto evincersi che il manufatto di che trattasi era stato realizzato in data antecedente al 31/III/’03; la sospensione del processo, in attesa della definizione della pratica di condono e la dichiarazione di estinzione dei reati per oblazione o, comunque, la assoluzione da essi;

– il secondo, la irrogazione di pena più severa, essendo particolarmente mite e non adeguata all’entità e gravità del fatto, quella inflitta in primo grado, nonché il rigetto dell’istanza di sospensione del processo, non essendo applicabile il condono edilizio anche perchè l’immobile abusivo non ha carattere residenziale, essendo destinato a cantine e garage, né possiederebbe i requisiti di cui alla L. Reg. Lazio n. 12/’04, superando il limite di cubatura previsto dall’art. 2 lett. a) di detta legge.

La Corte d’Appello di Roma confermava, con sentenza del 31/X/’05, la decisione impugnata, osservando e ritenendo, fra l’altro:

I. che non v’era prova che l’immobile di che trattasi fosse stato ultimato entro il 31/III/’03, in quanto l’accertamento del reato risale all’Agosto di quell’anno e la documentazione prodotta dalla difesa dell’imputata in sede di rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale -costituita dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda di condono, in cui la costruzione del manufatto viene fatta risalire ad epoca antecedente alla data sopra indicata; dalla perizia stragiudiziale nella quale si afferma che dalla cartografia ufficiale esistente presso la Regione Lazio era dato evincere, dalla strisciata n. 32, fotogramma n. 2368, del volo aereo del 30/III/’02, l’esistenza in zona di due distinti fabbricati, uno dei quali corrisponderebbe al manufatto oggetto del presente processo- non offriva prova sicura dell’avvenuta ultimazione di esso in epoca antecedente a quella utile per beneficiare del condono edilizio;

II. che, a prescindere da ciò, il condono in questione non è applicabile nel caso in esame, trattandosi di immobile pacificamente destinato ad uso non residenziale (garage e cantine), di cubatura superiore ai mc. 300, che non costituisce ampliamento del vicino fabbricato principale, anch’esso peraltro abusivo e non sanato;

III. che la pena inflitta in primo grado appariva congrua ed adeguata ai fatti, come tale non suscettibile di aumento.

Avverso la sentenza d’appello la B? ha proposto ricorso per Cassazione e ne chiede l’annullamento per violazione di legge, difetto di motivazione e mancata assunzione di prova decisiva.

Deduce, in particolare, la ricorrente:

– che dalla domanda di condono edilizio da lei presentata al Comune risulterebbe che l’immobile del quale si parla è destinato a scopo residenziale e, come tale, ai sensi dell’art. 2 L. Reg. Lazio 8/XI/’04, n. 12, potrebbe avere una cubatura superiore ai mc. 200;

– che illegittimamente sarebbe stata rigettata l’istanza di acquisizione di copia autentica della detta aerofotogrammetria, dalla quale si sarebbe desunta la prova dell’esistenza del manufatto abusivo in questione alla data del 30/III/’02, cosi omettendosi l’assunzione di una prova decisiva.

Motivi della decisione

Il ricorso è destituito di fondamento e, come tale, deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente -a mente dell’art. 616 c.p.p.- al pagamento delle spese processuali.

I Giudici di merito hanno accertato e ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede perché in fatto, adeguata e non manifestamente illogica, che il manufatto per la cui edificazione abusiva la B? è stata condannata, è staccato dal viciniore edificio principale, anch’esso abusivo e non sanato, è destinato a garage e cantine ed ha una cubatura di mc. 320.

Il carattere non residenziale della costruzione è gia di per sé ostativo all’applicazione del condono edilizio, come legittimamente ritenuto in sede di merito e la circostanza che nell’istanza di condono presentata al Comune l’interessata abbia detto cosa diversa è, ovviamente, irrilevante.

Il mancato accertamento della data di ultimazione della costruzione in epoca antecedente al 31/III/’03, per non avere l’imputata fornito prova sicura al riguardo, è stato ritenuto correttamente fatto di non decisivo rilievo, visto che, per la ragione prima evidenziata, la disciplina del condono edilizio non è comunque applicabile alla fattispecie in esame.

Per questa stessa ragione nella mancata acquisizione di copia autentica della cartografia non è ravvisabile il vizio di mancata assunzione di prova decisiva.

Invero, l’art. 606 co. 1 lett. d) c.p.p. prevede, fra i motivi di ricorso, la denunzia di mancata assunzione di una prova decisiva richiesta dalla parte a norma dello art. 495 co. 2 dello stesso codice, che consacra il cosiddetto "diritto alla controprova", ma lo "error in procedendo", in cui si sostanzia il vizio in questione, rileva solo quando la prova -non ammessa- fosse ammissibile e, comparata con le argomentazioni addotte in motivazione a sostegno della sentenza, risulti "decisiva" cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione.

Evidentemente la valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati nella relativa richiesta siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del Giudice (v. conf. Cass. Sez. III, 21/IV/’95, Santi; 14/V/’98, Di Meo e 13/V/’03, Papagni).

Nella fattispecie in esame la cartografia non avrebbe potuto fornire dati decisivi tali da modificare il giudizio di colpevolezza dell’imputata, posto che -come rilevato in sede di merito- del condono edilizio in questione l’immobile non può in ogni caso beneficiare.

Il permesso di costruzione in sanatoria -prodotto oggi in udienza- rilasciato alla B? il 26/V/’06, è irrilevante in quanto si riferisce al fabbricato residenziale su tre livelli e non al manufatto abusivo oggetto del presente processo.

P. Q, M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso proposto da M? A? B? avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma in data 31/X/’05 e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *