Cass. pen., sez. I 04-08-2006 (26-05-2006), n. 28136CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) – NORME DI COMPORTAMENTO – DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA- Mancata esibizione – Trattamento sanzionatorio.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. – Con sentenza 10 novembre 2005 il Tri­bunale di Messina – sezione. staccata di Taormina ha dichiarato L. C. D. colpevole del reato di cui all’art. 650 codice penale (per non avere ottemperato all’ordine di esibire la patente e la carta di circolazione della propria autovettura legittimamente impartitogli da personale dei vigili urbani; in Giardini Naxos, il 14 aprile 2002) e lo ha condannato alla pena di cento euro di ammenda.

Ha proposto ricorso il L. deducendo viola­zione di legge e vizio di motivazione in punto sussi­stenza del reato che deve ritenersi depenalizzato in forza dell’art. 180 del codice della strada approvato con decreto legislativo n. 285/1992 secondo il quale l’inosservanza dell’ ordine di esibire i documenti di guida e di circolazione costituisce solo illecito ammi­nistrativo.

il Procuratore Generale ha concluso come in epi­grafe.

2. – Per giurisprudenza consolidata in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, l’inosservanza dell’ ordine di esibire il documento di guida o di circolazione costituisce un illecito ammini­strativo, come tale espressamente sanzionato, solo quando l’esibizione del documento è chiesta per esigenze amministrative, cioè per accertare eventuali ir­regolarità o illeciti di natura amministrativa, mentre se la richiesta di esibizione ha anche finalità diverse ed è diretta, in particolare, ad accertare l’eventuale esi­stenza di ipotesi di reato (previste dallo stesso codice della strada o da altre disposizioni), non è applicabile l’art. 180 del codice della strada bensì la norma dell’art. 650 codice penale che conserva il suo vigore (così Cass., sez. I, 18 aprile-25 maggio 1996, Spu­gnetti, Rv. n. 204669).

Orbene nel caso di specie l’in­terpretazione (su cui poggia all’evidenza la pur som­maria motivazione) secondo cui la richiesta di documenti, intervenuta nell’ ambito di una concitata di­scussione culminata con la denuncia del L. per minaccia a pubblico ufficiale, sia stata effettuata per ragioni di giustizia in senso lato e non solo ai fini di elevare la contravvenzione per divieto di sosta, in re­lazione alla quale l’esibizione dei documenti non era necessaria è razionale e non smentita dagli atti.

Alla stregua di quanto precedere il ricorso è infondato e deve essere respinto con seguito di spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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