Cass. pen., sez. I 03-08-2006 (10-07-2006), n. 27814 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA – Misure alternative alla detenzione – Semilibertà – Condannato a cui sia stata applicata la recidiva reiterata – Non concedibilità più di una volta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

1. Con ordinanza del 12.01.2006 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ammetteva S.R. al regime di semilibertà in

relazione alla pena residua da espiare di mesi 7, gg. 27 di reclusione, inflittagli con sentenza 13.06.2003 del Tribunale di Firenze, definitiva L’8.1.2005.

Osservava il Tribunale di Sorveglianza che sussistevano le condizioni di ammissibilità al beneficio poichè il suddetto,

sebbene avesse riportato condanna con l’aggravante della recidiva reiterata ed avesse già fruito ripetutamente dall’affidamento in prova, non aveva tuttavia mai beneficiato della semilibertà e, dunque, non appariva ostativo alla concessione di detta misura alternativa il disposto dell’art. 58 quater O.P., comma 7 bis, introdotto con la legge n. 251 del 2005.

Risultava, inoltre, che il medesimo, dopo un passato di vita deviante conseguente ad un decennale uso di sostanze stupefacenti, era riuscito ad affrancarsi dalla tossicodipendenza ed aveva già iniziato un percorso rieducativo e di risocializzazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale per violazione dell’art. 58 quater O.P., essendo stata concessa la semilibertà a persona già condonnata con riferimento alla pena in esecuzione con l’aggravante di cui all’art. 99 c.p., comma 4, ed ancorchè avesse già usufruito per ben otto volte dall’affidamento in prova al servizio sociale.

3. Il ricorso del P.G., è infondato e, dunque, non può essere accolto.

Il comma 7 bis dell’art. 58 quater O.P., introdotto con la legge 05 dicembre 2005, n. 251, disponendo infatti che "l’affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall’art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4", richiede dunque in primo luogo la verifica dal presupposto base di applicabilità dalla norma e cioè che trattisi di condannato cui "sia stata applicata" la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4.

Nel caso in esame lo S., con la sentenza la cui pena è in esecuzione, è stato condannato "con la circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990 prevalente sulla recidiva" e, dunque, deve escludersi che nei suoi confronti la recidiva sia stata "applicata".

Invero, la recidiva deve ritenersi "applicata" quando si realizzi il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ovvero, in sede di giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. (obbligatorio nella specie, v. Cass. sez. 6^, 15/10/2002, ric. Mazzei e Cass. Sez. Un. 31.05.1991, ric. Parisi), allorchè le circostanze attenuanti non siano state dichiarate prevalenti (v., in senso analogo, Cass. Sez. Un. 18.06.1991, ric. Grani con riferimento alla non applicabilità dell’indulto di cui al D.P.R. n.394/1990 in presenza dell’aggravante di cui all’art. 74, legge 22 dicembre 1975, n. 685, ostativa all’applicazione del beneficio, nonostante la concessione delle attenuanti generiche perchè in questo caso ritenute soltanto equivalenti).

La natura pregiudiziale ed assorbente dalla detta verifica, risultata negativa, in ordine alla avvenuta applicazione nel caso di specie della recidiva nei confronti del condannato, esime dalla valutazione degli ulteriori motivi di ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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