Cass. civ., sez. I 26-05-2006, n. 12617 CIRCOLAZIONE STRADALE – CONDUCENTE DEI VEICOLI – SANZIONI AMMINISTRATIVE – Guida con patente ritirata o sospesa – Costituzione in giudizio dell’amministrazione – Mero invio della documentazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – In data 13 luglio 2001, G. C. proponeva opposizione innanzi al giudice di pace di Milano avverso il decreto del 27 aprile 2001 con il quale il Prefetto di Milano aveva rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione elevato a suo carico dalla polizia municipale di Milano, con irrogazione della sanzione pecuniaria di lire 6.010.000, per violazione degli artt. 142, comma 9, e 216, comma 6, del codice della strada, per aver superato, alla guida della propria autovettura, i prescritti limiti di velocità e per aver circolato sprovvisto di patente di guida, perché sospesa. L’opponente aveva eccepito innanzi al Prefetto la mancata indicazione, nel predetto verbale, dell’autorità giudiziaria alla quale proporre ricorso in alternativa a quella amministrativa. Inoltre, aveva osservato che la sospensione della patente era stata disposta con decreto prefettizio dell’ 11 dicembre 2000 quale sanzione accessoria di quella irrogata per il superamento dei limiti di velocità, e che, a seguito della sua opposizione avverso detti provvedimenti, con sentenza depositata il 13 novembre 2001 era stata annullata la sospensione.

Conseguentemente, secondo l’opponente, non sarebbe sussistita la violazione contestata, poiché non integrerebbe l’illecito di cui all’art. 216, comma 6, c.d.s., consistente nella guida con patente ritirata, la condotta di chi guidi con patente materialmente ritirata ma non sospesa. Il Prefetto aveva rigettato il ricorso.

I medesimi motivi venivano riproposti al giudice dì pace in opposizione al decreto prefettizio.

2. – All’udienza di comparizione, assente la Prefettura – che, peraltro, aveva già depositato in cancelleria gli atti del procedimento concluso con la irrogazione della sanzione impugnata -, l’opponente chiedeva dichiararsene la contumacia. Il giudicante, subordinata ogni determinazione sulla istanzà all’esame della documentazione già depositata dalla predetta amministrazione, ammetteva la produzione di note conclusive.

Alla udienza fissata per la lettura del dispositivo, l’Amministrazione si presentava, attraverso un proprio funzionario, chiedendo l’autorizzazione al deposito di note conclusive. Avendo l’opponente eccepito la tardività della richiesta produzione, l’Amministrazione chiedeva ed otteneva la verbalizzazione della replica orale alle conclusioni avversarie.

3. – Quindi, esclusa la contumacia dell’amministrazione, ritenendo formale atto di costituzione il deposito degli atti, l’adito giudice di pace, con sentenza depositata il 28 febbraio 2002, rigettava la opposizione. Osservava il giudicante che la omissione della indicazione dell’autorità giudiziaria alla quale ricorrere in alternativa a quella amministrativa comportava non già la illegittimità del verbale, ma solo la impossibilità di opporre una preclusione alla tardiva proposizione del ricorso stesso. Quanto alla pretesa insussistenza della violazione ascritta al ricorrente, rilevava il giudicante che la patente era stata ritirata materialmente allo stesso ricorrente il 4 dicembre 2000, ed era stata sospesa il successivo 11 dicembre, mentre la contestazione in questione era avvenuta in epoca successiva, e cioè il 19 dicembre, senza che rilevasse la circostanza dell’accoglimento, poi intervenuto, della opposizione avverso quel provvedimento, accoglimento verificatosi in epoca successiva alla violazione oggetto della nuova causa, del tutto autonoma rispetto alla prima.

4. – Avverso tale decisione ricorre per cassazione il C. sulla base di due motivi. La Prefettura intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione dell’art. 171, terzo comma, cod.proc.civ. All’udienza di prima comparizione innanzi al giudice di pace di Milano, in data 5 dicembre 2001, il procuratore domiciliatario dell’opponente aveva richiesto la dichiarazione di contumacia della Prefettura di Milano, per la quale nessuno era comparso, come emergerebbe dal verbale, secondo il quale «alle ore 11,45 nessuno compare per la convenuta prefettura di Milano» alla udienza aperta alle ore 10,00. Il giudice di pace, invece, aveva inspiegabilmente riservato ogni provvedimento al riguardo, limitandosi a rinviare la causa, per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 16 gennaio 2002, alla quale la Prefettura era comparsa mediante un proprio funzionario, che aveva tentato il deposito di note conclusive, senza riuscirvi per la opposizione del legale di controparte. Peraltro, alla successiva udienza del 22 gennaio 2002, fissata per la lettura del dispositivo, nonostante la eccezione, sollevata dalla difesa dell’opponente, relativa alla irregolarità di qualsiasi produzione documentale, il giudicante aveva autorizzato il predetto funzionario a verbalizzare le proprie note conclusive. Pertanto, contravvenendo al proprio obbligo, nascente dall’invocato art. 171, terzo comma, cod.proc.civ., di dichiarare la contumacia della Prefettura di Milano, il giudicante aveva consentito alla stessa il deposito, sia pure in forma solo verbale, di note, altrimenti precluso dalla mancata comparizione.

– Il motivo è infondato.

– é bensì vero – ed in tal senso deve, pertanto, essere corretta la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata – che nel procedimento di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio (in osservanza, del resto, dell’ordine di esibizione prescritto dall’art. 23 della legge n. 689 del 1981) della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo, non integra una rituale costituzione in giudizio dell’Amministrazione opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi nel giudizio ad osservare le relative modalità, attraverso la formazione del proprio fascicolo (v., al riguardo, Cass. sent. n. 10696 del 2001; Cass., sent. n. 12281 del 2003).

– é, peraltro, da escludere che, nel giudizio in questione, la Prefettura di Milano – comparsa in giudizio attraverso un proprio funzionario dopo che la controparte aveva già esercitato la concessa facoltà di produrre documenti e memorie – sia stata illegittimamente autorizzata al compimento di attività ad essa precluse in relazione alla sua mancata tempestiva costituzione.

E valga il vero.

In occasione della richiamata comparizione in giudizio della Prefettura, il giudicante, lungi dal consentire in alcun modo alla predetta Amministrazione di proporre domande od eccezioni, di formulare deduzioni probatorie o conclusioni, si è limitato ad autorizzarla ad una replica orale alle conclusioni avversarie: attività da ritenere legittima, avuto riguardo alla fase processuale in cui si è verificata detta comparizione, ferme le preclusioni già verificatesi per effetto della mancata tempestiva costituzione, 3. – Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia, e invoca la illegittimità derivata del provvedimento amministrativo opposto. La sanzione, originariamente irrogata nei confronti del ricorrente, della sospensione della patente di guida, era stata annullata con sentenza del 13 novembre 2001, con la conseguenza che la sopravvenuta illegittimità del provvedimento si era trasmessa in via derivata alla ordinanza ingiunzione prefettizia del 27 aprile 2001, che presupponeva quella sanzione.

– Anche tale motivo si appalesa immeritevole di accoglimento.

– La disposizione dell’art. 216, comma 6, del codice della strada -a termini della quale è stata emessa, nella specie, la ordinanza ingiunzione opposta – punisce, tra l’altro, la condotta di chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la patente di guida. La relativa sanzione è direttamente correlata, nella previsione legislativa, al fatto che taluno si sia posto alla guida nel periodo in cui il proprio titolo abilitativo era stato ritirato, prescindendosi dalle ragioni di tale ritiro. Ne consegue la irrilevanza, ai fini di cui si tratta, della sopravvenuta verifica della illegittimità dell’ablazione già disposta, non interferendo questa in alcun modo sulla antigiuridicità del comportamento tipizzato nel citato art. 216, comma 6, c.d.s. 5. – Il ricorso va, conclusivamente, rigettato. Non v’è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo in esso la intimata Prefettura spiegato attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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