Cass. civ., sez. Unite 15-05-2006, n. 11089 GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – Canoni per l’utilizzazione di beni pubblici – Canone di posteggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Gela ricorre per cassazione deducendo cinque motivi avverso la sentenza 350/2002 del 10 settembre 2002 con cui il giudice di pace di Gela disapplicava la Delib. n. 47 del 1999 del Comune e per l’effetto disponeva la restituzione al sig. C.O. delle somme versate al Comune a titolo di canoni per la concessione del posteggio nel mercato settimanale di Gela, in cui egli esercitava attività di commercio al minuto.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso il Comune deduce il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo vertendosi – secondo quella che pare essere la tesi del Comune- in materia di concessione di pubblico servizio.

Il motivo deve essere rigettato.

Occorre in primo luogo sottolineare che la controversia su cui si è pronunciato il giudice di pace di Gela non riguarda propriamente la concessione di un pubblico servizio e neppure la interpretazione ed applicazione della concessione stessa, bensì l’ammontare del canone che deve essere versato da chi usufruisce di un bene pubblico attraverso un atto che la legge qualifica come "concessione".

Una "concessione di pubblici servizi" ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a), si potrebbe quindi piuttosto configurare ove il Comune concedesse a terzi la gestione del mercato comunale; mentre l’atto con cui il gestore del pubblico servizio mercatale (comune o concessionario che sia) concede al singolo ambulante di utilizzare una certa area per collocarvi le attrezzature di vendita non costituisce concessione di un servizio pubblico bensì concessione di un’area.

Qualunque sia la configurazione che si voglia attribuire al rapporto tra comune e singolo venditore ambulante appare per altro evidente che la giurisdizione in ordine alla controversia qui in esame non compete al giudice amministrativo.

Fra le parti non si è infatti discusso della esistenza o meno del rapporto concessorio (e dunque dell’interesse legittimo dell’ambulante a ottenere l’utilizzo dell’area) bensì dell’ammontare dei canoni, e dunque del diritto soggettivo del comune a percepirlo; e dell’utente a vedersi restituire quanto versato in eccedenza rispetto al dovuto (cfr. Cass., sez. un., 17 luglio 2001, n. 9652; secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia attinente all’entità del canone per bene demaniale sussiste solo nel caso in cui il cui rapporto concessorio sia scaduto e quindi oggetto principale della controversia sia il rinnovo della concessione).

La Delib. Comunale n. 47 del 99 del Comune di Gela non riguardava poi il rilascio delle concessioni, bensì le somme dovute dagli utenti (somme come si vedrà più avanti ragguagliate ai servizi ricevuti).

Esclusa così la giurisdizione del giudice amministrativo, viene in considerazione il secondo motivo, che propriamente non attiene alla giurisdizione bensì alla competenza, ma su cui queste Sezioni Unite ritengono di pronunciarsi stante la stretta connessione con il primo motivo.

In proposito giova ricordare che i tributi comunali sono stati ricompresi nella giurisdizione delle commissioni tributarie solo dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12; dunque alla data in cui è stata iniziata la presente controversia rientravano nella giurisdizione del giudice ordinario, e nella competenza del Tribunale.

Appare dunque necessario valutare la natura del "canone di posteggio" in questione al limitato fine di decidere se la controversia rientri nella competenza del Tribunale.

Il "canone di posteggio" (di cui alla L. 28 marzo 1991, n. 112, all’abrogato art. 3, comma 12, norme in materia di commercio su aree pubbliche) rientra fra i numerosi tipi di erogazione che l’ente pubblico percepisce da privati i quali occupino od utilizzino aree di pertinenza pubblica. Stabilire quali fra questi versamenti poggino su presupposti di natura tributaria e quali su presupposti di natura privatistica, non è certo agevole. E lo stesso quadro legislativo di riferimento appare piuttosto mutevole.

Così è stata in passato pacificamente riconosciuto natura tributaria alla tassa di occupazione del suolo pubblico. Mentre orientamento diverso è stato assunto in relazione al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31 (e che ha sostituito la tassa di occupazione suolo pubblico ricalcandone la disciplina). Le Sezioni Unite di questa Corte, hanno cioè affermato che il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 come modificato dalla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31 rappresenta il corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), e le controversie attinenti alla debenza del canone in esame esulano dalla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. Sez. un. ord. n. 12167 del 19 agosto 2003). L’ottica è per altro ora ulteriormente mutata con la legge 248/2005 che ha specificamente stabilito che "appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modificazioni, (nonchè del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani).

In effetti, è sovente difficile stabilire quando un esborso costituisce corrispettivo (ancorchè ridotto per ragioni politiche) per servizi ricevuti o per l’utilizzo di un bene pubblico, e dunque la giustificazione dell’esborso stesso assume carattere privatistico (con conseguente devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario) e quando invece l’esborso trova giustificazione in un rapporto pubblicistico impositivo (ricadente nella giurisdizione tributaria) e l’utilizzo del bene pubblico, o il presumibile vantaggio che il privato riceve dal servizio (o potrà ricevere dal servizio quando verrà istituito) costituiscono solo il presupposto giustificativo dell’imposizione.

Nel caso di specie, per altro la sentenza impugnata contiene una convincente motivazione anche in relazione ad elementi specifici in fatto.

Il giudice accerta che secondo il regolamento comunale: "la tassa di posteggio costituisce corrispettivo dei servizi offerti dal Comune per l’organizzazione la pulizia ed il controllo del sito". E che nel caso di specie veniva utilizzato un mercato in senso proprio cioè un’area precipuamente dedicata a tale scopo.

Si viene così a realizzare una situazione analoga a quella relativa ai canoni demaniali; in ordine ai quali è stato costantemente affermato che: i canoni e, in genere, i proventi derivanti dalla utilizzazione dei beni del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato non hanno carattere tributario, trattandosi di entrate correlate alla concessione del godimento di tali beni; ne deriva che le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario, e sono invece devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, a meno che implichino la verifica dei poteri autoritativi della p.a. sul rapporto concessorio sottostante (in tal caso ricadendosi – come già ricordato nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo Cass. Sez. Un. 14 gennaio 2005, n. 604; ord. 3 marzo 2003, n. 3144).

Ne consegue il rigetto dei primi due motivi del ricorso; e la controversia deve essere restituita alla sezione semplice per la decisione in ordine agli altri profili del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rimette la controversia al Primo Presidente per l’assegnazione alla Sezione competente in ordine alle questioni non decise.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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